N. 700 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 1990
N. 700 Ordinanza emessa il 3 ottobre 1990 dal tribunale di Pinerolo nel procedimento penale a carico di Sgarbossa Alessandro Armi e materie esplodenti - Porto abusivo di arma giocattolo priva di tappo rosso - Previsione di trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per il porto abusivo di arma comune da sparo - Irragionevole equiparazione quoad poenam di situazioni giuridiche differenti. (Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 5, sesto comma, modificato dalla legge 21 febbraio 1990, n. 36, art. 2, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.46 del 21-11-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Sgarbossa Alessandro, nato a Rivoli il 24 febbraio 1970, residente in Cumiana, via Provinciale n. 35; Vista l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 110/1975 come modificato dall'art. 2 della legge n. 36/1990 sollevata dal p.m. con riferimeento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione; Sentito il difensore dell'imputato Sgarbossa; Premesso che l'imputato e' stato tratto a giudizio direttissimo dinanzi a questo tribunale per il reato di cui agli artt. 12 e 14 della legge n. 497/1974 e 5, sesto comma, della legge n. 110/1975 quale modificato dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 36/1990 per aver illegalmente portato in luogo pubblico una pistola giocattolo (marca Brixia calibro 8 mod. 92) con canna non occlusa dal prescritto tappo rosso; Rilevato che l'art. 2, secondo comma, della legge n. 36/1990 modificando l'art. 5, sesto comma, della legge n. 110/1975, ha equiparato l'ipotesi del porto di arma giocattolo priva dei requisiti di cui al quarto comma, art. 5 della legge n. 110/1975 all'ipotesi del porto di arma comune da sparo di cui agli artt. 12 e 14 della legge n. 497/1974; Rilevato che relativamente all'ipotesi del porto di arma giocattolo difettano nella condotta dell'agente gli attributi di pericolosita' - invece presenti nell'ipotesi di uso dell'arma giocattolo, in quanto in tale caso si produce egualmente l'effetto di intimidazione e di avvertita maggiore pericolosita' della condotta, tale da giustificare l'assimilazione al caso dell'uso di arma vera e che pertanto ai fini della operata parificazione legislativa delle due ipotesi di porto risultano mancanti elementi di identita' tali da giustificare il medesimo trattamento sanzionatorio, in quanto solo il porto di arma vera presenta potenzialita' offensive e denota una pericolosita' dell'agente, circostanze tutte non presenti nell'ipotesi in questione; Ritenuto pertanto che le due ipotesi suddette (porto di arma comune da sparo e porto di arma giocattolo) sono profondamente differenti nella loro materialita' e nella loro valenza criminale e che la loro sottoposizione ad identico trattamento normativo appare in contrasto con il principio sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole sottoposizione ad uguale trattamento sanzionatorio di situazioni tra loro differenti;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 110/1975 quale modificato dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 36/1990, limitatamente all'ipotesi di porto d'arma giocattolo, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione; Ordina la sospensione del presente processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione stessa; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dalla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Pinerolo, addi' 3 ottobre 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C1346