N. 682 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 agosto 1990

                                 N. 682
     Ordinanza emessa il 9 agosto 1990 dal pretore di Grosseto nel
           procedimento penale a carico di Cazzarotto Stefano
 Processo  penale  - Procedimento pretorile - Convalida dell'arresto -
 Inapplicabilita'  della  disciplina  del  giudizio  direttissimo   in
 assenza  del  consenso  delle  parti  - Omessa estensione delle norme
 relative al procedimento innanzi al tribunale - Lamentata  disparita'
 di trattamento - Prolungamento dei termini Protrazione della custodia
 cautelare.
 (C.P.P. 1988, art. 449, quinto comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.44 del 7-11-1990 )
                               IL PRETORE
    Considerato  che l'art. n. 566 del c.p.p. a nono comma dispone che
 "fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il Pubblico  Ministero
 procede a norma del titolo secondo del presente libro" cosi' rendendo
 non applicabile al procedimento dinnanzi al pretore la disciplina del
 rito  direttissimo di cui all'art. 449 del c.p.p., non potendosi, per
 tale espressa previsione contenente una evidente omissione, applicare
 la  norma  di  cui  all'art.  549  del  c.p.p.  secondo il quale "nel
 procedimento davanti al pretore, per tutto cio' che non  e'  previsto
 nel  presente  libro  o  in altre disposizioni, si osservano le norme
 relative al procedimento davanti al tribunale";
    Ritenuto  che  la  presunta regione della limitazione del giudizio
 direttissimo nel procedimento pretorile al solo caso della lett.  a),
 della   direttiva   n.  43  della  legge  delega,  individuata  nella
 peculiarita' del procedimento pretorile stesso ove la previsione  del
 giudizio direttissimo effettuato entro quindici giorni dall'arresto o
 separatamente dalla  convalida  avrebbe  comportato  un  arretramento
 rispetto   alla   normativa  introdotta  con  la  legge  n.  397/1984
 (modificatrice  dell'art.  505  del  c.p.p.  precedente)  non  appare
 fondata  in  quanto  tale presunta giustificazione manterrebbe la sua
 valenza solo ove fosse  consentita  la  facolta'  di  scelta  tra  il
 procedimento direttissimo, di cui al vecchio art. 505 del c.p.p., ora
 regolato  dall'art.  566  del  c.p.p.,  e  quello   direttissimo   od
 ordinario,  regolato dall'art. 449 del c.p.p., mentre diverse sono le
 ipotesi che  portano  al  procedimento  regoalto  dall'art.  566  del
 c.p.p.,   nel   quale  e'  prevista  la  convalida  dell'arresto  con
 contestuale giudizio a seguito della presentazione diretta, da  parte
 della  p.g.  o del pubblico ministero secondo i due casi dell'arresto
 in flagranza, da quelle per le  quali  si  instaura  il  procedimento
 direttissimo  ex art.  449 del c.p.p., nel quale e' altresi' previsto
 il giudizio a seguito della confessione dell'imputato resa nel  corso
 dell'interrogatorio da parte del pubblico ministero;
    Ritenuto  che  l'omissione  della  previsione di instaurazione del
 giudizio direttissimo nel caso di cui al quinto comma  dell'art.  449
 del  c.p.p.  nel  rito  pretorile  determini  che  in tale ipotesi il
 giudizio instauratosi con rito ordinario  debba  essere  fissato  con
 termini  piu' lunghi di quelli che si avrebbero per identico caso con
 reato di competenza del tribunale, e cio' in contrasto con i principi
 generali regolanti il procedimento pretorile;
    Ritenendo  che  in  tal  modo  l'imputato  verrebbe a soffrire una
 ingiustificata  disparita'  di  trattamento,  in  caso  di   identico
 comportamento,  quale  l'avere  resa  piena  confessione,  ove non si
 intenda  applicabile  al  rito  pretorile  la  disciplina  del   rito
 direttissimo  di  cui  all'art.  449  del c.p.p., sia per la maggiore
 attesa del giudizio in se', sia, come  nel  caso  in  esame,  per  il
 protrarsi dello stato di custodia cautelare;
    Ritenendo  sussistere  la  violazione  degli articoli 3 e 24 della
 Costituzione, per non avere previsto  nell'art.  566  del  c.p.p.  il
 richiamo   alla  procedura  di  cui  all'art.  449  del  c.p.p.,  con
 applicazione al giudizio pretorile della ipotesi di  cui  alla  lett.
 c),  della  direttiva  43  della  legge  delega  per l'emanazione del
 c.p.p.;
    Ritenuto  rilevante  nel  caso  concreto  tale questione in quanto
 dalla sua definizione dipende la natura del  giudizio  con  il  quale
 definire il procedimento.
                                P. Q. M.
    Dispone la sospensione del procedimento n. 127/1990;
    Ordina  a  cura  del  sig.  cancelliere che la presente ordinanza,
 letta in aula alle parti costituite, sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  e sia comunicata al Presidente della Camera
 dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.
      Grosseto, addi' 19 agosto 1990
                          Il pretore: MONTAGNA

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