N. 712 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 settembre 1990
N. 712 Ordinanza emessa il 25 settembre 1990 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Di Bernardo Domenico Reati militari - Insubordinazione con violenza e minaccia - Ingiurie ad inferiore e violenza contro inferiore - Normativa speciale Ambito di operativita' - Reati commessi per cause estranee al servizio o alla disciplina militare ma in luogo militare o in presenza di piu' militari - Applicabilita' - Conseguente trattamento sanzionatorio piu' severo e inapplicabilita' di talune esimenti - Lamentata irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione dei diritti della persona - Richiamo alla sentenza n. 278/1990. (C.P.M.P., art. 199). (Cost., artt. 3 e 52).(GU n.48 del 5-12-1990 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Di Bernardo Domenico, nato il 21 giugno 1970 a Celano (L'Aquila), atto di nascita n. 57/A/I, ivi residente in via Borgo Bassi, celibe, 3a media, elettricista, incensurato; soldato nel battaglione Alpini "Julia" in Udine, libero, imputato di insubordinazione con violenza, continuata (artt. 81 cpv. I; 186, primo comma, del c.p.m.p.), perche', soldato nel btg. log. "Julia" in Udine, il 22 febbraio 1990 verso le ore 12,00 nella caserma del corpo, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso usava violenza contro il superiore c.le Berardocco Danilo colpendolo prima con uno schiaffo al basso ventre e, in un secondo momento, con un calcio ad una gamba e un pugno al volto, anzi con piu' calci, cosi' precisata l'originaria rubrica. FATTO E DIRITTO A conclusione del dibattimento, risulta provato che il soldato di Bernardo Domenico, il 22 febbraio 1990 nella caserma del proprio reparto in Udine, ha percosso con uno schiaffo e calci il caporale Berardocco Danilo. Al fatto, in quanto posto in essere in luogo militare, va applicata, a norma dell'art. 199 del c.p.m.p.; la disposizione incriminatrice dell'art. 186, primo comma del c.p.m.p. Non ricorre, nella specie, alcuno degli altri elementi, pure previsti dall'art. 199, che rendono applicabile la norma speciale: il fatto e' stato commesso, come si e' accertato nel dibattimento, per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovava nello svolgimento di uno specifico servizio. Questo tribunale ritiene che la commissione del fatto descritto nel citato art. 186 (o anche quello degli artt. 189, 195 e 196) per cause intranee al servizio o alla disciplina sia reale indice della sua specifica lesivita' in direzione della disciplina medesima; ma che lo stesso significato non possano avere le circostanze della commissione del fatto in luogo militare o nelle altre situazioni sopra menzionate, ognuna delle quali di per se' sola sufficiente a rendere applicabile la speciale normativa in deroga a quella comune posta dagli artt. 222 e 229 del c.p.m.p. Pertanto, anche raccogliendo un'indicazione espressa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 278/1990, ritiene che l'art. 199 del c.p.m.p., in quanto accomuna in un unico speciale trattamento penale fatti di ingiuria, minaccia o violenza realizzati per cause intranee al servizio o alla disciplina, e fatti venuti in essere (come nella specie) per ragioni di tutt'altra natura, purche' in luogo militare, o in un'altra delle cennate circostanze, violi il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione). L'applicazione della normativa speciale comporta un trattamento penale piu' severo ed ampie deroghe alla citata normativa penalmilitare comune anche in tema di procedibilita', esimenti e rircostanze. Di conseguenza l'art. 199 appare in contraddizione anche con il principio di democraticita' dell'ordinamento militare (art. 52, ultimo comma della Costituzione), per il quale al militare non possono essere limitati diritti o imposti particolari doveri, penali o di altra natura, se non per comprovate ragioni concernenti l'assolvimento dei compiti d'istituto delle forze armate. In definitiva, viene sollevata questione di legittimita' dell'art. 199 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 3 e 52, ultimo comma della Costituzione.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 199 del c.p.m.p. in relazione agli artt. 3 e 52 della Costituzione; Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Padova, addi' 25 settembre 1990 Il presidente estensore: ROSIN 90C1364