N. 526 SENTENZA 14 - 28 novembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Assicurazioni sociali - Obbligazioni
 contributive - Crediti degli istituti o enti gestori Privilegio
 generale sui beni mobili del debitore lavoratore autonomo - Mancata
 previsione - Interpretazione estensiva dell'art. 2753 del c.c. - Non
 fondatezza nei sensi di cui in motivazione.
 
 (C.C., artt. 2753 e 2754, come modificati dalla legge 29 luglio 1975,
 n. 426).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.48 del 5-12-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale degli artt. 2753 e 2754
 del codice civile in relazione alla legge 22 luglio 1966, n.  613,  e
 successive  modifiche;  dello  stesso  art.  2754  anche in relazione
 all'art. 4, n. 3 del d.P.R. 30 giugno  1965,  n.  1124  "Testo  Unico
 delle   disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
 infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), promossi  con  le
 seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal Tribunale di Torino
 nel procedimento civile vertente tra l'INAIL  e  il  Fallimento  Soc.
 "L'Ebanista"  di  Rossino  Guerrino  ed altro, iscritta al n. 298 del
 registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;
      2)  ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal Tribunale di Torino
 nel procedimento civile vertente tra l'INPS e il Fallimento  Bardazzi
 Lando,  iscritta  al  n. 299 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  22,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1990;
      3)  ordinanza  emessa il 30 gennaio 1990 dal Tribunale di Torino
 nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e il  Fallimento  s.d.f.
 Lostumbo  e  Mauro  Riparazioni,  iscritta  al  n.  368  del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e dell'INPS;
    Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore
 Luigi Mengoni;
    Udito l'avv. Gianluca Bozzi per l'INAIL.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con tre ordinanze, la prima del 30 gennaio, le altre del 13
 febbraio 1990, il Tribunale di Torino ha  sollevato,  in  riferimento
 all'art.    3   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale degli artt. 2753 e 2754 cod. civ. (con la prima  e  la
 terza ordinanza del solo art. 2754, con la seconda di entrambi) nella
 parte in cui non accordano il privilegio generale sui beni mobili del
 debitore ai crediti per contributi previdenziali dovuti in proprio da
 lavoratori autonomi, e in  particolare  da  "societa'  di  fatto  per
 lavoro  non dipendente dei soci", da "artigiani lavoranti in proprio"
 e "piccoli commercianti".
    In  conformita'  della  prevalente giurisprudenza di merito, ma in
 contrasto con due recenti sentenze della Corte di cassazione (n. 4373
 del  1989  e  n.  5818  del  1990),  le  norme  denunciate - le quali
 riferiscono il privilegio ai "beni mobili del  datore  di  lavoro"  e
 quindi,  letteralmente,  alle  obbligazioni contributive derivanti da
 rapporti di lavoro subordinato - sono ritenute dal giudice remittente
 insuscettibili,  nonche'  di  estensione analogica, in quanto portano
 eccezione al principio della  par  condicio  creditorum,  nemmeno  di
 interpretazione estensiva.
    Alla  stregua  di  questa  stretta interpretazione, che esclude il
 privilegio per i crediti relativi ai contributi dovuti  a  titolo  di
 lavoro  autonomo, le norme denunciate sono giudicate contrastanti col
 principio di eguaglianza, non essendo ragionevole  la  disparita'  di
 trattamento  riservata  a  crediti  aventi  la medesima causa, tenuto
 conto della progressiva assimilazione,  ai  fini  previdenziali,  del
 lavoro autonomo al lavoro subordinato.
    2.  -  Nei giudizi davanti alla Corte promossi dalle ordinanze nn.
 298 e 368 si e' costituito l'I.N.A.I.L., chiedendo  in  principalita'
 una   sentenza   interpretativa   di   rigetto   o,   in   subordine,
 l'accoglimento  della  questione.  Secondo  l'I.N.A.I.L.,  alla  luce
 dell'evoluzione  storica  della  disciplina  dei privilegi in materia
 previdenziale, l'art. 2754 cod. civ., coordinato  con  l'art.  9  del
 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che elenca i soggetti da considerarsi
 "datori  di  lavoro",  e'   suscettibile   di   una   interpretazione
 comprensiva  anche  dei  casi  di  cui  si  controverte nei giudizi a
 quibus.
    Nel  giudizio  promosso  dall'ordinanza n. 299/90 si e' costituito
 l'I.N.P.S.  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata  infondata
 secondo la recente giurisprudenza della Corte di cassazione.
                         Considerato in diritto
    1.   -   Il   Tribunale   di   Torino   contesta  la  legittimita'
 costituzionale degli artt. 2753 e 2754 cod.  civ.,  modificati  dalla
 legge  29  luglio  1975,  n. 426, nella parte in cui non prevedono il
 privilegio generale sui beni mobili del debitore anche a garanzia dei
 crediti  degli  istituti  o enti di previdenza per premi o contributi
 dovuti da lavoratori autonomi, in particolare da artigiani  lavoranti
 in  proprio,  da  piccoli commercianti e da societa', anche di fatto,
 per i propri soci d'opera.
    2.  -  I  giudizi instaurati dalle tre ordinanze hanno per oggetto
 questioni analoghe e pertanto vanno riuniti  per  essere  decisi  con
 unica sentenza.
    3. - La questione non e' fondata nei sensi appresso spiegati.
    Conviene    anzitutto    ricapitolare    brevemente   l'evoluzione
 legislativa in materia di privilegio generale  accordato  ai  crediti
 degli istituti o enti gestori delle assicurazioni sociali.
    Originariamente  previsto dall'art. 16 del r.d. 17 agosto 1935, n.
 1765,  sull'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
 malattie  professionali, e dall'art. 54 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n.
 1827, sulla previdenza sociale, il privilegio fu poi  codificato  dal
 legislatore  del  1942  negli  artt.  2753  e 2754 cod. civ. Entrambi
 indicavano come oggetto della prelazione  i  "mobili  del  datore  di
 lavoro", espressione che, almeno nell'art. 2753, aveva il significato
 proprio del diritto del lavoro, essendo allora la previdenza  sociale
 limitata   ai   prestatori   di   lavoro   subordinato.  L'estensione
 dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
 superstiti  ai  lavoratori  autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e
 coloni;  artigiani  e  piccoli  commercianti  e  loro  coadiuvanti  o
 coadiutori)  e'  avvenuta  con  le  leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4
 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, il cui art. 1  rinvia,
 "per  quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti", alla
 disciplina del r.d.l. 1827 del 1935,  e  quindi  anche  all'art.  54,
 ripetuto  nell'art.  2753  cod. civ., per quanto riguarda la garanzia
 specifica  delle  obbligazioni   contributive.   L'estensione   della
 garanzia ai crediti delle gestioni speciali I.N.P.S. per i lavoratori
 autonomi fu poi confermata dall'art. 66 della legge 30  aprile  1969,
 n.  153,  il  quale  accordava  il privilegio generale sui mobili del
 debitore a tutti i crediti per contributi dovuti a  istituti  o  enti
 gestori delle assicurazioni sociali.
    L'art. 66 e' stato abrogato dalla legge n. 426 del 1975 (art. 16),
 che ha riformato la disciplina dei  privilegi,  conservando  tuttavia
 nel  nuovo  testo degli artt. 2753 e 2754 cod. civ. il riferimento ai
 "mobili del datore di lavoro".
    Queste  vicende legislative, secondo il Tribunale, conferiscono al
 silenzio degli articoli novellati  circa  i  crediti  per  contributi
 dovuti  in  proprio  dai  lavoratori autonomi un valore significativo
 della  "volonta'  di  riaffermare  il  privilegio  limitatamente   al
 rapporto di lavoro subordinato". Non e' spiegato per quale ragione il
 legislatore del 1975 avrebbe  "deliberatamente"  innovato  in  questo
 senso (regressivo) le norme sui privilegi, e anzi si afferma, ma solo
 come motivo di denuncia di incostituzionalita', che "non si ravvisano
 elementi    comprovanti    una    intrinseca    razionalita'    della
 discriminazione evidenziata".
    3.  -  L'evoluzione  normativa  brevemente  descritta  nel  numero
 precedente  depone  a  sfavore  dell'interpretazione  sostenuta   dal
 giudice  remittente,  contro  la  quale, dopo la sentenza n. 4373 del
 1989, la Corte di cassazione si  e'  nuovamente  pronunciata  con  la
 sentenza  n.  5818  del  1990,  onde non si puo' dire - come si legge
 nelle ordinanze di rimessione - che essa rappresenta il "diritto vivo
 e vigente".
    Posto  che  la causa del credito, in considerazione della quale la
 legge  accorda  il  privilegio,  non  e'  la  tutela  del  lavoratore
 subordinato  in  quanto  contraente debole, ne' l'automaticita' delle
 prestazioni previdenziali (in origine, fino al  1969,  esclusa  anche
 nei  rapporti  con  i  lavoratori  subordinati  per le prestazioni di
 invalidita', vecchiaia e  superstiti),  ma  l'interesse  pubblico  al
 reperimento  e  alla conservazione delle fonti di finanziamento della
 previdenza  sociale,  non  e'  ragionevolmente   pensabile   che   il
 legislatore  del  1975  abbia  voluto  restringere  la tutela di tale
 interesse alle obbligazioni contributive derivanti  dai  rapporti  di
 lavoro,  revocando  all'ente  che  ne  e'  portatore  il  diritto  di
 prelazione  attribuito  dalle  leggi  precedenti  nei  confronti  dei
 lavoratori  autonomi.  Si puo' bensi' ritenere che la legge del 1975,
 in  quanto  regolatrice  dell'intera  materia,  abbia  implicitamente
 abrogato, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. cod. civ., tutte le norme
 precedenti in materia di privilegio per i  crediti  di  contribuzione
 alla  previdenza  sociale, e quindi (oltre all'art. 66 della legge n.
 153 del 1969) anche l'art. 1 della legge n. 463 del 1959 e  l'art.  1
 della  legge  n. 613 del 1966 nella parte in cui rinviano all'art. 54
 del r.d.l. n. 1827  del  1935,  ma  allora  l'indice  letterale,  che
 apparentemente restringe l'ambito applicativo delle nuove norme, deve
 essere superato con una corretta interpretazione estensiva.
    La  possibilita'  di  tale  interpretazione  e' negata dal giudice
 remittente  alla  stregua  di  una  concezione  riduttiva  di  questo
 strumento ermeneutico, la quale ne ammette l'utilizzabilita' solo nei
 limiti consentiti dalla "massima espansione della  portata  semantica
 dell'espressione legislativa". Si deve ritenere, invece, che si versa
 ancora  nel  campo   dell'interpretazione   (senza   trasmodare   nel
 procedimento   analogico,   produttivo   di   nuove   norme)   quando
 l'estensione della  norma  a  un  caso  non  compreso  nella  lettera
 legislativa  sia  giustificata  da  un  giudizio di meritevolezza del
 medesimo trattamento, fondato  sulla  ratio  legis  indipendentemente
 dalla somiglianza al caso previsto.
    Di  questo  secondo  tipo e' l'interpretazione estensiva di cui e'
 suscettibile l'art.  2753  cod.  civ.  in  ordine  ai  crediti  degli
 istituti  previdenziali  per  i  contributi  dovuti  in  proprio  dai
 lavoratori autonomi. Essa  prende  le  mosse  dal  risultato  di  una
 preliminare  interpretazione  estensiva  del  primo  tipo,  la  quale
 include nel significato dell'espressione "datore di lavoro"  anche  i
 rapporti  (non  di  lavoro  in  senso  tecnico) degli artigiani e dei
 piccoli commercianti con i loro familiari  coadiuvanti  o  coadiutori
 (definiti, rispettivamente, dall'art. 2 della legge n. 463 del 1959 e
 dall'art. 2 della legge n. 613 del 1966). Acquisito questo risultato,
 si argomenta ulteriormente, alla luce della ratio dell'art. 2753, che
 il privilegio accordato all'I.N.P.S. a  garanzia  del  pagamento  dei
 contributi  dovuti  dal  titolare  per  i  partecipanti  a un'impresa
 familiare artigiana o commerciale, a maggior ragione  deve  valere  a
 garanzia dei contributi da lui dovuti per se'. Tale conclusione trova
 conferma nell'art. 2, primo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233,
 portante   riforma   dei  trattamenti  pensionistici  dei  lavoratori
 autonomi, il  quale  considera  unitariamente  le  due  categorie  di
 obblighi contributivi.
    4.  -  Quanto  all'art.  2754  cod.  civ.,  va  osservato  che  il
 riferimento delle ordinanze nn. 298 e  368/90  all'impresa  artigiana
 individuale di cui all'art. 4, n. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 tocca
 un  aspetto  della  questione  irrilevante  nei  rispettivi   giudizi
 principali, trattandosi in entrambi di premi dovuti all'I.N.A.I.L. da
 societa' di fatto (fallite) per i loro soci d'opera.
    Cio'    posto,    e'   sufficiente   il   primo   dei   due   modi
 dell'interpretazione estensiva sopra distinti  per  includere  questo
 caso nel campo di applicazione della norma. Nel contesto normativo in
 esame l'espressione "datore di lavoro" va sicuramente intesa  in  una
 accezione  comprensiva anche dei rapporti tra le societa' personali e
 i soci che hanno conferito  la  propria  opera:  tali  rapporti,  pur
 avendo  natura  diversa  dal  rapporto  di  lavoro, hanno per oggetto
 l'apporto di una attivita' lavorativa che, nei confronti del soggetto
 collettivo   (creditore),   e'   connotata   dagli   elementi   della
 subordinazione.
    Del  resto,  il  ricorso  all'interpretazione  estensiva  non e' a
 rigore necessario ai fini dell'applicabilita' dell'art. 2754 ai premi
 dovuti all'I.N.A.I.L. dalle societa' cooperative di lavoro per i loro
 soci lavoratori e dalle societa' personali per  i  soci  d'opera.  In
 relazione  all'assicurazione  gestita  da  tale  Istituto (equiparata
 all'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti ai  fini  della
 graduatoria  del  privilegio: art. 4, terzo comma, del d.l. 9 ottobre
 1989, n. 338, convertito nella legge 7  dicembre  1989,  n.  389)  il
 significato  del  termine  "datore  di  lavoro"  si  determina,  come
 indicava il testo originario del 1942, "in  conformita'  della  legge
 sull'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro e le malattie
 professionali", cioe' conformemente all'art. 6  del  r.d.  17  agosto
 1935,  n.  1765,  modificato  dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15, poi
 divenuto l'art. 9 del testo unico  approvato  con  d.P.R.  30  giugno
 1965,  n.  1124.  Agli  effetti delle norme contenute nel titolo I, e
 quindi anche dell'art.  33,  concernente  il  diritto  di  prelazione
 dell'I.N.A.I.L.   sui   beni   mobili   del  debitore,  "le  societa'
 cooperative e ogni altro tipo di societa', anche di  fatto,  comunque
 denominata  costituite  totalmente o in parte da prestatori d'opera",
 sono considerate datori di  lavoro  nei  confronti  dei  propri  soci
 soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi dell'art. 4, n. 7.
    L'art.  33,  primo comma, e' stato abrogato dalla legge n. 426 del
 1975 nella parte in cui prevedeva un limite temporale di operativita'
 del  privilegio,  che il novellato art. 2754 cod. civ. ha rimosso, ma
 rimane in vigore nella parte in cui rinvia alla disciplina del codice
 in  materia di privilegio dei crediti per i premi dovuti all'Istituto
 assicuratore, e come norma di rinvio continua a svolgere una funzione
 di  raccordo  dell'art.  2754  con  la  nozione  di  datore di lavoro
 definita dall'art. 9 del testo unico citato.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non  fondata,  nei  sensi di cui in
 motivazione, la questione di legittimita' costituzionale degli  artt.
 2753  e 2754 cod. civ., modificati dalla legge 29 luglio 1975, n. 426
 "Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n.  153,
 in  materia di privilegi", sollevata, in riferimento all'art. 3 della
 Costituzione, dal Tribunale di Torino con le  ordinanze  indicate  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990
                          Il Presidente: CONSO
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositato in cancelleria il 28 novembre 1990
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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