N. 667 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 1990

                                 N. 667
   Ordinanza emessa l'11 giugno 1990 dal pretore di Messina, sezione
    distaccata di Francavilla di Sicilia, nel procedimento penale a
                   carico di Puglisi Carmelo ed altro
 Processo  penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su
 richiesta delle  parti  -  Determinazione  della  pena  rimessa  alla
 volonta'  delle parti - Probabile mancata individuazione di eventuali
 concorrenti nel reato per impossibilita' di effettuare  l'istruttoria
 dibattimentale.
 (C.P.P. 1988, art. 444).
 (Cost., art. 101, secondo comma).
(GU n.44 del 7-11-1990 )
                               IL PRETORE
    Visti  gli  atti  a  carico di Puglisi Carmelo e La Torre Antonino
 generalizzati come in atti ed imputati come in atti nel  procedimento
 penale n. 371/88 r.g.;
    Vista  la  superiore  richiesta  delle  parti  formulata  ai sensi
 dell'art. 444 c.p.p. vigente;
    Ritenuto  che  l'art.  444  del  c.p.p.  vigente e' applicabile ai
 procedimenti penali in corso;
    Ritenuto  che  l'art.  444  del  c.p.p.  vigente si pone in palese
 contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione in quanto
 subordina  la  determinazione  della  pena  alla volonta' delle parti
 anziche' a quella della legge penale sostanziale incriminatrice;
    Ritenuto  altresi'  che  l'art.  444 del c.p.p. vigente, peraltro,
 teoricamente consente la copertura degli eventuali veri  responsabili
 di   un   qualsiasi   reato   simulatamente   ascritto   all'imputato
 nell'ipotesi in cui al reale accertamento dei fatti  puo'  pervenirsi
 solo al termine dell'istruzione dibattimentale;
    Ritenuta   rilevante  ai  fini  della  decisione  della  causa  la
 superiore questione di costituzionalita';
    Ritenuta la superiore questione di legittimita' costituzionale non
 manifestamente infondata;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 444 del c.p.p. in  relazione  all'art.  101,
 secondo comma della Costituzione;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria siano trasmessi alla Corte
 costituzionale gli atti di causa e la presente ordinanza;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Minstri  e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere.
    Cosi' deciso in Francavilla di Sicilia l'11 giugno 1990.
             Il vice pretore onorario: (firma illeggibile)

 90C1301