N. 682 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 agosto 1990
N. 682 Ordinanza emessa il 9 agosto 1990 dal pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Cazzarotto Stefano Processo penale - Procedimento pretorile - Convalida dell'arresto - Inapplicabilita' della disciplina del giudizio direttissimo in assenza del consenso delle parti - Omessa estensione delle norme relative al procedimento innanzi al tribunale - Lamentata disparita' di trattamento - Prolungamento dei termini Protrazione della custodia cautelare. (C.P.P. 1988, art. 449, quinto comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.44 del 7-11-1990 )
IL PRETORE Considerato che l'art. n. 566 del c.p.p. a nono comma dispone che "fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il Pubblico Ministero procede a norma del titolo secondo del presente libro" cosi' rendendo non applicabile al procedimento dinnanzi al pretore la disciplina del rito direttissimo di cui all'art. 449 del c.p.p., non potendosi, per tale espressa previsione contenente una evidente omissione, applicare la norma di cui all'art. 549 del c.p.p. secondo il quale "nel procedimento davanti al pretore, per tutto cio' che non e' previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme relative al procedimento davanti al tribunale"; Ritenuto che la presunta regione della limitazione del giudizio direttissimo nel procedimento pretorile al solo caso della lett. a), della direttiva n. 43 della legge delega, individuata nella peculiarita' del procedimento pretorile stesso ove la previsione del giudizio direttissimo effettuato entro quindici giorni dall'arresto o separatamente dalla convalida avrebbe comportato un arretramento rispetto alla normativa introdotta con la legge n. 397/1984 (modificatrice dell'art. 505 del c.p.p. precedente) non appare fondata in quanto tale presunta giustificazione manterrebbe la sua valenza solo ove fosse consentita la facolta' di scelta tra il procedimento direttissimo, di cui al vecchio art. 505 del c.p.p., ora regolato dall'art. 566 del c.p.p., e quello direttissimo od ordinario, regolato dall'art. 449 del c.p.p., mentre diverse sono le ipotesi che portano al procedimento regoalto dall'art. 566 del c.p.p., nel quale e' prevista la convalida dell'arresto con contestuale giudizio a seguito della presentazione diretta, da parte della p.g. o del pubblico ministero secondo i due casi dell'arresto in flagranza, da quelle per le quali si instaura il procedimento direttissimo ex art. 449 del c.p.p., nel quale e' altresi' previsto il giudizio a seguito della confessione dell'imputato resa nel corso dell'interrogatorio da parte del pubblico ministero; Ritenuto che l'omissione della previsione di instaurazione del giudizio direttissimo nel caso di cui al quinto comma dell'art. 449 del c.p.p. nel rito pretorile determini che in tale ipotesi il giudizio instauratosi con rito ordinario debba essere fissato con termini piu' lunghi di quelli che si avrebbero per identico caso con reato di competenza del tribunale, e cio' in contrasto con i principi generali regolanti il procedimento pretorile; Ritenendo che in tal modo l'imputato verrebbe a soffrire una ingiustificata disparita' di trattamento, in caso di identico comportamento, quale l'avere resa piena confessione, ove non si intenda applicabile al rito pretorile la disciplina del rito direttissimo di cui all'art. 449 del c.p.p., sia per la maggiore attesa del giudizio in se', sia, come nel caso in esame, per il protrarsi dello stato di custodia cautelare; Ritenendo sussistere la violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, per non avere previsto nell'art. 566 del c.p.p. il richiamo alla procedura di cui all'art. 449 del c.p.p., con applicazione al giudizio pretorile della ipotesi di cui alla lett. c), della direttiva 43 della legge delega per l'emanazione del c.p.p.; Ritenuto rilevante nel caso concreto tale questione in quanto dalla sua definizione dipende la natura del giudizio con il quale definire il procedimento.
P. Q. M. Dispone la sospensione del procedimento n. 127/1990; Ordina a cura del sig. cancelliere che la presente ordinanza, letta in aula alle parti costituite, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Grosseto, addi' 19 agosto 1990 Il pretore: MONTAGNA 90C1316