N. 536 SENTENZA 28 novembre - 5 dicembre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Sgravi contributivi - Imprese beneficiarie - Criteri identificativi basati sulla mera classificazione predisposta dall'Istat - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione (sentenze nn. 4994 e 5008 del 1988) - Possibilita' della sindacabilita' dell'atto amministrativo illegittimo da parte dell'autorita' giudiziaria Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione. (Legge 31 marzo 1979, n. 92, art. 5). (Cost., art. 3).(GU n.49 del 12-12-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonche' norme in materia di obblighi contributivi"), in relazione all'art. 1 della legge 7 aprile 1977, n. 102 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 febbraio 1977, n. 15, concernente il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonche' modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto") promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1990 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra l'INPS e la s.p.a. Ultragas Italiana, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di costituzione dell'Ultragas Italiana s.p.a. e dell'INPS nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 13 novembre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi gli avvocati Livio Gagliardini per la Ultragas Italiana s.p.a., Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso del giudizio di appello proposto dall'INPS avverso la sentenza del Pretore di Catania che aveva accolto l'opposizione della s.p.a. Ultragas Italiana contro un decreto ingiuntivo intimato per il pagamento di contributi evasi e delle relative sanzioni pecuniarie, il Tribunale di Catania, con ordinanza del 13 marzo 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92, in relazione all'art. 1 della legge 7 aprile 1977, n. 102, nella parte in cui rinvia in maniera vincolante a un criterio di individuazione delle imprese beneficiarie (classificazione ISTAT) non idoneo a garantire la parita' di trattamento a tutte le imprese esplicanti attivita' estrattiva o manifatturiera". Secondo il giudice remittente la norma impugnata viola il principio di eguaglianza perche', adottando come criterio di individuazione delle imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'art. 1 del d.l. n. 15 del 1977, convertito nella legge 7 aprile 1977, n. 102, la classificazione delle attivita' economiche predisposta dall'ISTAT, consente che imprese materialmente esercenti un'attivita' manifatturiera, quale la miscelazione di gas petroliferi liquefatti e loro imbottigliamento, siano tuttavia escluse dal beneficio dello sgravio da oneri sociali per il solo fatto di essere state formalmente classificate a fini statistici in una categoria diversa. 2. - Nel giudizio davanti alla Corte si e' costituita la societa' appellata chiedendo in principalita' il rigetto della questione nel senso della non vincolativita' per il giudice del detto criterio; in subordine l'accoglimento non solo per la ragione indicata dal giudice a quo, ma anche per l'irrazionalita' del criterio in se' considerato. Si e' pure costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata. Inammissibile, perche' l'attivita' esercitata dall'impresa appellata non puo' oggettivamente considerarsi manifatturiera, non essendo una attivita' di trasformazione di materie prime; comunque infondata perche' l'individuazione delle attivita' manifatturiere e' fatta dall'ISTAT con criteri corrispondenti a quelli desumibili dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. 3. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una dichiarazione di inammissibilita' o, comunque, di infondatezza della questione. L'inammissibilita' e' eccepita sul riflesso che l'ordinanza non fornisce alcun elemento di specie per verificare la pretesa inattitudine della classificazione ISTAT a garantire parita' di trattamento alle imprese che operano nel settore manifatturiero. Quanto all'infondatezza, si osserva che il criterio prescelto dal legislatore non appare irrazionale o ingiustificato: da un lato, esonera l'impresa che richiede il beneficio dalla prova del carattere industriale della propria attivita', dall'altro evita contenzioso e disparita' di trattamento in fatto connessi a diverse interpretazioni. Considerato in diritto 1. - Il Tribunale di Catania ritiene contrastante col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione l'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92, nella parte in cui attribuisce valore vincolante, per l'individuazione delle imprese manifatturiere ed estrattive beneficiarie dei provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali, alla classificazione delle attivita' economiche predisposte dall'Istituto centrale di statistica. L'insindacabilita', da parte del giudice, di eventuali errori in cui l'ISTAT sia incorso, classificando come non manifatturiere imprese invece definibili come tali alla stregua della corrispondente nozione economica e giuridica (secondo la quale, peraltro, non ogni attivita' produttiva di beni e' manifatturiera, ma solo l'attivita' di produzione mediante trasformazione di materie prime), comporta la possibilita' di ingiustificate disparita' di trattamento tra imprese obiettivamente appartenenti alla medesima categoria. 2. - La questione non e' fondata nei sensi appresso spiegati. La Corte di cassazione (sentenze nn. 4994 e 5008 del 1988) ha valutato la norma denunciata come norma di "rinvio formale, e non recettizio, a un atto amministrativo, con la duplice conseguenza che il contenuto di quest'ultimo non entra a far parte del precetto della norma di rinvio, e che questa fa riferimento non a uno specifico, determinato atto, ma alla fonte di produzione di esso". Ai fini della questione in esame cio' significa che il rinvio alla classificazione predisposta dall'ISTAT vincola il giudice nel senso che egli non puo' riferirsi ad altre fonti esterne per attingere il criterio di identificazione delle imprese beneficiarie degli sgravi contributivi, ma non nel senso che gli sia precluso ogni controllo sulla legittimita' dell'atto. Rimane applicabile il principio generale di sindacabilita' dell'atto amministrativo illegittimo da parte dell'autorita' giudiziaria (cfr. le sentenze di questa Corte nn. 108 del 1982 e 84 del 1983).
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonche' norme in materia di obblighi contributivi"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1379