N. 527 ORDINANZA 14 - 28 novembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sicurezza pubblica - Dichiarazione di soggiorno - Omissione -
 Trattamento sanzionatorio - Trasmissione degli atti alla Corte di
 giustizia CEE ai sensi dell'art. 177 del trattato di Roma Sentenza
 interpretativa -  Jus superveniens: legge 28 febbraio 1990, n. 39 -
 Abrogazione espressa della norma oggetto di censura - Necessita' di
 riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al
 giudice  a quo.
 
 (T.U.L.P.S., art. 142).
 
 (Trattato di Roma, artt. 3, lett.  c), e 56, primo comma).
(GU n.48 del 5-12-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  142  del
 T.U.L.P.S. (regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773,  "Approvazione  del
 testo   unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza")  promosso  con
 ordinanza emessa il 26 gennaio 1990  dal  Pretore  di  Pisa,  Sezione
 distaccata  di Pontedera, nel procedimento penale a carico di Messner
 Lothar iscritta al n. 386 del registro ordinanze  1990  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  25,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che,  con  decreto penale di condanna emesso il 29 marzo
 1988, il Pretore di Volterra condanno' il  sig.  Messner  Lothar  per
 violazione  dell'art.  142  del  testo  unico delle leggi di pubblica
 sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  per
 non  essersi presentato entro tre giorni dall'ingresso nel territorio
 dello Stato alla autorita'  di  pubblica  sicurezza  per  rendere  la
 prescritta dichiarazione di soggiorno;
      che nelle more del giudizio l'organo decidente trasmise gli atti
 alla Corte di giustizia della CEE affinche' si  pronunciasse  in  via
 pregiudiziale,  ai  sensi  dell'art.  177 del Trattato di Roma, sulla
 compatibilita' della norma incriminatrice e della  connessa  sanzione
 penale (artt. 142 e 17 del TULPS) con gli artt. 3 lett. c e 56, comma
 1, dello stesso Trattato;
      che  il  giudice  comunitario,  con  sentenza  12 dicembre 1989,
 dichiaro' non  compatibile  con  la  norma  del  diritto  comunitario
 relativa  alla  libera circolazione delle persone il comportamento di
 uno stato membro che imponga  ai  cittadini  di  altri  stati  membri
 l'obbligo,  sanzionato penalmente in caso di inosservanza, di rendere
 una dichiarazione di soggiorno nel termine ritenuto troppo  breve  di
 tre giorni dall'ingresso nel Paese;
      che,  pervenuti  gli  atti  del  giudizio  alla  Pretura di Pisa
 (essendo stata  nel  frattempo  soppressa  quella  di  Volterra),  il
 Pretore  divenuto  competente  ha  sollevato,  con  ordinanza  del 26
 gennaio 1990, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  142
 del   TULPS   in   riferimento  all'art.  10,  secondo  comma,  della
 Costituzione ed in relazione agli artt. 3 lett. c e 56, comma 1,  del
 Trattato  di  Roma,  cosi' come interpretati dalla Corte di giustizia
 della CEE con la ricordata sentenza del 12 dicembre 1989;
      che  non  e' intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
 Consiglio dei ministri, ne' si e' costituita la parte privata;
    Considerato  che  in  data  1Π marzo 1990 e' entrata in vigore la
 legge 28 febbraio 1990, n. 39, che ha convertito, con  modificazioni,
 il  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia
 di  asilo  politico,  di   ingresso   e   soggiorno   dei   cittadini
 extracomunitari  e  di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
 ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato) il cui art.  13,
 comma  2,  reca  l'abrogazione,  tra  le  altre, anche della norma in
 questa sede impugnata;
     che,   essendo   intervenuta   la   legge   di   conversione  del
 decreto-legge  citato  in  epoca  successiva  alla   adozione   della
 ordinanza   con   la   quale   e'   stato  sollevato  l'incidente  di
 costituzionalita', appare opportuno rimettere gli atti al  giudice  a
 quo  affinche' riesamini la rilevanza della questione alla luce della
 normativa sopravvenuta, tenuto conto del principio della "legge  piu'
 favorevole" in materia penale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pisa.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 28 novembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1370