N. 513 SENTENZA 15 ottobre - 2 novembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Personale telefonico statale - Imposta
 complementare e di ricchezza mobile - Imponibile da assoggettare  -
 Detrazioni - Percentuale dell'indennita' di buonuscita Mancata
 previsione - Richiamo alle sentenze di illegittimita' costituzionale
 nn. 877/1988, 400/1987 e 187/1986 - Indennita' simile nella
 fisionomia a quelle E.N.P.A.S. ed I.N.A.D.E.L.  Illegittimita'
 costituzionale.
 
 (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 89, ultimo comma, e 140,
 ultimo comma)
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.44 del 7-11-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni Conso;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo
 comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645  (T.U.
 delle  leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il
 9 aprile 1990 dalla Commissione Tributaria di primo grado  di  Genova
 sul   ricorso  proposto  dagli  eredi  di  Evelina  Cordiglia  contro
 l'Intendenza di Finanza di Genova, iscritta al n.  409  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La  Commissione  tributaria  di  primo grado di Genova, con
 ordinanza 9 aprile 1990, ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3
 della  Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale degli
 artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del  d.P.R.  29  gennaio
 1958,  n.  645,  nella  parte  in  cui  non  prevedono, riguardo alle
 indennita' di buonuscita erogate dal Fondo istituito presso la  Cassa
 integrativa  di  previdenza  del  personale  telefonico  statale, che
 dall'imponibile da assoggettare all'imposta complementare ed a quella
 di  ricchezza  mobile  vada  detratta una somma pari alla percentuale
 dell'indennita', corrispondente al rapporto esistente, alla data  del
 collocamento  a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico
 dipendente e  l'aliquota  complessiva  del  contributo  previdenziale
 obbligatorio versato alla Cassa su detta.
    Nell'ordinanza  di  rimessione  si  osserva  che,  con sentenza 27
 giugno 1986,  n.  178,  la  Corte  costituzionale  ha  dichiarato  la
 parziale  illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge
 26 settembre 1985,  n.  482,  in  quanto  sottoponevano  allo  stesso
 trattamento  tributario  ai  fini  dell'I.R.P.E.F. dette indennita' e
 quelle di fine rapporto dovute in relazione al  contratto  di  lavoro
 privato,  senza  tener  conto  che  alla  formazione delle indennita'
 erogate dall'E.N.P.A.S. - e non delle altre - concorrono i contributi
 degli aventi diritto. Successivamente, con sentenza 19 novembre 1987,
 n. 400, e' stata  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  anche
 degli  artt.  89,  ultimo  comma,  e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29
 gennaio 1958, n. 645, relativamente al trattamento  tributario  delle
 indennita'  di  buonuscita  erogate  dall'E.N.P.A.S., ivi disposto ai
 fini delle imposte complementari e di ricchezza mobile.
    In  entrambi  i  casi  le  norme  anzi dette sono state dichiarate
 illegittime nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da
 assoggettare   ad  imposta  andasse  detratta  una  somma  pari  alla
 percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al  rapporto
 esistente,  alla  data del collocamento a riposo, tra il contributo a
 carico del dipendente statale e l'aliquota complessiva del contributo
 previdenziale obbligatorio versato all'E.N.P.A.S.
    Cio'   premesso,   il   giudice   a  quo  deduce  l'illegittimita'
 costituzionale  delle  norme  impugnate,  nella  parte  in  cui   non
 prevedono analoga detrazione dall'imponibile riguardo alle indennita'
 di buonuscita erogate dal Fondo istituito presso la Cassa integrativa
 di  previdenza del personale telefonico statale, sotto il profilo che
 la differenza di trattamento fiscale, relativamente a tali indennita'
 rispetto  a  quelle  erogate  dall'E.N.P.A.S., e' irragionevole e non
 giustificata. Il Fondo in questione, infatti, oltre  che  da  entrate
 particolari  a  carico  di terzi, e' alimentato anche da contributi a
 carico del personale telefonico, per cui, in mancanza della su  detta
 detrazione,  le  norme  impugnate  si  pongono  in  contrasto  con il
 principio di uguaglianza.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  Corte  e'  chiamata  a decidere se gli artt. 89, ultimo
 comma, e 140, ultimo comma, del  d.P.R.  29  gennaio  1958,  n.  645,
 contrastino  con  l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non
 prevedono, riguardo alle indennita' di buonuscita erogate  dal  Fondo
 istituito  presso  la  Cassa  integrativa di previdenza del personale
 telefonico statale, che dall'imponibile da  assoggettare  all'imposta
 complementare ed a quella di ricchezza mobile vada detratta una somma
 pari alla percentuale  dell'indennita',  corrispondente  al  rapporto
 esistente,  alla  data  del  collocamento a riposo, tra il contributo
 posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota  complessiva  del
 contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa.
    In proposito il giudice a quo ha dedotto che, dopo la declaratoria
 d'illegittimita' costituzionale pronunciata con le  sentenze  n.  400
 del  1987  e  n.  178 del 1986, il trattamento fiscale previsto dalle
 norme  impugnate  appare  ingiustificatamente  deteriore  rispetto  a
 quello   previsto   per   le   indennita'   di   buonuscita   erogate
 dall'E.N.P.A.S.
    2.  -  Va  premesso  che,  con la sentenza n. 178 del 1986, questa
 Corte ha affermato, in linea di principio, la tassabilita' - ai  fini
 dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche - delle indennita' di
 buonuscita  erogate  dall'E.N.P.A.S   ai   dipendenti   statali.   Ha
 dichiarato, tuttavia, la parziale illegittimita' costituzionale degli
 artt. 2  e  4  della  legge  26  settembre  1985,  n.  482,  i  quali
 sottoponevano  allo  stesso trattamento tributario dette indennita' e
 quelle di fine rapporto dovute in relazione al  contratto  di  lavoro
 privato,  senza  tener  conto  che,  alla formazione delle indennita'
 erogate dall'E.N.P.A.S. - e non delle altre - concorrono i contributi
 degli  aventi  diritto, cosicche', per la parte a questi virtualmente
 afferente, tali indennita' non potevano essere considerate reddito.
    Gli  artt.  2 e 4 della legge n. 482 del 1985 sono stati, per tale
 ragione, dichiarati illegittimi nella parte in  cui  non  prevedevano
 che  dall'imponibile  da  assoggettare ad I.R.P.E.F. andasse detratta
 una  somma  pari  alla  percentuale  dell'indennita'  di   buonuscita
 corrispondente  al  rapporto  esistente, alla data del collocamento a
 riposo,  tra  il  contributo  a  carico  del  dipendente  statale   e
 l'aliquota  complessiva  del  contributo  previdenziale  obbligatorio
 versato all'E.N.P.A.S.
    Successivamente  con  la  sentenza n. 400 del 1987 questa Corte ha
 parimenti   dichiarato,   per   lo   stesso   ordine   di    ragioni,
 l'illegittimita'  costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140,
 ultimo  comma,  del  d.P.R.  29  gennaio  1958,  n.  645,  in  quanto
 assoggettavano  ad  imposta  di R.M. e complementare le indennita' di
 buonuscita  erogate  dall'E.N.P.A.S.  ai  dipendenti  statali,  senza
 prevedere  un'analoga  detrazione dall'imponibile. Con la sentenza n.
 877  del  1988  questa  Corte   ha   poi   pronunciato   declaratoria
 d'illegittimita'  costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140,
 ultimo comma, del d.P.R. n. 645 del 1958, riguardo alle indennita' di
 fine  rapporto  erogate  dall'I.N.A.D.E.L., dichiarandoli illegittimi
 nella  parte  in  cui  non  prevedevano  una   consimile   detrazione
 dall'imponibile da assoggettare ad imposta.
    3.  -  Ai  fini  del  decidere  va  rilevato  che le indennita' di
 buonuscita erogate dal Fondo istituito presso la Cassa integrativa di
 previdenza  del  personale  telefonico  statale  (D.Lgsv.  C.P.S.  22
 gennaio 1947, n. 134), secondo le modalita' previste  dal  d.P.R.  18
 luglio  1949, n. 688, presentano alcuni qualificanti elementi, che ne
 accomunano la fisionomia a  quella  delle  corrispondenti  indennita'
 erogate dall'E.N.P.A.S. e dall'I.N.A.D.E.L.
    Invero,  caratteristiche  comuni alle anzidette indennita' sono la
 finalita' di  contribuire  a  far  fronte  ai  bisogni  del  pubblico
 dipendente  nel  momento  in  cui  si estingue il rapporto di lavoro,
 nonche' -  in  parte  -  il  meccanismo  contributivo.  Tutte  queste
 indennita', infatti, sia pure in base a requisiti differenziati, sono
 erogate, solo a seguito dell'estinzione del rapporto  di  lavoro,  da
 enti  diversi  dal datore di lavoro, sulla base di contributi versati
 anche dal pubblico dipendente. Per quel che riguarda, in particolare,
 il  Fondo  istituito  presso  la  Cassa integrativa di previdenza del
 personale telefonico statale, l'art. 28 del d.P.R. n.  688  del  1949
 prevede  il versamento, da parte del personale telefonico statale, in
 favore di tale Cassa di un contributo "determinato in misura  pari  a
 quella  delle  ritenute  in  conto entrate tesoro e del contributo in
 favore dell'Opera di previdenza, dovuti dagl'impiegati  civili  dello
 Stato".
    4.  - Questa Corte, con le citate sentenze n. 178 del 1986, n. 400
 del 1987 e n. 877 del 1988, ha affermato che, per la parte  afferente
 alla  contribuzione  dei  dipendenti,  le  indennita'  di buonuscita,
 erogate  dall'E.N.P.A.S.  e  dall'I.N.A.D.E.L.,  non  possono  essere
 considerate  reddito  e quindi non possono essere assoggettate ne' ad
 I.R.P.E.F. ne' ad imposta di  R.M.  o  complementare.  Ha  affermato,
 inoltre,  che  l'art.  53  della Costituzione impone che a situazioni
 uguali corrispondano uguali regimi impositivi e, correlativamente,  a
 situazioni   diverse,   trattamenti   tributari   differenziati.   Il
 legislatore,  pertanto,  nel  regolare  il  regime  tributario  delle
 indennita'  di  fine  rapporto,  e'  tenuto  a dettare una disciplina
 particolare per quelle indennita' che siano formate,  in  parte,  dai
 contributi  degli aventi diritto, prevedendo - per tali ipotesi - una
 detrazione che tenga adeguato conto di cio'.
    In  base  ai  suddetti  principi,  poiche'  anche le indennita' di
 buonuscita  erogate  dalla  Cassa  integrativa  di   previdenza   del
 personale  telefonico  statale sono formate, in parte, dai contributi
 degli aventi diritto, va dichiarata l'illegittimita'  costituzionale,
 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, degli artt. 89, ultimo
 comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella
 parte  in  cui  non  prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad
 imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita'
 di  buonuscita  corrispondente  al  rapporto esistente, alla data del
 collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del  pubblico
 dipendente  e  l'aliquota  complessiva  del  contributo previdenziale
 obbligatorio  versato  alla  Cassa  integrativa  di  previdenza   del
 personale telefonico statale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  degli  artt. 89, ultimo
 comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645  (T.U.
 delle  leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui non prevedono
 che dall'imponibile da assoggettare  ad  imposta  vada  detratta  una
 somma   pari   alla   percentuale   dell'indennita'   di   buonuscita
 corrispondente al rapporto esistente, alla data  del  collocamento  a
 riposo,  tra  il  contributo posto a carico del pubblico dipendente e
 l'aliquota  complessiva  del  contributo  previdenziale  obbligatorio
 versato alla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico
 statale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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