N. 518 ORDINANZA 15 ottobre - 2 novembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Richiesta di giudizio abbreviato -
 Insindacabilita' del dissenso del p.m. - Soggezione  del giudice ad
 una parte del processo - Generica indicazione del giudice
 destinatario dell'eventuale potere di sindacato Indeterminatezza del
 petitum - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 458).
 
 (Cost., artt. 24 e 101, secondo comma).
(GU n.44 del 7-11-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
 SPAGNOLI,  prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,
 prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof.  Enzo CHELI
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art.458 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11  maggio  1990
 dal  Tribunale  di  Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di
 Vallelunga  Damiano  ed  altri,  iscritta  al  n.  447  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n.29, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza emessa
 il 11 maggio  1990  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Damiano
 Vallelunga  ed  altri,  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 24 e
 101, secondo comma, della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 dell'art. 458 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non
 prevede che il  p.m.,  in  caso  di  dissenso,  debba  enunciarne  le
 ragioni,  e  che  il  giudice possa, nonostante il dissenso del p.m.,
 accogliere la richiesta di giudizio abbreviato";
      e  che  il giudice a quo, "investito... del processo, per essere
 stata  dal  G.I.P.  ...  dichiarata  inammissibile  la  richiesta  di
 giudizio abbreviato" avanzata da due degli imputati, per non avere il
 pubblico ministero "accordato il consenso", nel proporre la questione
 di  legittimita'  costituzionale,  sottolinea  come,  per  un  verso,
 "l'insindacabile dissenso del p.m." si ponga  "come  un  insuperabile
 ostacolo,   tanto   per   la  difesa  quanto  per  il  giudice,  alla
 applicabilita' della diminuente prevista  dall'art.  442,  II  comma,
 c.p.p.";  e  come,  per  altro  verso, "il dissenso medesimo" finisca
 altresi' "col porre lo stesso giudice  in  condizione  di  soggezione
 rispetto  ad  una  delle  parti del processo, restando egli vincolato
 nella decisione dalla posizione assunta dal p.m.";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che l'ordinanza di rimessione, nel censurare l'omessa
 previsione della sindacabilita' del dissenso del  pubblico  ministero
 sulla  richiesta  di giudizio abbreviato formulata dall'imputato, non
 indica a quale giudice - se quello  per  le  indagini  preliminari  o
 quello del dibattimento, ovvero entrambi - potrebbe essere attribuito
 tale sindacato, ne' in quale momento - se all'esito del dibattimento,
 ovvero  anche  o  soltanto  prima  di  questo  -  il sindacato stesso
 potrebbe essere esercitato;
      che   la   generica   indicazione   del   giudice  non  consente
 l'individuazione del petitum effettivamente perseguito;
      che,  pertanto, la questione, cosi' come prospettata, deve dirsi
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 febbraio 1953,
 n. 87, e 9, secondo comma, delle  norme  integrative  per  i  giudizi
 davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 458  del  codice  di  procedura
 penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 101, secondo comma,
 della Costituzione, dal Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza  del
 11 maggio 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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