N. 710 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 1990
N. 710 Ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Boni Mauro Reati tributari - Omesso versamento delle ritenute d'acconto Amnistia - Concessione subordinata al versamento delle ritenute entro il termine previsto per la dichiarazione annuale del sostituto d'imposta - Impossibilita' per i soggetti dichiarati falliti di provvedere al suddetto versamento - Conseguente inapplicabilita' nei loro confronti del provvedimento di clemenza. (D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 2, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.47 del 28-11-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza. All'odierna udienza preliminare la difesa ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dall'amnistia chi non abbia effettuato il versamento delle ritenute (trattenute e non versate nel termine di legge ordinario) "entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta", pur quando il soggetto si sia trovato nell'impossibilita' giuridica di determinarsi perche' in precedenza dichiarato fallito. La questione e' rilevante e non manifestamente infondata. L'imputato, come risulta dalla documentazione esibita, e' infatti stato dichiarato fallito con sentenza 13 febbraio 1986 di questo tribunale, e per beneficiare dell'amnistia avrebbe dovuto provvedere al versamento delle ritenute di cui all'imputazione entro l'aprile dello stesso anno: e' dunque evidente che la risoluzione della questione proposta e' pregiudizionale alla decisione del caso di specie. Quanto alla non manifesta infondatezza, e' evidente che la norma equipara chi non ha provveduto al (tardivo) versamento per libera determinazione o per impossibilita' di fatto e chi invece si trovava nell'impossibilita' giuridica di provvedere, perche' privato del potere di disporre in ordine a tutto il suo patrimonio, e cio' in violazione del principio di uguaglianza sostanziale desumibile dall'art. 3 della Costituzione, che impone di non trattare in maniera identica situazioni di fatto diverse. E' appena il caso di osservare, al riguardo, che il legislatore e' bensi' libero di individuare le fattispecie da escludere o da comprendere in un provvedimento di clemenza: ma una volta che la fattispecie sia stata individuata il trattamento delle situazioni di fatto alla stessa riconducibili deve obbedire a criteri di ragionevolezza: il che pare da escludersi nel caso in esame. Ne' alcun rilievo potrebbe comunque assegnarsi alle scelte eventualmente compiute dal curatore (per altro anch'egli vincolato al rispetto dei tempi propri della procedura e della par condicio creditorum non potendo, evidentemente, conseguenze di carattere penale per un soggetto essere rimesse alle determinazioni di un terzo.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui esclude dall'amnistia il reato commesso da chi si sia trovato nell'impossibilita' di effettuare il versamento delle ritenute nel termine previsto dalla medesima disposizione perche' precedentemente dichiarato fallito; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento. Reggio Emilia, addi' 9 ottobre 1990 Il giudice per le indagini preliminari: FANILE 90C1362