N. 528 ORDINANZA 14 - 28 novembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso
 immotivato del p.m. - Insindacabilita' da parte del giudice -
 Applicazione dell'art. 452, secondo comma, del c.p.p. gia' dichiarato
 costituzionalmente illegittimo (sentenza n. 183/1990) - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P., 1988, art. 452, secondo comma)
 
 (Cost., artt. 3, primo comma e 24).
(GU n.48 del 5-12-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
    Nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il 17 maggio 1990 dal Tribunale di Avezzano nel procedimento penale a
 carico di Scarfo' Pasquale ed altro, iscritta al n. 461 del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso.
    Ritenuto che il Tribunale di Avezzano, con ordinanza del 17 maggio
 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo  comma,  e  24
 della  Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 452, secondo
 comma, del codice di  procedura  penale,  "nella  parte  in  cui  non
 prevede la possibilita', per il giudice del dibattimento, di valutare
 il  dissenso  del  P.M.  in  ordine  all'instaurazione  del  giudizio
 abbreviato";
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione e' stata pronunciata
 anteriormente all'apertura di un dibattimento con rito  direttissimo,
 donde,  appunto,  l'applicabilita'  dell'art. 452, secondo comma, del
 codice di procedura penale;
      e  che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  183 del 1990, ha gia'
 dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  452,  secondo
 comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non
 prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta
 di  trasformazione  del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
 debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui  non
 prevede  che  il  giudice,  quando, a giudizio direttissimo concluso,
 ritiene ingiustificato il  dissenso  del  pubblico  ministero,  possa
 applicare  all'imputato  la  riduzione  di pena contemplata dall'art.
 442, secondo comma, dello stesso codice.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
     Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del  codice
 di  procedura  penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo
 con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede  che  il
 pubblico   ministero,   quando   non   consente   alla  richiesta  di
 trasformazione del  giudizio  direttissimo  in  giudizio  abbreviato,
 debba  enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
 prevede che il giudice,  quando,  a  dibattimento  concluso,  ritiene
 ingiustificato  il  dissenso  del pubblico ministero, possa applicare
 all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442,  secondo
 comma,  dello  stesso  codice,  questione  sollevata dal Tribunale di
 Avezzano con ordinanza del 17 maggio 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990.
                    Il Presidente e Redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 28 novembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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