N. 532 ORDINANZA 28 novembre - 3 dicembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati militari - Diserzione e mancanza alla chiamata Procedimento
 contumaciale - Mancata previsione - Impunita' di fatto - Identica
 questione gia' decisa con declaratoria di illegittimita'
 costituzionale (sentenza n. 469/1990) - Manifesta  inammissibilita'.
 
 (C.P.M.P., art. 377)
 
 (Cost., artt. 3 e 112).
(GU n.49 del 12-12-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 377 del codice
 penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il  15  maggio
 1990  dal  Tribunale  militare  di  Padova  nel procedimento penale a
 carico di Bartolotta Massimiliano, iscritta al n.  462  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento penale a carico di
 Bartolotta Massimiliano, imputato del reato di  diserzione  aggravata
 (artt.  148  n.2,  154 n. 1 e 99, C.P.M.P.), il Tribunale militare di
 Padova, con ordinanza 15  maggio  1990,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della
 Costituzione,  dell'art.  377  C.P.M.P.,  che,  non  consentendo   il
 procedimento  contumaciale  nei confronti degli imputati dei reati di
 diserzione e mancanza alla chiamata, di fatto  assicura  agli  stessi
 l'impunita';
    Considerato  che  identica  questione  e' stata trattata da questa
 Corte con la sentenza  n.  469  del  1990,  con  la  quale  e'  stata
 dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 377 C.P.M.P.;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte Costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  377  C.P.M.P.,  sollevata  dal
 Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe, trattandosi
 di norma gia' dichiarata illegittima con la sentenza di questa  Corte
 n. 469 del 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1375