N. 528 ORDINANZA 14 - 28 novembre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Insindacabilita' da parte del giudice - Applicazione dell'art. 452, secondo comma, del c.p.p. gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza n. 183/1990) - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., 1988, art. 452, secondo comma) (Cost., artt. 3, primo comma e 24).(GU n.48 del 5-12-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1990 dal Tribunale di Avezzano nel procedimento penale a carico di Scarfo' Pasquale ed altro, iscritta al n. 461 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990. Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso. Ritenuto che il Tribunale di Avezzano, con ordinanza del 17 maggio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede la possibilita', per il giudice del dibattimento, di valutare il dissenso del P.M. in ordine all'instaurazione del giudizio abbreviato"; Considerato che l'ordinanza di rimessione e' stata pronunciata anteriormente all'apertura di un dibattimento con rito direttissimo, donde, appunto, l'applicabilita' dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale; e che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Tribunale di Avezzano con ordinanza del 17 maggio 1990. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990. Il Presidente e Redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 novembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1371