N. 34 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 25 ottobre 1990

                                 N. 34
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 25
                 ottobre 1990 (della regione Lombardia)
 Inquinamento  -  Ordinanza  del  pretore di Cantu' 11 agosto 1990, n.
 33234, e ordinanza  del  vice  pretore  di  Cantu'  31  agosto  1990,
 confermativa  della  stessa,  recante  il  divieto  di procedere alla
 costruzione della discarica per  rifiuti  solidi  urbani  autorizzata
 dalla  giunta  regionale  della Lombardia con deliberazione 18 maggio
 1990,  n.  54490  -  Asserita   indebita   ingerenza   dell'autorita'
 giudiziaria  nella  sfera  di  potesta'  discrezionale  della  p.a. -
 Persistenza dell'interesse alla pronuncia della Corte  costituzionale
 circa  la  non  spettanza  al  pretore  del  potere  di sospendere le
 deliberazioni della giunta  regionale  nonostante  la  cessazione  di
 efficacia  dell'atto  sospensivo,  essendo  stata respinta dal t.a.r.
 l'istanza  di  sospensione  dell'atto  impugnato   Riferimento   alle
 sentenze della Corte costituzionale nn. 150/1981 e 70/1985.
 (Ordinanza  del  pretore  di  Cantu'  11  agosto  1990,  n.  33234, e
 ordinanza del vice pretore di Cantu' 31 agosto 1990).
 (Cost., artt. 97, 102, 104 e 113).
(GU n.45 del 14-11-1990 )
   Ricorso  per  conflitto di attribuzioni ex art. 39 e seguenti della
 legge n. 87/1953 promosso dalla regione  Lombardia,  in  persona  del
 presidente   pro-tempore   della  giunta  regionale,  dott.  Giuseppe
 Giovenzana, rappresentata e difesa, per delega in calce  al  presente
 atto,  degli  avvocati  prof.  Umberto  Pototsching, Ezio Antonini di
 Milano ed Enrico  Romanelli  di  Roma  ed  elettivamente  domiciliata
 presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Cosseria n. 5 contro il
 Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   per    l'annullamento
 dell'ordinanza  del  pretore  di  Cantu'  11  agosto  1990, n. 33234,
 recante il divieto di procedere alla costruzione della discarica  per
 rifiuti   solidi   urbani  autorizzata  dalla  Giunta  Regionale  con
 deliberazione 18 maggio  1990,  n.  54490;  dell'ordinanza  del  vice
 pretore di Cantu' 31 agosto 1990 confermativa della precedente.
    Con  deliberazione  18  maggio 1990, n. 54490, la giunta regionale
 della Lombardia ha approvato il progetto per la  costruzione  di  una
 discarica  per  rifiuti solidi urbani presentato dalla societa' Gesam
 S.p.a., da realizzarsi in comune di Carimate.
    L'approvazione  del progetto veniva resa nell'esercizio dei poteri
 conferiti  alla  giunta  dall'art.  3,  quinto  comma,  della   legge
 regionale n. 42/1989.
    Successivamente,  con  deliberazione  3  agosto 1990, n. 57260, la
 giunta regionale ha definitivamente approvato il progetto, unitamente
 allo  schema  di convenzione da stipulare con la societa' interessata
 per l'esecuzione dei lavori di costruzione.
    Avverso   i  provvedimenti  deliberativi  il  comune  di  Carimate
 proponeva  separati  ricorsi  al  t.a.r.   Lombardia,   chiedendo   -
 contestualmente  all'annullamento  -  anche  la sospensione cautelare
 degli atti impugnati.
    Dei  due  ricorsi,  quello  avverso  la  deliberazione n. 54490/90
 veniva chiamato alla  camera  di  consiglio  del  26  luglio  1990  e
 l'istanza di sospensione veniva respinta.
    Nelle  more  della  valutazione  del secondo ricorso, il comune di
 Carimate proponeva ricorso ex artt. 689 e 700 del c.p.c.  al  pretore
 di  Cantu',  ricorso  peraltro non notificato alla regione Lombardia,
 con il quale si chiedeva di inibire alla Gesam  l'inizio  dei  lavori
 con la finalita' "di evitare, comunque, in attesa della decisione del
 T.A.R., che l'immediato  inizio  dei  lavori  possa  determinare  una
 situazione di periculum per la popolazione".
    Il  pretore  di  Cantu' con ordinanza 11 agosto 1990, n. 33234, il
 cui  contenuto  e'  stato  appreso  tempo  dopo  dall'amministrazione
 regionale  a  mezzo stampa, ha accolto il ricorso proposto dal comune
 di Carimate, vietando alla  Gesam  "di  dare  inizio  a  qualsivoglia
 operazione  o  lavoro  nel terreno sul quale dovra' essere situata la
 discarica  approvata  e  autorizzata  dalla  giunta   regionale   con
 deliberazione  3  agosto  1990,  n. 57260, allo scopo di preparare la
 realizzazione ovvero di realizzare la  discarica  stessa,  fino  alla
 pronuncia del t.a.r. sull'istanza di sospensiva".
    A  sostegno  della  propria decisione il pretore ha affermato che:
 "... per ovviare ad una futura  situazione  pregiudizievole,  che  un
 atto   amministrativo  della  p.a.  ha  reso  possibile  con  effetto
 immediato,  attesa  l'esecutivita'  della  deliberazione  di  giunta,
 sembra  a  chi scrive necessario e improcrastinabile inibire l'inizio
 di  operazioni  o   lavori,   finalizzati   alla   attuazione   della
 deliberazione".
    Una    volta   appresa   l'emanazione   di   tale   provvedimento,
 concretantesi in un  ordine  contrario  alle  disposizioni  contenute
 nell'atto  amministrativo di approvazione del progetto di discarica e
 del testo della convenzione, la  Regione  Lombardia  interveniva  nel
 procedimento   d'urgenza   pendente  avanti  al  pretore  di  Cantu',
 chiedendo la revoca dell'ordinanza stessa.
    Con  nuovo  provvedimento  a  data  31  agosto  1990,  emesso  dal
 vicepretore avv. Brigida, le richieste regionali venivano respinte  e
 si  confermava  il provvedimento inibitorio sino al 5 settembre 1990,
 data  della  discussione  avanti  al  t.a.r.  Lombardia  dell'istanza
 cautelare formulata nel secondo ricorso proposto dal comune.
    Anche   tale   istanza,   tuttavia  veniva  respinta  dal  giudice
 amministrativo adito, con cio' confermando la piena  legittimita'  ed
 esecutivita' dei provvedimenti regionali contestati.
    Atteso  che,  come  si  e' detto, con i provvedimenti impugnati il
 pretore di Cantu'  ha  di  fatto  vietato  l'esecuzione  di  un  atto
 amministrativo  pienamente  legittimo  cosi' da impedire l'attuazione
 del progetto approvato dalla giunta regionale, eccedendo  le  proprie
 attribuzioni  giurisdizionali e ingerendosi indebitamente nella sfera
 di    competenza    costituzionalmente    riservata     all'autorita'
 amministrativa,   appare   evidente   l'illegittimita'   degli   atti
 impugnati, che pertanto andranno annullati in base ai seguenti;
                           MOTIVI DI DIRITTO
    Violazione artt. 97, primo e secondo comma, 102, primo comma, 104,
 primo comma e 113, ultimo comma, della costituzione.
    Con  i  provvedimenti  impugnati, il pretore di Cantu' ha di fatto
 inteso sostituirsi alla amministrazione regionale revocando in dubbio
 la  legittimita'  dei  provvedimenti  adottati dalla giunta regionale
 nell'esercizio delle  funzioni  ad  essa  attribuite  in  materia  di
 approvazione  dei  progetti  per la realizzazione delle discariche di
 rifiuti solidi urbani.
    In  particolare,  il  pretore  ha impedito l'esecuzione di un atto
 dell'amministrazione, in se' immediatamente  efficace  e  vincolante,
 ingerendosi  nella  scelta  delle modalita' e dei tempi di intervento
 operata dalla amministrazione.
    I  provvedimenti  cosi' adottati appaiono palesemente in contrasto
 con le disposizioni costituzionali che disciplinano  la  ripartizione
 delle  competenze fra funzione amministrativa e giurisdizionale: essi
 si  concretano,  infatti,  in   un'indebita   sovrapposizione   della
 valutazione   di   un   organo  giudiziario  a  quella  gia'  operata
 dall'amministrazione    nell'esercizio    di     proprie     potesta'
 discrezionali,   risultando   chiaramente  invasivi  della  sfera  di
 attribuzioni costituzionalmente riservata alla p.a.
    Nel  sistema  costituzionale  vigente la funzione amministrativa e
 quella giurisdizionale sono concepite e devono svolgersi in posizione
 di  reciproca  separazione,  come  emerge con chiarezza dall'art. 97,
 commi primo e secondo della Costituzione,  laddove  si  evidenzia  la
 rilevanza  delle attribuzioni riservate alla p.a., e dagli artt. 102,
 primo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, che sottolineano
 l'autonomia  della  funzione  giurisdizionale  rispetto  agli  ambiti
 riservati all'esecutivo.
    La  conseguenza  immediata  della  separazione  fra  gli ambiti di
 operativita' della p.a. e del potere giurisdizionale e' la previsione
 di   cui   all'art.   113,   ultimo  comma,  della  Costituzione  che
 espressamente  dispone:  "La  legge   determina   quali   organi   di
 giurisdizione    possono    annullare   gli   atti   della   pubblica
 amministrazione nei casi e  con  gli  effetti  previsti  dalla  legge
 stessa".
    Gli  atti emanati dalla p.a. nell'esercizio delle funzioni ad essa
 attribuite non possono, quindi, essere arbitrariamente annullati o  a
 maggior  ragione  modificati o sospesi da organi girurisdizionali, ma
 la possibilita' di  intervento  di  questi  ultimi  e'  rigorosamente
 subordinata ad un'espressa previsione di legge.
    Come  questo ecc.mo collegio ha avuto piu' volte modo di rilevare:
 "...  l'art.  113  della  Costituzione  'rinviando  alla   legge   la
 determinazione  degli  organi  giudiziari  abilitati ad annullare gli
 atti della pubblica amministrazione' 'con cio' stesso'  'esclude  che
 spetti  alle  autorita'  giudiziarie  ordinarie di annullare gli atti
 amministrativi in mancanza di una previsione  di  legge;  ed  a  piu'
 forte  ragione comporta che tali autorita' non possano contrapporsi o
 sovrapporsi alle autorita' amministrative arrogandosi poteri che  per
 legge  vadano  esercitati  dall'esecutivo,  con  forme e procedimenti
 prefissati'. Alla stregua di tali principi, deve (parimenti)  negarsi
 che  spetti  ad  organi giudiziari... dettare le linee dell'indirizzo
 amministrativo  regionale...,  in  cio'  sostituendosi  agli   organi
 regionali  competenti  nella  determinazione  sia  degli strumenti di
 intervento che dei tempi e modi di attuazione di tale indirizzo...
    Determinazioni  di  tale  genere esulano certamente dall'ambito di
 legittimo  esercizio   dei   poteri   giurisdizionali,   atteso   che
 l'ordinamento  non attribuisce ad organi giudiziari poteri di stimolo
 dell'azione amministrativa o  di  partecipazione  o  codeterminazione
 dell'indirizzo   amministrativo;   ed   esse   sono  suscettibili  di
 invalidazione, oltre che  con  gli  appositi  strumenti  processuali,
 anche  con quello del conflitto di attribuzione. La carenza di potere
 giurisdizionale si traduce infatti qui in un'alterazione  dell'ordine
 costituzionale delle competenze, posto che la pretesa di esercizio di
 poteri  siffatti  comporta  l'invasione  della  sfera  di   autonomia
 costituzionalmente  riservata  alla regione..." (Corte costituzionale
 19-20 marzo 1985, n. 70; cfr. altresi' decisione Corte costituzionale
 n. 181/1950).
    Appare,  pertanto,  evidente  come  i provvedimenti in esame siano
 stati emanati dal  pretore  di  Cantu'  in  totale  violazione  delle
 proprie  attribuzioni  giurisdizionali,  con  l'effetto  invasivo  di
 specifiche attribuzioni della amministrazione regionale lombarda.
    In  proposito si rileva che l'interesse regionale alla valutazione
 dell'illustrata  situazione  conflittuale   continua   a   sussistere
 nonostante  i  provvedimenti  pretorili  abbiano  di fatto cessato di
 produrre effetto a seguito delle pronunce del t.a.r. Lombardia con le
 quali  le istanze di sospensione proposte dal comune di Carimate sono
 state definitivamente respinte.
    Per giurisprudenza costante di questo ecc.mo collegio, infatti, la
 lesione delle attribuzioni regionali continua  a  sussistere  sino  a
 quando il provvedimento invasivo non viene annullato con efficacia ex
 tunc "facendo implicitamente venir meno le affermazioni di competenza
 che  hanno  dato  luogo  al  conflitto,  mentre  il  puro  e semplice
 esaurimento degli effetti  dell'atto  non  basta  a  far  cessare  il
 dibattito  circa  la  spettanza  del potere" (Corte costituzionale 24
 luglio 1981, n. 150).
    Nel  caso  di  specie,  stante anche la particolare gravita' della
 emergenza rifiuti in Lombardia, appare di primario interesse ottenere
 una  valutazione  del  Supremo collegio in ordine alla legittimazione
 dell'autorita' giudiziaria  ad  ingerirsi  in  ambiti  di  competenza
 strettamente   riservati  alla  p.a.,  al  fine  di  evitare  che  la
 situazione di grave danno  verificatasi  a  seguito  del  blocco  dei
 lavori Gesam da parte del pretore di Cantu' non si ripeta.
   Per   tutto   quanto   esposto   si   chiede   che  l'ecc.ma  Corte
 costituzionale voglia dichiarare che non spetta al Pretore di  Cantu'
 il  potere  di  inibire l'esecuzione delle deliberazioni della giunta
 regionale   concernenti   l'approvazione   del   progetto   per    la
 realizzazione  della discarica di rifiuti solidi urbani di Carimate e
 per l'effetto annullare i provvedimenti pretorili impugnati;
    Con vittoria di spese e onorari di causa.
      Milano, addi' 8 ottobre 1990
   Avv. prof. Umberto POTOTSCHING - Avv. Ezio ANTONINI - Avv. Enrico
                               ROMANELLI
 90C1320