N. 532 ORDINANZA 28 novembre - 3 dicembre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati militari - Diserzione e mancanza alla chiamata Procedimento contumaciale - Mancata previsione - Impunita' di fatto - Identica questione gia' decisa con declaratoria di illegittimita' costituzionale (sentenza n. 469/1990) - Manifesta inammissibilita'. (C.P.M.P., art. 377) (Cost., artt. 3 e 112).(GU n.49 del 12-12-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Bartolotta Massimiliano, iscritta al n. 462 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Bartolotta Massimiliano, imputato del reato di diserzione aggravata (artt. 148 n.2, 154 n. 1 e 99, C.P.M.P.), il Tribunale militare di Padova, con ordinanza 15 maggio 1990, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 377 C.P.M.P., che, non consentendo il procedimento contumaciale nei confronti degli imputati dei reati di diserzione e mancanza alla chiamata, di fatto assicura agli stessi l'impunita'; Considerato che identica questione e' stata trattata da questa Corte con la sentenza n. 469 del 1990, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 377 C.P.M.P.; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 377 C.P.M.P., sollevata dal Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe, trattandosi di norma gia' dichiarata illegittima con la sentenza di questa Corte n. 469 del 1990. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1375