N. 530 SENTENZA 28 novembre - 3 dicembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Occupazione giovanile - Applicazione della legge
 n. 285/1977 - Inquadramento in ruolo previo esame di idoneita' -
 Impiegati non di ruolo cessati dal servizio anteriormente al 31
 maggio 1984 e gia' dichiarati non idonei Esclusione - Ragionevolezza
 della scelta del legislatore - Non fondatezza.
 
 (Legge 22 dicembre 1984, n. 894, articolo unico).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.49 del 12-12-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della
 legge 22 dicembre 1984, n. 894  (Norme  integrative  della  legge  16
 maggio  1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1Πgiugno
 1977, n. 285), promosso con ordinanza emessa il  22  marzo  1988  dal
 Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Sardegna  sul  ricorso
 proposto da Dindi Renato contro l'Ufficio tecnico erariale  di  Nuoro
 ed altro, iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  27,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  costituzione  di Dindi Renato nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore
 Vincenzo Caianiello;
    Uditi  l'avv.  Fabio  Menghini per Dindi Renato e l'Avvocato dello
 Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel  corso  di  un  giudizio promosso per l'annullamento dei
 provvedimenti ministeriali con i quali era stata  respinta  l'istanza
 di  un soggetto - gia' impiegato non di ruolo, assunto ai sensi della
 legge  1Π giugno  1977,  n.  285  (Provvedimenti  per  l'occupazione
 giovanile), e cessato dal servizio - diretta ad ottenere l'ammissione
 agli esami di idoneita' previsti dalla legge 22 dicembre 1984, n. 894
 (Norme  integrative  della  legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai
 giovani di cui alla legge 1Π giugno  1977,  n.  285),  il  Tribunale
 amministrativo  regionale per la Sardegna, con ordinanza emessa il 22
 marzo 1988 (pervenuta alla Corte il 19 giugno 1990), ha sollevato, in
 relazione  all'art.  3  della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'articolo unico della richiamata legge 22 dicembre
 1984,  n.  894,  nella parte in cui non consente la partecipazione ai
 suddetti esami a coloro che abbiano sostenuto e non superato la prova
 di  idoneita' prevista dall'art. 26 ter del decreto-legge 30 dicembre
 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio  1980,  n.  33,  e  non
 siano piu' in servizio alla data del 31 maggio 1984.
    Se   scopo   della  norma  impugnata  e'  quello  di  offrire  una
 possibilita' di recupero ai giovani  che  non  abbiano  superato  una
 prima  volta  l'esame  di idoneita' ed a tale fine e' prevista, oltre
 all'ammissione al nuovo  giudizio  di  coloro  che  abbiano  prestato
 servizio alla data del 31 maggio 1984, anche la proroga dei contratti
 in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  e  fino
 all'espletamento  di  apposito  corso di formazione, il giudice della
 rimessione dubita della ragionevolezza di siffatta  disposizione  che
 non  estende  lo  stesso  beneficio a chi sia cessato dal servizio in
 epoca  precedente,  cosi'  operando  una  diversita'  di  trattamento
 rispetto   a  soggetti  che  versano  in  situazioni  sostanzialmente
 identiche,  specie  considerando  che   dalla   minore   o   maggiore
 sollecitudine  dell'Amministrazione,  nell'espletare  i  concorsi  di
 idoneita' e nel provvedere alla conseguente eventuale risoluzione del
 rapporto  di  lavoro  con  i  non  idonei,  verrebbe  fatta dipendere
 l'opportunita' di recuperare o mantenere un posto di lavoro.
    2.  -  E'  intervenuto  nel  presente  giudizio  il Presidente del
 Consiglio dei ministri per sostenere la infondatezza della questione,
 non  potendosi  considerare violato l'art. 3 della Costituzione tutte
 le volte in cui le situazioni giuridiche comparate non siano tra loro
 omogenee.
    3.  -  Si  e'  costituita  la  parte  privata  per  sostenere, con
 ulteriori argomentazioni, le considerazioni  del  giudice  a  quo  in
 favore  della  non  manifesta  infondatezza  della  questione,  e per
 rilevare come in base  alla  ratio  della  norma  impugnata  dovrebbe
 considerarsi  decisiva, ai fini dell'ammissione al beneficio, la sola
 circostanza del mancato superamento della prova di esame e non invece
 la  permanenza  in servizio ad una certa data - per di piu' sganciata
 da qualunque riferimento a  parametri  obiettivi  -  dipendendo  tale
 elemento  di fatto dal tempo impiegato dalla Commissione di esami per
 il compimento  delle  attivita'  concernenti  il  primo  concorso  di
 idoneita'.
    4.  -  In prossimita' della udienza la parte privata ha presentato
 una memoria difensiva nella quale ribadisce le proprie tesi.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Oggetto  della  questione di legittimita' costituzionale e'
 l'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894, nella parte in
 cui   non   consente   l'ammissione   agli   esami  di  idoneita',ivi
 disciplinati, per  l'inquadramento  in  ruolo,  a  coloro  che,  gia'
 assunti  come  impiegati non di ruolo ai sensi della legge n. 285 del
 1977 sull'occupazione giovanile,  fossero  cessati  dal  servizio  in
 epoca  anteriore  al  31  maggio  1984,  per  non  aver  superato  il
 precedente esame di idoneita'.
    Ad  avviso  del  giudice  a  quo  la  norma  impugnata, prevedendo
 l'ammissione soltanto degli impiegati ancora in  servizio  alla  data
 del  31  maggio 1984, sarebbe ingiustificatamente discriminatoria per
 chi fosse gia' cessato dal servizio  stesso  a  tale  data  e  quindi
 contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione.
    2. - La questione non e' fondata.
    Questa Corte ha avuto gia' modo di occuparsi della norma impugnata
 dichiarando, su ricorso dello Stato, l'illegittimita'  costituzionale
 (sent.  n.  368  del  1990)  di una legge regionale attuativa di tale
 norma,perche' la legge regionale stessa aveva  omesso  di  prevedere,
 fra  le  condizioni per l'ammissione in ruolo dei soggetti assunti ai
 sensi della legge n. 285 del 1977, quella della costanza nel rapporto
 di  impiego  alla  data  del 31 maggio 1984. Nella citata sentenza la
 Corte rilevo' che "tale requisito costituisce una norma  fondamentale
 di una disciplina volta a tramutare eccezionalmente in posti di ruolo
 posizioni ricoperte a titolo precario".
    Orbene  e'  proprio  questo rilievo, gia' formulato dalla Corte in
 ordine alla norma statale,  ora  denunziata  in  via  incidentale  in
 relazione a quel profilo, ad escludere la lamentata irragionevolezza.
 Difatti in linea di massima - salvo che il  legislatore  non  ritenga
 diversamente  in relazione alle situazioni concrete di volta in volta
 disciplinate - non appare ingiustificato che una  legge  di  per  se'
 eccezionale,  diretta  a  trasformare in rapporti di impiego di ruolo
 rapporti di impiego  provvisorio,  faccia  esclusivo  riferimento  al
 personale  in  servizio  ad una certa data, proprio per ancorare tale
 trasformazione a concrete esigenze di servizio,  manifestate  appunto
 dalla  circostanza  che  quei  determinati  posti  sono gia' di fatto
 operanti, circostanza  questa  che  consente  di  stabilire  in  modo
 aderente  alla  realta' l'effettivo fabbisogno numerico del personale
 che viene assunto in via definitiva.
    Che  poi  nella specie la data del 31 maggio 1984 - indicata dalla
 disposizione impugnata come quella in cui si dovesse essere ancora in
 servizio per poter essere ammessi agli esami di idoneita' - non possa
 considerarsi  arbitraria,  e'  stato  a  sufficienza  spiegato  dalla
 giurisprudenza  amministrativa, la quale ha precisato che quella data
 e'  stata  prescelta  come  elemento  di  diversificazione,   perche'
 suggerita  dall'esigenza  di  armonizzare  le  situazioni contemplate
 dalla legge impugnata con quelle disciplinate dalla precedente  legge
 16   maggio   1984,  n.  138.  Quest'ultima  aveva  difatti  previsto
 l'attribuzione, previo superamento di concorsi per titoli, dei  posti
 disponibili  presso  le  amministrazioni  statali  "agli idonei negli
 esami di cui all'art. 26 ter del decreto legge 30  dicembre  1979  n.
 663  convertito  in L. 29 febbraio 1980 n. 33" non ancora immessi nei
 ruoli delle amministrazioni presso cui "avessero superato l'esame  di
 idoneita'".  L'articolo  unico  della  legge n. 894 del 1984, oggetto
 della presente questione, nell'ammettere all'esame di idoneita' anche
 coloro  che  avessero sostenuto e non superato il precedente esame di
 idoneita' (situazione questa riguardante il giudizio a quo) e  coloro
 che  per  obbiettive  ragioni  non avessero potuto sostenerlo, doveva
 necessariamente   fare   riferimento   alle   situazioni   prese   in
 considerazione  dalla  precedente  legge,  e  quindi alla data del 31
 maggio 1984 che era quella di entrata in vigore di essa.
    Una  volta  esclusa  l'irragionevolezza  della disposizione che ha
 richiesto,  ai  fini  dell'immissione  in  ruolo,  la  permanenza  in
 servizio   ad   una   certa   data   e  la  non  arbitrarieta'  della
 determinazione di quest'ultima, perde ogni rilievo la  considerazione
 formulata  nell'ordinanza  di rimessione secondo cui, in questo modo,
 la sussistenza di quel requisito temporale di ammissione  si  sarebbe
 fatta   discendere   dalla  maggiore  o  minore  sollecitudine  della
 amministrazione nell'espletare i precedenti esami di idoneita' e  nel
 risolvere  con  maggior  rapidita'  il  rapporto con i non idonei. In
 proposito devesi osservare che, essendosi in presenza  di  una  norma
 diretta  a  sistemare il personale in questione in relazione al reale
 fabbisogno, mediante la trasformazione in posti di ruolo di posizioni
 ricoperte  a titolo precario, e' del tutto irrilevante, rispetto alle
 finalita' che la norma si prefiggeva, la situazione di coloro che non
 si trovassero piu', per qualsivoglia ragione, in tale posizione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'articolo unico della legge  22  dicembre  1984,  n.  894  (Norme
 integrative  della  legge 16 maggio 1984, n.1138, relativa ai giovani
 di cui alla legge 1Πgiugno 1977, n. 285), sollevata, in  riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
 per la Sardegna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1373