N. 521 ORDINANZA 13 - 15 novembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Personale direttivo, ispettivo, docente e non
 docente della scuola - Permanenza in servizio sino al settantesimo
 anno di eta' per il trattamento minimo di pensione - Personale
 assunto dopo il 1Πottobre 1974 - Esclusione Analoga questione gia'
 decisa con declaratoria di illegittimita'  costituzionale (sentenza
 n. 444/1990) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, terzo comma)
 
 (Cost., artt. 3 e 35).
(GU n.46 del 21-11-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  15, comma
 terzo, della legge 30 luglio 1973, n.  477  (Delega  al  Governo  per
 l'emanazione  di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,
 ispettivo, docente e non docente della  scuola  materna,  elementare,
 secondaria  e artistica dello Stato), iscritta al n. 431 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  promosso  da Concetta
 Baglieri, insegnante elementare assunta in ruolo a partire  dall'anno
 scolastico   1977  -78,  per  l'annullamento  del  provvedimento  del
 Provveditore agli studi di Siracusa che  ne  rigettava  l'istanza  di
 permanenza  in  servizio  sino  al  settantesimo  anno  di  eta' onde
 acquisire  l'anzianita'  utile  al  conseguimento  del  minimo  della
 pensione,  il  T.a.r.  Sicilia,  sezione  staccata  di  Catania,  con
 ordinanza emessa il 26 settembre  1989,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli artt. 3 e 35 (in
 motivazione  e'  richiamato   l'art.   38,   secondo   comma)   della
 Costituzione, dell'art.  15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973,
 n. 477 (Delega al Governo  per  l'emanazione  di  norme  sullo  stato
 giuridico  del  personale  diettivo, ispettivo, docente e non docente
 della  scuola  materna,  elementare,  secondaria  e  artistica  dello
 Stato);
      che l'art. 15 della legge n. 477 del 1973, mentre al primo comma
 dispone che, dal  1Π ottobre  1974  il  collocamento  a  riposo  del
 personale  ispettivo,  direttivo,  docente e non docente della scuola
 materna, primaria, secondaria ed artistica "avviene"  il  1Π ottobre
 successivo  alla  data  di  compimento del sessantacinquesimo anno di
 eta'", al secondo comma, tuttavia, consente al personale in  servizio
 al 1Πottobre 1974 che, in forza della norma contenuta nel precedente
 comma, doveva essere collocato a riposo, ma non  aveva  raggiunto  il
 numero  di  anni di servizio richiesto per il massimo della pensione,
 di "rimanere in servizio su  richiesta  fino  al  raggiungimento  del
 limite massimo e comunque non oltre il settantesimo anno di eta'";
      che   il   successivo   terzo   comma  dell'art.  15,  censurato
 dall'autorita' remittente, stabilisce che la disposizione di  cui  al
 secondo  comma  si applica anche al personale che, "in servizio al 1Œ
 ottobre 1974, al compimento del sessantacinquesimo anno di  eta'  non
 abbia  ancora  raggiunto  il numero di anni richiesti per ottenere il
 minimo della pensione";
     che,  secondo la motivazione dell'ordinanza di rimessione, stante
 la stretta connessione tra il limite di  eta'  per  l'assunzione  dei
 dipendenti  pubblici  e  quello prescritto per il loro collocamento a
 riposo, determinato in modo tale da garantire  il  conseguimento  del
 diritto  a  pensione, la norma denunciata, che ha riguardo a tutte le
 categorie del personale dell'amministrazione scolastica dello  Stato,
 ha  lo  scopo  di garantire il diritto al trattamento di quiescenza a
 tutti  i  dipendenti   che,   essendo   stati   assunti   ope   legis
 prescindendosi dall'eta', non avrebbero potuto effettuare il servizio
 minimo richiesto qualora fossero stati trattenuti  in  servizio  solo
 fino al sessantacinquesimo anno di eta';
      che, sempre secondo la motivazione dell'ordinanza di rimessione,
 la norma denunciata, nella parte in  cui  esclude  la  permanenza  in
 servizio  del  personale ultrasessantacinquenne docente e non docente
 assunto dopo il 1Πottobre 1974, che non abbia maturato  l'anzianita'
 minima  per  il  trattamento  di  quiescenza,  si  pone  pertanto  in
 contrasto:
        a)  con  l'art.  3  della Costituzione, in quanto realizza una
 irrazionale disparita'  di  trattamento  tra  pubblici  dipendenti  a
 seconda  che  si siano trovati o meno in servizio al 1Πottobre 1974,
 "poiche' l'esigenza di  raggiungere  un  numero  di  anni  di  lavoro
 sufficiente  per ottenere il minimo della pensione e' un interesse di
 tutti i lavoratori, a prescindere dall'epoca della loro assunzione";
        b)  con  l'art.  38,  secondo  comma,  della  Costituzione, in
 quanto, non consentendo ai lavoratori assunti  dopo  detta  data,  in
 eta'  avanzata,  di  completare  il  periodo  minimo richiesto per il
 conseguimento del trattamento di quiescenza, lede il diritto  sociale
 alla pensione minima;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che  ha
 concluso per l'infondatezza della questione;
    Considerato   che  analoga  questione,  sollevata  dalla  medesima
 autorita' (R.O. nn. 173, 174, 175 e 176 del 1990), e' stata decisa da
 questa  Corte  con la sentenza n. 444 del 1990, con la quale e' stata
 dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, terzo comma,
 della  legge 30 luglio 1973, n. 477, "nella parte in cui non consente
 al personale assunto dopo il 1Πottobre 1974, che al  compimento  del
 65Π anno di eta' non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per
 ottenere il  minimo  della  pensione,  di  rimanere  in  servizio  su
 richiesta fino al conseguimento di tale anzianita' minima (e comunque
 non oltre il 70Πanno di eta');
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30
 luglio  1973,  n.  477  (Delega  al Governo per l'emanazione di norme
 sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo,  docente  e
 non  docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica
 dello Stato), sollevata dal T.a.r. per la Sicilia,  sezione  staccata
 di  Catania,  con  l'ordinanza  indicata  in epigrafe, trattandosi di
 norma gia' dichiarata illegittima con la sentenza di questa Corte  n.
 444 del 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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