N. 706 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 1990

                                 N. 706
 Ordinanza  emessa  il  9  ottobre 1990 dal pretore di Lucca - sezione
 distaccata di Viareggio, nel procedimento penale a  carico  di  Ricci
 Roberto
 Imposta  sul  valore  aggiunto  (I.V.A.)  -  Contribuenti  in  regime
 forfettario - Obbligo  formalmente  sanzionato  di  fatturazione  per
 qualsiasi  acquisto  effettuato  -  Mancata  previsione di una soglia
 minima di evasione - Ingiustificato diverso  trattamento  rispetto  a
 quello  (responsabilita'  penale  in caso di omessa fatturazione solo
 per corrispettivi superiori ai cinquanta milioni e  al  2  per  cento
 dell'ammontare  complessivo  dei corrispettivi risultanti dall'ultima
 dichiarazione presentata) a cui e' soggetto il contribuente in regime
 ordinario  -  Disparita'  di  trattamento  di  situazioni  analoghe e
 irrazionalita' per l'assoggettamento a sanzioni penali di evasioni di
 trascurabile entita' non denotanti pericolosita' sociale.
 (Legge 17 febbraio 1985, n. 17, art. 2, ventiseiesimo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.47 del 28-11-1990 )
                               IL PRETORE
    Questione    di    legittimita'    costituzionale   dell'art.   2,
 ventiseiesimo comma,  della  legge  17  febbraio  1985,  n.  17,  per
 violazione  dell'art.  3  della  Costituzione sollevata nel corso del
 procedimento penale n. 3068/1988  r.g.  a  carico  di  Ricci  Roberto
 (udienza 9 ottobre 1990).
    Con istanza presentata all'odierna udienza l'imputato sollevava la
 questione di legittimita' costituzionale sopra  indicata,  sostenendo
 che l'art. citato sarebbe incostituzionale per violazione dell'art. 3
 della  Costituzione,  ossia   per   l'irragionevole   disparita'   di
 trattamento che si viene a creare, per effetto di detta norma, fra il
 contribuente in regime IVA forfettario e quello in regime  ordinario.
 Cio'  in  quanto  tale norma attribuisce rilevanza penale a qualsiasi
 acquisto  effettuato  senza  applicazione  dell'imposta  sul   valore
 aggiunto  da parte del contribuente in regime IVA forfettario mentre,
 d'altro canto, il soggetto che  effettua  la  cessione  omettendo  la
 fatturazione   risponde   penalmente   soltanto  se  l'ammontare  dei
 corrispettivi non fatturati e' superiore ai 50 milioni annui ed al  2
 per  cento  dell'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi risultati
 dall'ultima dichiarazione presentata (art. 1,  secondo  comma,  della
 legge n. 516/82).
    Tale  diversita'  non  apparirebbe ragionevole ed inoltre la norma
 censurata comporterebbe l'assoggettamento a sanzione penale anche  di
 evasioni  irrisorie,  quale  quella  del  caso  di  specie  (L. 2.888
 d'imposta) violando il principio  di  sussidiarieta'  e  residualita'
 della sanzione penale.
 Sulla rilevanza.
    L'eccezione   e'   rilevante  perche'  concerne  la  stessa  norma
 incriminatrice che il giudice e' chiamato ad applicare  per  definire
 il presente giudizio.
 Sulla non manifesta infondatezza.
    La  ratio  della  norma  in  oggetto deve essere individuata nella
 considerazione  che  il  contribuente  che  si  avvalga  del   regime
 forfettario   non   ha,  contrariamente  al  contribuente  in  regime
 ordinario, interesse a richiedere e conservare regolare  fatturazione
 degli  acquisti  di  beni  e  servizi  da  lui  effettuati. Da qui la
 necessita' di stimolare tale contribuente mediante la minaccia  della
 sanzione penale.
    Sotto  questo profilo il diverso trattamento riservato al soggetto
 in regime forfettario rispetto  agli  altri  contribuenti  in  regime
 ordinario   non   puo'  in  linea  di  principio  essere  considerato
 irragionevole.
    Tuttavia  non  sembra  ragionevole,  rispetto  allo  scopo  che il
 legislatore si proponeva, aver esteso la punibilita' del contribuente
 in regime forfettario, sino al punto di eliminare del tutto qualsiasi
 soglia minima di evasione, creando un  trattamento  che  pare  essere
 eccessivamente  ed  ingiustificatamente  deteriore  rispetto a quello
 riservato al contribuente in regime ordinario,  e  venendo  cosi'  ad
 assoggettare  a  sanzione penale anche evasioni veramente minime, che
 non  denotano  alcuna  pericolosita'  sociale,  ne'   causano   danno
 apprezzabile   all'erario,  mentre  richiedono  invece  un  rilevante
 dispiego di energie investigative e processuali che potrebbero essere
 piu' utilmente impiegate.
    Sotto  questo  profilo  non  pare  possa  definirsi manifestamente
 infondato il dubbio di legittimita' costituzionale sollevato.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale sopra indicata;
    Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale e sospende
 il giudizio;
    Manda la cancelleria per gli adempimenti di legge.
      Viareggio, addi' 9 ottobre 1990
                         Il pretore: BOSCHERINI

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