N. 517 ORDINANZA 15 ottobre - 2 novembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - P.M. presso la pretura circondariale
 - Delega della funzione requirente ad ufficiali di  Polizia
 giudiziaria nell'udienza dibattimentale penale Questione gia' decisa
 (sentenze nn. 123/1970, 333/1990 e ordinanza n. 451/1990) - Facolta'
 del delegante commisurata alla  natura e complessita' delle diverse
 situazioni processuali Manifesta infondatezza.
 
 (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, come modificato dall'art.   22
 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 106 e 107).
(GU n.44 del 7-11-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
 SPAGNOLI,  prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,
 prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof.  Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei    giudizi    di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   72
 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941,  n.
 12, come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449
 (Approvazione  delle   norme   per   l'adeguamento   dell'ordinamento
 giudiziario  al  nuovo  processo  penale  ed  a quello a carico degli
 imputati minorenni), promossi con n. 4 ordinanze emesse il  20  marzo
 1990  dal  Pretore  di  Bergamo  - Sezione distaccata di Grumello del
 Monte nei procedimenti penali a carico di Poloni  Francesco,  Belotti
 Florindo, Ghirardelli Angelo ed altra e Bresciani Giancarlo, iscritte
 ai nn. 355, 356, 357 e 358 del registro ordinanze 1990  e  pubblicate
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  24,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Bergamo,  con quattro ordinanze di
 identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli  artt.  3,  24,
 106   e   107   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento  giudiziario,  approvato
 con  R.D.  30  gennaio  1941  n. 12 (come modificato dall'art. 22 del
 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449),  nella  parte  in  cui  prevede  la
 facolta'   del   Procuratore   della  Repubblica  presso  la  Pretura
 circondariale di delegare ad  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  le
 funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale penale;
      che  e'  intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che  ha
 concluso per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  i provvedimenti di rimessione sollevano tutti la
 medesima questione e che, pertanto, i relativi giudizi possono essere
 riuniti;
      che  questa  Corte  si  e'  gia'  piu'  volte  pronunciata sulla
 legittimita' costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario
 (v.  sentt.  nn.  123 del 1970, 333 del 1990 e ord. n. 451 del 1990),
 rilevando    che    il    conferimento    di    compiti     attinenti
 all'amministrazione  della  giustizia  a  persone estranee all'ordine
 giudiziario (artt. 102, secondo comma e 108,  secondo  comma,  Cost.)
 comporta  anche  che  nei  confronti  di  tali persone, in quanto non
 inquadrate nell'organizzazione giurisdizionale, non  possono  trovare
 applicazione   le   disposizioni   costituzionali  che  concernono  i
 magistrati  professionali,  con  riferimento  sia  alla  loro  nomina
 (art.106, primo e secondo comma), che alle loro garanzie (art. 107);
      che,  inoltre, anche ammessa - in ipotesi - la riferibilita' del
 principio espresso dall'art. 24 della Costituzione alla posizione del
 pubblico  ministero  ed  alla particolare natura delle funzioni dallo
 stesso esercitate, va del pari escluso ogni contrasto con  l'indicata
 norma  costituzionale  in quanto il diritto di difesa ben puo' essere
 regolato con modalita' diverse in base al discrezionale apprezzamento
 del legislatore ordinario;
      che,   nel   caso  in  esame,  la  disciplina  legislativa  puo'
 considerarsi idonea  a  garantire  l'effettiva  partecipazione  della
 pubblica  accusa  alla dialettica processuale, essendo stata affidata
 la "possibilita'" di delega delle funzioni del pubblico ministero  in
 udienza   alla   responsabile   valutazione   del  Procuratore  della
 Repubblica il quale, "in relazione ad una determinata udienza o ad un
 singolo processo", potra' provvedere "nominativamente", tenendo conto
 delle caratteristiche  dei  vari  processi  e  delle  competenze  dei
 delegandi;
      che  quanto  ora  rilevato  conduce  parimenti  ad  escludere un
 contrasto della norma con l'art. 3 della  Costituzione,  dal  momento
 che  la  scelta  operata dall'organo delegante non puo' ritenersi del
 tutto  discrezionale,  ma  dovra',  di  volta  in  volta,   risultare
 commisurata   alla   natura  ed  alla  complessivita'  delle  diverse
 situazioni processuali;
      che,  pertanto,  anche  la  sollevata  questione  va  dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione    di    legittimita'    costituzionale    dell'art.     72
 dell'Ordinamento  giudiziario,  approvato con R.D. 30 gennaio 1941 n.
 12 (come modificato dall'art. 22 del  d.P.R.  22  settembre  1988  n.
 449),  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3, 24, 106 e 107 della
 Costituzione, dal Pretore di Bergamo con  le  ordinanze  in  epigrafe
 indicate.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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