N. 517 ORDINANZA 15 ottobre - 2 novembre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - P.M. presso la pretura circondariale - Delega della funzione requirente ad ufficiali di Polizia giudiziaria nell'udienza dibattimentale penale Questione gia' decisa (sentenze nn. 123/1970, 333/1990 e ordinanza n. 451/1990) - Facolta' del delegante commisurata alla natura e complessita' delle diverse situazioni processuali Manifesta infondatezza. (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449). (Cost., artt. 3, 24, 106 e 107).(GU n.44 del 7-11-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 20 marzo 1990 dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Grumello del Monte nei procedimenti penali a carico di Poloni Francesco, Belotti Florindo, Ghirardelli Angelo ed altra e Bresciani Giancarlo, iscritte ai nn. 355, 356, 357 e 358 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli; Ritenuto che il Pretore di Bergamo, con quattro ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 106 e 107 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449), nella parte in cui prevede la facolta' del Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di delegare ad ufficiali di polizia giudiziaria le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale penale; che e' intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione; Considerato che i provvedimenti di rimessione sollevano tutti la medesima questione e che, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti; che questa Corte si e' gia' piu' volte pronunciata sulla legittimita' costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario (v. sentt. nn. 123 del 1970, 333 del 1990 e ord. n. 451 del 1990), rilevando che il conferimento di compiti attinenti all'amministrazione della giustizia a persone estranee all'ordine giudiziario (artt. 102, secondo comma e 108, secondo comma, Cost.) comporta anche che nei confronti di tali persone, in quanto non inquadrate nell'organizzazione giurisdizionale, non possono trovare applicazione le disposizioni costituzionali che concernono i magistrati professionali, con riferimento sia alla loro nomina (art.106, primo e secondo comma), che alle loro garanzie (art. 107); che, inoltre, anche ammessa - in ipotesi - la riferibilita' del principio espresso dall'art. 24 della Costituzione alla posizione del pubblico ministero ed alla particolare natura delle funzioni dallo stesso esercitate, va del pari escluso ogni contrasto con l'indicata norma costituzionale in quanto il diritto di difesa ben puo' essere regolato con modalita' diverse in base al discrezionale apprezzamento del legislatore ordinario; che, nel caso in esame, la disciplina legislativa puo' considerarsi idonea a garantire l'effettiva partecipazione della pubblica accusa alla dialettica processuale, essendo stata affidata la "possibilita'" di delega delle funzioni del pubblico ministero in udienza alla responsabile valutazione del Procuratore della Repubblica il quale, "in relazione ad una determinata udienza o ad un singolo processo", potra' provvedere "nominativamente", tenendo conto delle caratteristiche dei vari processi e delle competenze dei delegandi; che quanto ora rilevato conduce parimenti ad escludere un contrasto della norma con l'art. 3 della Costituzione, dal momento che la scelta operata dall'organo delegante non puo' ritenersi del tutto discrezionale, ma dovra', di volta in volta, risultare commisurata alla natura ed alla complessivita' delle diverse situazioni processuali; che, pertanto, anche la sollevata questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 106 e 107 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con le ordinanze in epigrafe indicate. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1328