N. 724 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 marzo 1990
N. 724 Ordinanza emessa il 2 marzo 1990 dalla commissione tributaria di 1º grado di Ancona sul ricorso proposto dalla S.p.a. industria dolciaria "Giampaoli" contro l'ufficio del registro di Ancona Imposta di registro - Emissioni di prestiti obbligazionari - Prevista assoggettabilita' all'imposta in contrasto con quanto stabilito nella direttiva CEE 17 luglio 1969 che esclude tali prestiti da qualsiasi imposizione - Asserito eccesso di delega. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e), tariffa A). (Cost., art. 76).(GU n.49 del 12-12-1990 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotta dalla Industria dolciaria "Giampaoli" Ancona avverso ufficio registro di Ancona; Letti gli atti; RITENUTO IN FATTO La "Giampaoli industria dolciaria - s.p.a." depositata in data 11 dicembre 1986 ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'uff. del registro di Ancona al quale si era rivolto con istanza dell'8 dicembre 1986 al fine di ottenere il rimborso dell'imposta di registro dell'importo di L. 2.002.000 versata in data 12 luglio 1985 per l'emissione di un prestito obbligazionario deliberato dalla societa' in data 14 gennaio 1985. Sosteneva il ricorrente che tale versamento era illegittimo perche' preteso in relazione all'art. 4, lett. e) della prima parte della tariffa di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, di cui denunicava il contrasto con l'art. II della direttiva del consiglio delle Comunita' Europee del 17 luglio 1969 che obbligava gli stati membri a non sottoporre ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma, i prestiti contratti mediante emissione di obbligazioni. Tale direttiva era vincolante per il legislatore delegato giacche' l'art. 7, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, aveva imposto al Governo di adeguarsi alla direttiva di cui innanzi. Pertanto vi era stata da parte del Governo un eccesso della delega ricevuta sicche' si realizzava il contrasto delle norma de quo con l'art. 76 della Costituzione. Concludeva per il rimborso dell'imposta e in via subordinata che venisse dichiarata la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimita'. Resisteva l'ufficio del registro osservando che non giovava alla ricorrente la piu' favorevole normativa di cui al secondo comma dell'art. 79 della nuova legge di registro (d.P.R. n. 131/1986) giacche' secondo tale disposto "al rimborso di imposte gia' pagate si fa luogo soltanto nel caso che alla data del 1º luglio 1986 sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso", termine poi prorogato al 24 agosto 1986, cioe' al decimo giorno successivo alla pubblicazione (14 agosto 1986) del decreto di chiusura dell'ufficio per il 30 giugno 1986. Orbene poiche' la domanda di rimborso era datata 2 settembre 1986 e il ricorso era pendente dall'11 dicembre 1986 non ricorreva nessuno dei presupposti fiscali richiesti per l'applicazione della norma piu' favorevole. All'udienza del 15 febbraio 1990 presente il solo rappresentante dell'ufficio, la Commissione si riservava la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminare e' l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 4, lett. e), della tariffa citata. Essa appare rilevante giacche' secondo le esatte osservazioni dell'ufficio resistente che questa commissione, la ricorrente non puo' giovarsi del disposto di cui all'art. 79 nuova legge di registro essendo stata la domanda di rimborso presentata solo nel settembre del 1986. L'eccezione e' fondata in quanto evidente appare l'eccesso della delega conferita dal legislatore con l'art. 7, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che imponeva il rispetto dell'art. II della direttiva comunitaria la quale tra l'altro fa esente da imposta indiretta i prestiti obbligazionari emessi da societa'. Pertanto il giudizio va sospeso e gli atti rimessi alla Corte costituzionale. A scioglimento della riserva di cui sopra.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in relazione all'art. 76 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e cominicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Ancona, 2 marzo 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C1389