N. 710 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 1990

                                 N. 710
 Ordinanza  emessa  il  9  ottobre  1990  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di  Reggio  Emilia  nel  procedimento
 penale a carico di Boni Mauro
 Reati tributari - Omesso versamento delle ritenute d'acconto Amnistia
 - Concessione subordinata  al  versamento  delle  ritenute  entro  il
 termine previsto per la dichiarazione annuale del sostituto d'imposta
 - Impossibilita' per i soggetti dichiarati falliti di  provvedere  al
 suddetto versamento - Conseguente inapplicabilita' nei loro confronti
 del provvedimento di clemenza.
 (D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 2, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.47 del 28-11-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    All'odierna  udienza  preliminare la difesa ha sollevato eccezione
 di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  secondo  comma  del
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, in
 relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in  cui  esclude
 dall'amnistia  chi  non abbia effettuato il versamento delle ritenute
 (trattenute e non versate nel termine di legge ordinario)  "entro  il
 termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del
 sostituto  d'imposta",  pur  quando  il  soggetto  si   sia   trovato
 nell'impossibilita'  giuridica  di determinarsi perche' in precedenza
 dichiarato fallito.
    La questione e' rilevante e non manifestamente infondata.
    L'imputato,  come risulta dalla documentazione esibita, e' infatti
 stato dichiarato fallito con sentenza  13  febbraio  1986  di  questo
 tribunale,  e per beneficiare dell'amnistia avrebbe dovuto provvedere
 al versamento delle ritenute di cui  all'imputazione  entro  l'aprile
 dello  stesso  anno:  e'  dunque  evidente  che  la risoluzione della
 questione proposta e' pregiudizionale  alla  decisione  del  caso  di
 specie.
    Quanto  alla  non manifesta infondatezza, e' evidente che la norma
 equipara chi non ha provveduto al  (tardivo)  versamento  per  libera
 determinazione  o per impossibilita' di fatto e chi invece si trovava
 nell'impossibilita' giuridica  di  provvedere,  perche'  privato  del
 potere  di  disporre  in  ordine a tutto il suo patrimonio, e cio' in
 violazione  del  principio  di  uguaglianza  sostanziale   desumibile
 dall'art. 3 della Costituzione, che impone di non trattare in maniera
 identica situazioni di fatto diverse. E' appena il caso di osservare,
 al  riguardo,  che  il legislatore e' bensi' libero di individuare le
 fattispecie da escludere o da  comprendere  in  un  provvedimento  di
 clemenza:  ma  una  volta che la fattispecie sia stata individuata il
 trattamento delle situazioni di fatto alla stessa riconducibili  deve
 obbedire  a  criteri di ragionevolezza: il che pare da escludersi nel
 caso in esame.
    Ne'   alcun  rilievo  potrebbe  comunque  assegnarsi  alle  scelte
 eventualmente compiute dal curatore (per altro anch'egli vincolato al
 rispetto  dei  tempi  propri  della  procedura  e  della par condicio
 creditorum  non  potendo,  evidentemente,  conseguenze  di  carattere
 penale  per  un  soggetto  essere  rimesse  alle determinazioni di un
 terzo.
                                P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 2, secondo comma del decreto del  Presidente
 della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, in relazione all'art. 3 della
 Costituzione nella  parte  in  cui  esclude  dall'amnistia  il  reato
 commesso  da  chi si sia trovato nell'impossibilita' di effettuare il
 versamento  delle  ritenute  nel  termine  previsto  dalla   medesima
 disposizione perche' precedentemente dichiarato fallito;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale sospendendo il presente giudizio;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del parlamento.
      Reggio Emilia, addi' 9 ottobre 1990
             Il giudice per le indagini preliminari: FANILE

 90C1362