N. 712 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 settembre 1990

                                 N. 712
 Ordinanza  emessa  il  25  settembre  1990  dal tribunale militare di
 Padova nel procedimento penale a carico di Di Bernardo Domenico
 Reati  militari - Insubordinazione con violenza e minaccia - Ingiurie
 ad inferiore e violenza contro inferiore - Normativa speciale  Ambito
 di  operativita'  -  Reati  commessi per cause estranee al servizio o
 alla disciplina militare ma in luogo militare o in presenza  di  piu'
 militari  -  Applicabilita'  -  Conseguente trattamento sanzionatorio
 piu'  severo  e  inapplicabilita'  di  talune  esimenti  -  Lamentata
 irragionevolezza  - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione
 dei diritti della persona - Richiamo alla sentenza n. 278/1990.
 (C.P.M.P., art. 199).
 (Cost., artt. 3 e 52).
(GU n.48 del 5-12-1990 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  contro  Di
 Bernardo Domenico, nato il 21 giugno 1970 a Celano  (L'Aquila),  atto
 di  nascita  n.  57/A/I, ivi residente in via Borgo Bassi, celibe, 3a
 media, elettricista,  incensurato;  soldato  nel  battaglione  Alpini
 "Julia"  in Udine, libero, imputato di insubordinazione con violenza,
 continuata (artt.  81  cpv.  I;  186,  primo  comma,  del  c.p.m.p.),
 perche',  soldato nel btg. log. "Julia" in Udine, il 22 febbraio 1990
 verso le ore 12,00 nella caserma  del  corpo,  in  esecuzione  di  un
 medesimo  disegno  criminoso  usava violenza contro il superiore c.le
 Berardocco Danilo colpendolo prima con uno schiaffo al  basso  ventre
 e,  in  un  secondo momento, con un calcio ad una gamba e un pugno al
 volto, anzi con piu' calci, cosi' precisata l'originaria rubrica.
                            FATTO E DIRITTO
    A  conclusione del dibattimento, risulta provato che il soldato di
 Bernardo Domenico, il 22 febbraio  1990  nella  caserma  del  proprio
 reparto  in  Udine,  ha percosso con uno schiaffo e calci il caporale
 Berardocco Danilo.
    Al  fatto,  in  quanto  posto  in  essere  in  luogo  militare, va
 applicata, a  norma  dell'art.  199  del  c.p.m.p.;  la  disposizione
 incriminatrice  dell'art.  186, primo comma del c.p.m.p. Non ricorre,
 nella specie, alcuno degli altri elementi,  pure  previsti  dall'art.
 199,  che  rendono  applicabile  la norma speciale: il fatto e' stato
 commesso, come si e' accertato nel dibattimento, per  cause  estranee
 al  servizio  e  alla  disciplina  militare,  fuori dalla presenza di
 militari riuniti per servizio e da militare che non si trovava  nello
 svolgimento di uno specifico servizio.
    Questo  tribunale  ritiene  che la commissione del fatto descritto
 nel citato art. 186 (o anche quello degli artt. 189, 195 e  196)  per
 cause  intranee  al servizio o alla disciplina sia reale indice della
 sua specifica lesivita' in direzione della  disciplina  medesima;  ma
 che  lo  stesso  significato  non  possano avere le circostanze della
 commissione del fatto in luogo  militare  o  nelle  altre  situazioni
 sopra  menzionate,  ognuna  delle quali di per se' sola sufficiente a
 rendere applicabile la speciale normativa in deroga a  quella  comune
 posta dagli artt. 222 e 229 del c.p.m.p.
    Pertanto,  anche  raccogliendo un'indicazione espressa dalla Corte
 costituzionale con la sentenza n. 278/1990, ritiene  che  l'art.  199
 del  c.p.m.p.,  in  quanto  accomuna in un unico speciale trattamento
 penale fatti di ingiuria, minaccia o violenza  realizzati  per  cause
 intranee  al  servizio  o  alla  disciplina, e fatti venuti in essere
 (come nella specie) per ragioni  di  tutt'altra  natura,  purche'  in
 luogo  militare,  o  in  un'altra delle cennate circostanze, violi il
 principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione).
    L'applicazione  della  normativa  speciale comporta un trattamento
 penale  piu'  severo  ed  ampie   deroghe   alla   citata   normativa
 penalmilitare  comune  anche  in  tema  di procedibilita', esimenti e
 rircostanze. Di conseguenza l'art. 199 appare in contraddizione anche
 con  il  principio  di democraticita' dell'ordinamento militare (art.
 52, ultimo comma della Costituzione), per il quale  al  militare  non
 possono  essere limitati diritti o imposti particolari doveri, penali
 o  di  altra  natura,  se  non  per  comprovate  ragioni  concernenti
 l'assolvimento dei compiti d'istituto delle forze armate.
    In definitiva, viene sollevata questione di legittimita' dell'art.
 199 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 3 e 52, ultimo comma  della
 Costituzione.
                                P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non manifestamente infondata e rilevante la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 199 del c.p.m.p.  in  relazione
 agli artt. 3 e 52 della Costituzione;
    Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente
 del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  dei  due  rami
 del Parlamento.
      Padova, addi' 25 settembre 1990
                     Il presidente estensore: ROSIN

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