N. 529 SENTENZA 28 novembre - 3 dicembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare -
 Verbalizzazione - Redazione in forma riassuntiva anziche' stenotipica
 o fonografica - Limitazione del potere dispositivo del giudice in
 materia - Illegittimita' costituzionale parziale.
 
 (C.P.P. 1988, art. 420, quinto comma; c.p.p. 1988, art. 127, decimo
 comma; c.p.p. 1988, art. 666, nono comma)
 
 (Cost., art. 76).
(GU n.48 del 5-12-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  420, comma
 quinto, del codice di procedura penale (d.P.R. 22  ottobre  1988,  n.
 247), promosso con le seguenti ordinanze:
    1)  ordinanza  emessa  il  9  gennaio  1990  dal  G.I.P. presso il
 Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Cresci Susanna
 ed altri, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  24,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1990;
   2)  ordinanza  emessa  il  19  aprile  1990  dal  G.I.P.  presso il
 Tribunale di Lucca nel procedimento  penale  a  carico  di  Fugiaschi
 Ubaldo,  iscritta  al n. 426 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  27,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1990;
    3)  ordinanza  emessa  il  26  maggio  1990  dal  G.I.P. presso il
 Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Turri  Massimo
 ed altri, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  29,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 ottobre 1990 il giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  tre  identiche  ordinanze,  emesse il 9 gennaio, il 19
 aprile e il 26 maggio 1990, il giudice per  le  indagini  preliminari
 presso  il  Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  all'art.  76  della   Costituzione,
 dell'art.  420, quinto comma, del codice di procedura penale del 1988
 "nella parte in cui prevede che il verbale  dell'udienza  preliminare
 sia in ogni caso redatto in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140,
 secondo comma, stesso codice, anziche' prevedere che il giudice possa
 disporre, anche in tale fase processuale, la redazione del verbale in
 forma stenotipica o fonografica".
    Osserva  il  giudice remittente che l'art. 2, punto 8, della legge
 delega  n.  81  del  1987  contiene  il  principio  secondo  cui   la
 verbalizzazione  degli  atti del processo sarebbe dovuta avvenire, in
 ogni fase processuale, mediante strumenti di uso semplice e rapido  e
 con  l'ausilio  di  mezzi tecnici adeguati per una integrale e fedele
 trasposizione delle parole adoperate dalle parti.  Resterebbe  invece
 affidata  alla discrezionalita' del giudice l'adozione di una diversa
 forma di documentazione degli atti in relazione alla loro semplicita'
 o  limitata  rilevanza,  nonche' alla contingente indisponibilita' di
 mezzi o ausiliari tecnici.
    Cio'  posto,  non  sembra,  ad  avviso  del  giudice a quo, che il
 legislatore delegato si sia attenuto alla direttiva del delegante, in
 quanto  non  ha previsto la verbalizzazione mediante mezzi tecnici di
 riproduzione in ogni fase del procedimento,  ma  l'ha  limitata  alla
 sola   fase   dibattimentale,  precludendo  al  giudice  dell'udienza
 preliminare di utilizzare  mezzi  tecnici  idonei  ad  una  integrale
 verbalizzazione   delle   proprie   operazioni,   anche   quando   la
 complessita' del caso consiglierebbe il ricorso a tale strumento.
    Il richiamo effettuato dalla norma impugnata al solo secondo comma
 dell'art. 140 del codice di procedura penale eliminerebbe ogni dubbio
 sul   fatto   che   per   fasi   processuali   differenti  da  quella
 dibattimentale e' vietata qualsiasi forma di verbalizzazione che  non
 sia meramente riassuntiva.
    Puo'  peraltro  darsi  il  caso  in  cui,  come nella fattispecie,
 l'udienza preliminare, a  seguito  dell'esercizio  del  diritto  alla
 prova  esercitato dalle parti, assuma caratteri di complessita' e che
 una verbalizzazione non riassuntiva delle dichiarazioni  delle  parti
 risulti  opportuna  ai fini sia dell'esercizio del diritto di difesa,
 sia  della  speditezza  processuale  e   dell'attendibilita'   stessa
 dell'atto.
    2. - E' intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
 dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.
    Osserva   in   primo   luogo   l'Avvocatura  dello  Stato  che  la
 disposizione impugnata, in deroga a quanto stabilito in via  generale
 dall'art.  134  del  codice di procedura penale e in linea con quanto
 previsto per tutti i procedimenti in camera  di  consiglio  dall'art.
 127,  decimo  comma,  si limita a consentire la redazione del verbale
 dell'udienza preliminare in forma  soltanto  riassuntiva,  cioe'  non
 accompagnata  dalla  riproduzione  fonografica.  Cio',  peraltro, non
 esclude  l'uso  della  stenotipia  o  di  altro  strumento  meccanico
 adeguato per la redazione di tale verbale, come si evince chiaramente
 dalla formulazione dell'art. 134, secondo comma, che  tali  strumenti
 indica  sia  per  la redazione del verbale nella forma integrale, che
 per quella del verbale in forma riassuntiva.
    Neppure puo' ritenersi, prosegue l'Avvocatura, che la disposizione
 citata  precluda  al  giudice  l'adozione  di  forme   integrali   di
 documentazione  laddove  le  ritenga  necessarie.  L'art. 134, quarto
 comma, infatti, in via generale, consentirebbe al giudice di disporre
 la  riproduzione  audiovisiva dell'atto, quando ritenga insufficiente
 le altre modalita' di documentazione previste dal medesimo  articolo;
 analogo  potere discrezionale dovrebbe a maggior ragione riconoscersi
 al  giudice  in  ordine   alla   effettuazione   della   riproduzione
 fonografica  quando  questa,  se  pure  non richiesta dalla legge, si
 riveli necessaria ed  opportuna  in  relazione  alle  caratteristiche
 dell'atto da documentare.
    Infine,  i poteri di vigilanza del giudice previsti dall'art. 140,
 secondo comma,  al  quale  la  disposizione  denunciata  fa  espresso
 richiamo,   sembrerebbero   sufficienti  a  garantire  che  anche  la
 verbalizzazione riassuntiva sia  effettuata  in  modo  da  riprodurre
 fedelmente   e   adeguatamente  le  dichiarazioni  rese  nell'udienza
 preliminare.
    Cio'   posto,   ad  avviso  dell'Avvocatura,  non  sembra  potersi
 ravvisare  nella  disposizione  denunciata  alcun  contrasto  con  le
 direttive  della  legge-delega. Infatti, tenuto conto delle modalita'
 di svolgimento  dell'udienza  preliminare,  nell'ambito  della  quale
 l'espletamento  dell'attivita'  consentita  dall'art. 422 e' una mera
 eventualita',  la  previsione  di  forme  semplificate  quali   forme
 ordinarie di verbalizzazione costituirebbe attuazione del criterio di
 adeguatezza degli  strumenti  di  documentazione  in  relazione  alle
 caratteristiche  della fase processuale e alla natura delle attivita'
 da documentare, indicato dalla direttiva n. 8, oltre che del criterio
 di  massima  semplificazione  delle  attivita'  processuali enunciato
 dalla direttiva n. 2 (recte n. 1) della legge delega.
                         Considerato in diritto
    1.  -  E'  sollevata  questione di legittimita' costituzionale, in
 riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 420,  comma  5,
 del nuovo codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre
 1988,n. 247) il quale prevede che il verbale dell'udienza preliminare
 "e'  redatto  soltanto  in  forma  riassuntiva a norma dell'art. 140,
 comma 2". Ad avviso del giudice a quo, che  ha  sollevato  la  stessa
 questione  con tre distinte ordinanze di identico contenuto, e' cosi'
 precluso al giudice di disporre la verbalizzazione integrale di  tale
 fase  processuale,  in  violazione  del  criterio  direttivo  di  cui
 all'art. 2, n. 8, della legge-delega 16 febbraio  1987,  n.  81,  che
 prevede  la verbalizzazione mediante mezzi tecnici di riproduzione in
 ogni fase del procedimento, salva la facolta' del giudice di disporre
 "l'adozione  di  una diversa documentazione degli atti processuali in
 relazione alla semplicita' o alla limitata rilevanza degli  stessi  o
 alla  contingente  indisponibilita' degli strumenti o degli ausiliari
 tecnici".
    2.  -  I  tre giudizi possono essere riuniti in quanto le relative
 ordinanze di rimessione sono di identico contenuto.
    3.  -  La questione e' fondata, sia pur nei limiti che verranno in
 prosieguo precisati.
    Nell'elenco  dei criteri e dei principi dell'art. 2 della legge di
 delega al Governo, per l'emanazione del  nuovo  codice  di  procedura
 penale  (legge 16 febbraio 1987, n. 81), il punto 8 prevede "adozione
 di strumenti opportuni per la documentazione degli atti  processuali;
 previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per
 la redazione degli atti processuali con adeguati strumenti,  in  ogni
 sua  fase;  possibilita'  che  il  giudice disponga l'adozione di una
 diversa documentazione  degli  atti  processuali  in  relazione  alla
 semplicita'  o  alla  limitata  rilevanza  degli  stessi  ovvero alla
 contingente  indisponibilita'  degli  strumenti  e  degli   ausiliari
 tecnici".
    Al  riguardo  va  preliminarmente considerato che se dal complesso
 della disposizione richiamata si evince la preferenza del legislatore
 delegante  per  la  verbalizzazione integrale degli atti processuali,
 questa non costituisce pero' una regola assoluta essendo prevista  la
 forma  alternativa  di  una  diversa documentazione in relazione alla
 loro "semplicita' e limitata rilevanza".
    Il  carattere  alternativo  delle  forme  di  verbalizzazione  ivi
 indicate, in relazione alla ricorrenza o meno di  certi  presupposti,
 rende legittimo in sede di attuazione della delega la possibilita', a
 seconda  delle  peculiari  caratteristiche  di  ognuna   delle   fasi
 processuali  di  volta  in  volta  considerate,  di prevedere l'una o
 l'altra forma di verbalizzazione, cioe'  quella  integrale  o  quella
 riassuntiva,  come  la  regola  di  ciascuna  di  esse,  pero' sempre
 rimettendo al giudice la possibilita' di ricorrere all'altra.  Cosi',
 mentre  appare  legittimo che per le fasi, per loro natura complesse,
 la regola sia quella della verbalizzazione integrale, per converso e'
 possibile  che  la regola contraria valga, per una giusta esigenza di
 rapidita' del processo, quando in  altre  fasi  non  siano  di  norma
 ravvisabili,  attesa  la  natura  degli  atti  che vi si svolgono, la
 stessa complessita' e rilevanza. Cio' che  non  e'  pero'  consentito
 dalla  legge  di  delega  e'  la  possibilita'  che,  in quest'ultima
 ipotesi, la ricorrenza dei presupposti  della  "semplicita'  e  della
 limitata  rilevanza"  assurga a presunzione assoluta, e che quindi la
 verbalizzazione  riassuntiva  venga  a  costituire  per  alcune  fasi
 processuali  una regola insuscettibile di deroga da parte del giudice
 che  dovesse,  in  relazione  a  determinati   atti,   escludere   la
 sussistenza dei presupposti che giustificano, in via di principio, la
 forma semplificata di documentazione.
    4.  -  L'art.  420  del  nuovo codice di procedura penale, facente
 parte del Titolo IX che disciplina l'udienza preliminare e recante il
 titolo "Costituzione delle parti", prevede, come si e' gia' riferito,
 al comma 5, che  "Il  verbale  dell'udienza  preliminare  e'  redatto
 soltanto  in  forma  riassuntiva  a  norma  dell'art.  140, comma 2",
 ponendo cosi' una regola assoluta che non consente al giudice, che ne
 ravvisi  i  presupposti, di effettuare la verbalizzazione negli altri
 modi previsti dal Titolo III per la documentazione degli atti.
    In base a quanto si e' avuto modo di esporre nel punto precedente,
 in ossequio al principio di rapidita' degli atti processuali, che pur
 costituisce  un  altro  dei  cardini  fondamentali del nuovo processo
 penale, non e' da ritenersi in contrasto con i criteri ed i  principi
 dell'art.  2,  punto  8,  della  legge  di delega, che il legislatore
 delegato  abbia  previsto,   tenuto   conto   delle   caratteristiche
 dell'udienza preliminare e della natura degli atti che normalmente vi
 si compiono, che la documentazione di questi avvenga mediante la loro
 verbalizzazione riassuntiva.
    Il  contrasto con i suddetti criteri e principi si manifesta pero'
 nella circostanza che  la  disposizione  impugnata  prevede  in  modo
 esclusivo tale forma di verbalizzazione, impedendo al giudice, che ne
 ravvisi i  presupposti,  di  ricorrere  a  quella  alternativa  della
 verbalizzazione  integrale. Difatti, la peculiare natura dell'udienza
 preliminare  puo'  ragionevolmente  giustificare  la  presunzione  di
 "semplicita'  e  di  limitata  rilevanza"  degli  atti che in essa si
 compiono, tale da far elevare a regola la forma della verbalizzazione
 riassuntiva  e  ad  eccezione,  rimessa alla espressa valutazione del
 giudice,  la  forma  della  verbalizzazione  integrale,  ma  non   la
 possibilita' di considerare come assoluta quella presunzione, facendo
 assurgere  a   regola   inderogabile   la   forma   semplificata   di
 documentazione di quegli atti. Difatti, in base ai criteri e principi
 della delega, qualunque delle due forme alternative sia prevista come
 regola  nella  fase  di  volta  in volta considerata, deve pur sempre
 essere conservata al giudice la possibilita' di avvalersi  dell'altra
 forma   di   verbalizzazione  in  relazione  alle  concrete  esigenze
 processuali, il che determina l'illegittimita'  costituzionale  della
 disposizione  impugnata  perche'  essa prevede che la verbalizzazione
 dell'udienza preliminare avvenga "soltanto" anziche' "di  regola"  in
 forma riassuntiva.
    5.  -  Le  considerazioni  che  precedono suggeriscono altresi' di
 estendere - ex art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87 - la  dichiarazione
 di  illegittimita'  costituzionale  all'ultimo  comma dell'art. 127 e
 all'ultimo comma dell'art. 666 del nuovo codice di  procedura  penale
 che,  con  disposizioni  di  identico  contenuto,  prevedono,  per  i
 procedimenti  in  camera  di  consiglio  e  per  il  procedimento  di
 esecuzione,  la  redazione soltanto in forma riassuntiva del relativo
 verbale di udienza.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 420, comma 5, del codice di procedura penale (approvato con
 d.P.R.  22  ottobre  1988, n. 247), nella parte in cui dopo la parola
 "redatto" prevede "soltanto" anziche' "di regola";
    Visto l'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimita'
 costituzionale:
     a)  dell'art.  127,  comma  10,  del codice di procedura penale (
 approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo
 la parola "redatto" prevede "soltanto" anziche' "di regola";
     b)  dell'art.  666,  comma  9,  del  codice  di  procedura penale
 (approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247)  nella  parte  in  cui
 dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziche' "di regola".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositato in cancelleria il 3 dicembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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