N. 700 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 1990

                                 N. 700
    Ordinanza emessa il 3 ottobre 1990 dal tribunale di Pinerolo nel
          procedimento penale a carico di Sgarbossa Alessandro
 Armi e materie esplodenti - Porto abusivo di arma giocattolo priva di
 tappo rosso - Previsione  di  trattamento  sanzionatorio  identico  a
 quello  stabilito  per  il  porto  abusivo  di arma comune da sparo -
 Irragionevole equiparazione quoad  poenam  di  situazioni  giuridiche
 differenti.
 (Legge  18 aprile 1975, n. 110, art. 5, sesto comma, modificato dalla
 legge 21 febbraio 1990, n. 36, art. 2, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.46 del 21-11-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro Sgarbossa Alessandro, nato  a  Rivoli  il  24  febbraio  1970,
 residente in Cumiana, via Provinciale n. 35;
    Vista  l'eccezione  di  illegittimita' costituzionale dell'art. 5,
 sesto comma, della legge n.  110/1975  come  modificato  dall'art.  2
 della legge n. 36/1990 sollevata dal p.m. con riferimeento agli artt.
 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;
    Sentito il difensore dell'imputato Sgarbossa;
    Premesso  che  l'imputato  e' stato tratto a giudizio direttissimo
 dinanzi a questo tribunale per il reato di cui agli  artt.  12  e  14
 della  legge  n.  497/1974  e 5, sesto comma, della legge n. 110/1975
 quale modificato dall'art. 2, secondo comma, della legge  n.  36/1990
 per   aver   illegalmente  portato  in  luogo  pubblico  una  pistola
 giocattolo (marca Brixia calibro 8 mod. 92) con canna non occlusa dal
 prescritto tappo rosso;
    Rilevato  che  l'art.  2,  secondo  comma,  della legge n. 36/1990
 modificando l'art. 5,  sesto  comma,  della  legge  n.  110/1975,  ha
 equiparato l'ipotesi del porto di arma giocattolo priva dei requisiti
 di cui al quarto comma, art. 5 della legge  n.  110/1975  all'ipotesi
 del  porto  di  arma  comune da sparo di cui agli artt. 12 e 14 della
 legge n. 497/1974;
    Rilevato   che   relativamente   all'ipotesi  del  porto  di  arma
 giocattolo difettano nella  condotta  dell'agente  gli  attributi  di
 pericolosita'   -  invece  presenti  nell'ipotesi  di  uso  dell'arma
 giocattolo, in quanto in tale caso si produce egualmente l'effetto di
 intimidazione  e  di avvertita maggiore pericolosita' della condotta,
 tale da giustificare l'assimilazione al caso dell'uso di arma vera  e
 che  pertanto  ai  fini della operata parificazione legislativa delle
 due ipotesi di porto risultano mancanti elementi di identita' tali da
 giustificare il medesimo trattamento sanzionatorio, in quanto solo il
 porto di arma vera presenta  potenzialita'  offensive  e  denota  una
 pericolosita'    dell'agente,    circostanze   tutte   non   presenti
 nell'ipotesi in questione;
    Ritenuto  pertanto  che  le  due  ipotesi  suddette (porto di arma
 comune da sparo  e  porto  di  arma  giocattolo)  sono  profondamente
 differenti  nella  loro materialita' e nella loro valenza criminale e
 che la loro sottoposizione ad identico trattamento  normativo  appare
 in contrasto con il principio sancito dall'art. 3, primo comma, della
 Costituzione, sotto il profilo della irragionevole sottoposizione  ad
 uguale trattamento sanzionatorio di situazioni tra loro differenti;
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5, sesto comma, della legge  n.
 110/1975  quale modificato dall'art. 2, secondo comma, della legge n.
 36/1990, limitatamente all'ipotesi di  porto  d'arma  giocattolo,  in
 relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione;
    Ordina  la  sospensione  del  presente  processo e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione
 stessa;
    Ordina  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  dalla  Camera  dei
 deputati e del Senato della Repubblica.
      Pinerolo, addi' 3 ottobre 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

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