N. 536 SENTENZA 28 novembre - 5 dicembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Sgravi contributivi - Imprese beneficiarie
 - Criteri identificativi basati sulla mera classificazione
 predisposta dall'Istat - Richiamo alla giurisprudenza della
 Cassazione (sentenze nn. 4994 e 5008 del 1988) - Possibilita' della
 sindacabilita' dell'atto amministrativo illegittimo da parte
 dell'autorita' giudiziaria  Non fondatezza nei sensi di cui in
 motivazione.
 
 (Legge 31 marzo 1979, n. 92, art. 5).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.49 del 12-12-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge
 31 marzo 1979, n. 92 ("Conversione in legge, con  modificazioni,  del
 decreto-legge  30  gennaio  1979,  n.  20,  concernente proroga al 30
 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del
 lavoro  nonche'  norme  in  materia  di  obblighi  contributivi"), in
 relazione all'art. 1 della legge 7 aprile 1977, n. 102  ("Conversione
 in  legge,  con  modificazioni, del decreto legge 7 febbraio 1977, n.
 15,  concernente   il   contenimento   del   costo   del   lavoro   e
 dell'inflazione,  nonche'  modificazioni  al regime fiscale di taluni
 prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta  sul  valore
 aggiunto")  promosso  con  ordinanza  emessa  il  13  marzo  1990 dal
 Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra l'INPS e la
 s.p.a.  Ultragas  Italiana, iscritta al n. 342 del registro ordinanze
 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  24,
 prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti  gli  atti  di  costituzione dell'Ultragas Italiana s.p.a. e
 dell'INPS nonche' l'atto di intervento del Presidente  del  Consiglio
 dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  13  novembre  1990  il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Uditi  gli  avvocati  Livio  Gagliardini  per la Ultragas Italiana
 s.p.a., Carlo De Angelis per l'INPS e  l'Avvocato  dello  Stato  Pier
 Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Nel corso del giudizio di appello proposto dall'INPS avverso
 la sentenza del Pretore di Catania che  aveva  accolto  l'opposizione
 della  s.p.a. Ultragas Italiana contro un decreto ingiuntivo intimato
 per il pagamento  di  contributi  evasi  e  delle  relative  sanzioni
 pecuniarie, il Tribunale di Catania, con ordinanza del 13 marzo 1990,
 ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.   3   della   Costituzione,
 "questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 31
 marzo 1979, n. 92, in relazione all'art. 1 della legge 7 aprile 1977,
 n. 102, nella parte in cui rinvia in maniera vincolante a un criterio
 di individuazione delle imprese beneficiarie (classificazione  ISTAT)
 non  idoneo  a garantire la parita' di trattamento a tutte le imprese
 esplicanti attivita' estrattiva o manifatturiera".
    Secondo   il  giudice  remittente  la  norma  impugnata  viola  il
 principio  di  eguaglianza  perche',  adottando  come   criterio   di
 individuazione  delle  imprese  manifatturiere  ed  estrattive di cui
 all'art. 1 del d.l. n. 15 del 1977, convertito nella legge  7  aprile
 1977,   n.   102,   la  classificazione  delle  attivita'  economiche
 predisposta dall'ISTAT, consente che imprese materialmente  esercenti
 un'attivita' manifatturiera, quale la miscelazione di gas petroliferi
 liquefatti  e  loro  imbottigliamento,  siano  tuttavia  escluse  dal
 beneficio  dello sgravio da oneri sociali per il solo fatto di essere
 state formalmente classificate a fini  statistici  in  una  categoria
 diversa.
   2.  -  Nel giudizio davanti alla Corte si e' costituita la societa'
 appellata chiedendo in principalita' il rigetto della  questione  nel
 senso  della non vincolativita' per il giudice del detto criterio; in
 subordine l'accoglimento non solo per la ragione indicata dal giudice
 a quo, ma anche per l'irrazionalita' del criterio in se' considerato.
    Si  e'  pure  costituito  l'INPS  chiedendo  che  la questione sia
 dichiarata inammissibile e,  comunque,  non  fondata.  Inammissibile,
 perche'   l'attivita'  esercitata  dall'impresa  appellata  non  puo'
 oggettivamente considerarsi manifatturiera, non essendo una attivita'
 di  trasformazione  di  materie  prime;  comunque  infondata  perche'
 l'individuazione delle attivita' manifatturiere e'  fatta  dall'ISTAT
 con  criteri  corrispondenti a quelli desumibili dalla giurisprudenza
 della Corte di cassazione.
    3.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  dall'Avvocatura  dello  Stato,  concludendo  per   una
 dichiarazione  di inammissibilita' o, comunque, di infondatezza della
 questione.  L'inammissibilita'   e'   eccepita   sul   riflesso   che
 l'ordinanza  non  fornisce alcun elemento di specie per verificare la
 pretesa inattitudine della classificazione ISTAT a garantire  parita'
 di  trattamento  alle imprese che operano nel settore manifatturiero.
 Quanto all'infondatezza, si osserva che  il  criterio  prescelto  dal
 legislatore  non  appare  irrazionale  o  ingiustificato: da un lato,
 esonera l'impresa che richiede il beneficio dalla prova del carattere
 industriale  della  propria attivita', dall'altro evita contenzioso e
 disparita'   di   trattamento   in   fatto   connessi    a    diverse
 interpretazioni.
                         Considerato in diritto
    1. - Il Tribunale di Catania ritiene contrastante col principio di
 eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione l'art. 5 della legge
 31  marzo  1979,  n.  92,  nella  parte  in  cui  attribuisce  valore
 vincolante, per  l'individuazione  delle  imprese  manifatturiere  ed
 estrattive  beneficiarie  dei  provvedimenti di fiscalizzazione degli
 oneri  sociali,  alla  classificazione  delle  attivita'   economiche
 predisposte dall'Istituto centrale di statistica. L'insindacabilita',
 da parte del giudice, di eventuali errori in cui l'ISTAT sia incorso,
 classificando  come non manifatturiere imprese invece definibili come
 tali alla stregua della corrispondente nozione economica e  giuridica
 (secondo la quale, peraltro, non ogni attivita' produttiva di beni e'
 manifatturiera,  ma   solo   l'attivita'   di   produzione   mediante
 trasformazione   di  materie  prime),  comporta  la  possibilita'  di
 ingiustificate disparita' di trattamento tra  imprese  obiettivamente
 appartenenti alla medesima categoria.
    2. - La questione non e' fondata nei sensi appresso spiegati.
    La  Corte  di  cassazione  (sentenze  nn. 4994 e 5008 del 1988) ha
 valutato la norma denunciata come norma di  "rinvio  formale,  e  non
 recettizio,  a un atto amministrativo, con la duplice conseguenza che
 il contenuto di quest'ultimo non entra a far parte del precetto della
 norma  di  rinvio,  e  che questa fa riferimento non a uno specifico,
 determinato atto, ma alla fonte di produzione di esso". Ai fini della
 questione  in esame cio' significa che il rinvio alla classificazione
 predisposta dall'ISTAT vincola il giudice nel senso che egli non puo'
 riferirsi  ad  altre  fonti  esterne  per  attingere  il  criterio di
 identificazione delle imprese beneficiarie degli sgravi contributivi,
 ma   non  nel  senso  che  gli  sia  precluso  ogni  controllo  sulla
 legittimita' dell'atto. Rimane applicabile il principio  generale  di
 sindacabilita'   dell'atto   amministrativo   illegittimo   da  parte
 dell'autorita' giudiziaria (cfr. le sentenze di questa Corte nn.  108
 del 1982 e 84 del 1983).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979,
 n.  92  ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge
 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno  1979  delle
 disposizioni  relative  al  contenimento del costo del lavoro nonche'
 norme  in  materia  di   obblighi   contributivi"),   sollevata,   in
 riferimento  all'art.  3 della Costituzione, dal Tribunale di Catania
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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