N. 520 SENTENZA 13 - 15 novembre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Dipendenti Inadel - Diploma di ostetrica - Indennita' premio di servizio - Riscatto periodi di studio e corsi speciali di perfezionamento - Esclusione Limitazione della censura a disposizione di mero rinvio Inammissibilita'. (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12). (Cost., art. 3). Previdenza e assistenza - Dipendenti Inadel - Diploma di infermiere professionale - Successiva iscrizione alla scuola di ostetricia - Riscatto periodi di studio universitario e corsi speciali di perfezionamento - Esclusione - Insussistenza del requisito della condizione necessaria per l'accesso ad una diretta qualificazione professionale della carriera di appartenenza - Non fondatezza. (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12). (Cost., art. 3).(GU n.46 del 21-11-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1989 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Lauria Lucia e I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990. Visto l'atto di costituzione di Lauria Lucia; Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Udito l'avvocato Franco Agostini per Lauria Lucia. Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 15 dicembre 1989 il Pretore di Parma, nel procedimento civile vertente tra Lucia Lauria e I.N.A.D.E.L., ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non consente che siano riscattabili, ai fini dell'indennita' premio di servizio, i periodi relativi ai corsi per il conseguimento dei diplomi di infermiera professionale e di ostetrica. Premette l'ordinanza che, ai sensi del detto art. 12, per la riscattabilita' dei periodi di studio, e' necessaria l'esistenza di un duplice presupposto: che il corso sia universitario o speciale di perfezionamento e che la sua durata legale sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza. Data per scontata l'esistenza di questo secondo requisito, in riferimento, da un lato, all'art. 24 della legge 22 novembre 1962 n. 1646 e, dall'altro, in ragione della decisione della Corte costituzionale n. 163 del 29 marzo 1989, il giudice remittente ritiene che allo stato non sussista invece il primo requisito, dovendosi escludere che i due corsi (per il conseguimento del diploma di infermiera l'uno, ovvero di ostetrica l'altro) possano essere considerati quali "speciali di perfezionamento". E' da dubitare, pertanto, della legittimita' costituzionale dell'art. 12 citato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non rispondendo al principio di ragionevolezza poiche' la particolare preparazione specifica resta conseguibile solo attraverso la frequenza dei richiamati corsi di studio, indispensabili per la copertura del posto occupato. Si e' costituita Lucia Lauria chiedendo che sia dichiarata la illegittimita' della norma impugnata. Considerato in diritto 1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) da' facolta' di riscattare i periodi di studio universitario ed i corsi speciali di perfezionamento purche' valutabili, ai sensi delle norme vigenti per gli Istituti di previdenza, ai fini del trattamento di quiescenza. 2. - Si renderebbe cosi' applicabile al caso di specie, nei riguardi degli studi per conseguire il diploma di ostetrica, l'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali). Va considerato, infatti, che la Corte ha reiteratamente posto in rilievo come la legislazione specifica in tema di riscatti tenda a concedere alla preparazione professionale, acquisita anteriormente all'immissione in servizio, ogni migliore considerazione quando il titolo conseguito risulti necessario - come in fattispecie - per le mansioni effettivamente esercitate. Il giudice remittente, tuttavia, ha disatteso le richieste attrici fondate sulla irrazionalita' (ex art. 3 Cost.) dell'art. 69 r.d.l. n. 680 del 1938, restringendo la censura all'art. 12 della legge n. 152, disposizione - s'e' detto - di mero rinvio all'altra, unica conferente sul piano sostanziale. Talche' la dedotta questione sul riconoscimento degli studi per il conseguimento del diploma di ostetrica, cosi' posta, e' inammissibile. 3. - L'ordinanza dubita ulteriormente della legittimita' dell'art. 12 della legge n. 152: l'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) contiene, invero, la previsione di riscatto a fini di quiescenza del periodo di studi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale, ma il beneficio non risulta senz'altro attribuibile per la liquidazione dell'indennita' premio di servizio. A cio' osta, riduttivamente, la lettera della norma, limitativa della concessione ai soli periodi di durata dei corsi speciali di perfezionamento (e non anche, dunque, dei normali corsi di studio infermieristici). La questione non e' fondata. La Corte ha riconosciuto ampiamente la facolta' di riscattare i periodi di studio contemplati dal richiamato art. 24 della legge n. 1646 del 1962 (sent. n. 163 del 1989), ma sempre che i relativi diplomi conseguiti siano "condizione necessaria per accedere a uno dei posti occupati durante la carriera". Nell'odierna ipotesi, all'incontro, s'intenderebbe far valere il corso di studi infermieristici, non per una diretta sua utilizzazione, cioe' con riferimento al posto occupato in carriera come riconosce il remittente medesimo, bensi' allo scopo, mediato, della iscrizione successiva alla scuola di ostetricia: fine, adunque, soltanto strumentale - peraltro non l'unico per l'accesso alla scuola - che resta, percio', estraneo al sistema normativo dei riscatti, volto ad apprezzare gli studi immediatamente rivolti alla qualificazione professionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), per la parte in cui non consente il riscatto dei periodi di studio relativi al conseguimento del diploma di ostetrica, sollevata dal Pretore di Parma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale del medesimo art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per la parte in cui non consente il riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del diploma di infermiera professionale ai fini di successiva iscrizione alla scuola di ostetricia, sollevata dal Pretore di Parma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la medesima ordinanza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1352