N. 697 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 1990

                                 N. 697
      Ordinanza emessa il 5 giugno 1990 dal pretore di Messina nel
  procedimento civile vertente tra Rinaldi Vittorio e Basile Francesco
 Locazione   immobili   urbani   -   Determinazione   del  costo  base
 dell'immobile  ai  fini  del  computo  dell'equo  canone  -   Mancata
 previsione  per  gli  immobili  costruiti  in  zona  sismica di prima
 categoria entro il 31 dicembre 1975 di un aumento del 10%  del  costo
 base  come  previsto,  per gli immobili costruiti dopo tale data, dal
 d.m. 30 ottobre 1975  in  esecuzione  della  legge  n.   1179/1965  -
 Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni identiche.
 (Legge 17 luglio 1978, n. 392, art. 14).
 (Cost., art. 3).
(GU n.46 del 21-11-1990 )
                               IL PRETORE
    Letti gli atti;
    Ritenuto  che  appare  manifestamente  infondata  la  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  14  della  legge  n.  392/1978
 nella parte in cui non prevede per gli immobili ultimati prima del 31
 dicembre 1975 alcun aggiornamento del costo di costruzione,  ma  solo
 del  canone,  atteso che il diverso valore di ciascun immobile urbano
 in relazione alla data di costruzione  e'  conseguenza  di  due  tipi
 diversi  di  immobile  (cass.  20 maggio 1986, n. 3347), tenuto conto
 che, per gli  immobili  successivi  al  dicembre  1975  il  costo  di
 produzione  e'  determinato,  tra l'altro, in relazione all'incidenza
 del contributo di concessione e degli oneri di urbanizzazione;
    Considerato  che,  invece,  non appare manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della  legge  n.
 392/1978,  nella parte in cui non distingue, nella determinazione del
 costo base degli immobili, se la costruzione ricade o  meno  in  zona
 sismica,  atteso  che  dalla  perizia  di  parte  risulta  che per le
 costruzioni in zona sismica, nella  specie  di  prima  categoria,  e'
 previsto l'obbligo di collegare saldamente le strutture verticali con
 quelle orizzontali affinche' il fabbricato possa resistere in  solido
 e  vibri  come  una  struttura  unica,  (per il fabbricato per cui si
 discute r.d. 18 aprile 1909, n. 193) il che porta un aumento del  45%
 del costo della struttura in elevazione che a sua volta incide per il
 20% sul costo complessivo, che porta l'aumento totale a circa il 9%;
      che  cio'  e'  confermato  dal  d.m.  3  ottobre  1975  che, nel
 determinare il costo massimo al metroquadrato di cui al terzo  comma,
 dell'art.  8  della  legge  1º novembre 1965, n. 1179, ha previsto la
 possibilita' di aumentare i costi di costruzione nelle zone  sismiche
 di prima categoria del 10%;
      che  pertanto,  la questione non appare manifestamente infondata
 stante la disparita' di trattamento nella determinazione del costo di
 costruzione  tra  le  zone  sismiche  o meno non prevedendo l'art. 14
 della legge n. 392/1978 la possibilita' di aumento del 10%,  prevista
 dal  d.m.  3 ottobre 1975 ed emesso in base all'art. 8 della legge 1º
 novembre 1985, n. 1179, del costo delle costruzioni in zone  sismiche
 di prima categoria e cio' in relazione all'art. 3 della Costituzione;
                                P. Q. M.
    Dichiara  manifestamente  infondata  l'eccezione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 14 della legge n. 392/1978 in relazione  con
 l'art.  3  e 42 della Costituzione, per la parte dell'art. 14 che non
 prevede  l'aggiornamento  del  costo  base  di  costruzioni  per  gli
 immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975;
    Dichiara  non manifestamente infondata l'eccezione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 14 della legge n. 392/1978 in relazione  con
 l'art.  3  della Costituzione per la parte dell'art. 14 citato in cui
 non e'  previsto  per  le  costruzioni  in  zone  sismiche  di  prima
 categoria l'aumento del costo di costruzione del 10% di cui al d.m. 3
 ottobre 1975 emesso ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della  legge
 1º novembre 1965, n. 1179;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.
      Messina, addi' 5 giugno 1990
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 90C1343