N. 726 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio - 27 novembre 1990
N. 726 Ordinanza emessa il 17 gennaio 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 1990) dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto da Bagiacchi Guido ed altri contro il comune di Pietralunga ed altra. Tributi in genere - Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.) - Capacita' contributiva desunta dalla superficie utilizzata per le attivita' produttive anziche' dal reddito percepito - Assunto contrasto della normativa impugnata, che pone una presunzione assoluta di redditivita', con i principi di uguaglianza e di capacita' contributiva, i quali impongono che il prelievo tributario debba avere causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori della capacita' contributiva. (D.L. 2 marzo 1989, n. 66, artt. 1 e 2, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.49 del 12-12-1990 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 590/1989 proposto da Bagiacchi Guido, Grassini Flavio, Bacinelli Mariella, Ceci Rosa, Milli Alido, Bagiacchi Franco, Toscani Fabrizio, Toscani Stefano, Toscani Angelo, Suriani Nicola Giovanni, 2C di Camilloni Luciana S.n.c., 2M di Martinelli Giorgio S.n.c., Procacci Giuseppe, Ceci Riccardo, Conti Eugenio, Procacci Mario, Centro Servizi Contabilita' S.n.c., Cipriani Orazio, Ruggeri Giuseppe, Bagiacchi Giovanna, Cuccarini Oraldo, La Rocca S.r.l., Fiorucci Marisa, M.a.r.p.r.o. S.r.l., Ortali & Zangarelli S.n.c., Rist. Boschetto S.n.c. di Petraccaro M. & C., Pauselli Orazio, Rosati Bruno, Palazzetti Giuseppe, Cecchini Massimo, Girelli Maria Agata, Bar L'Incontro di Pascolini & C. S.n.c., Cecchini & Gragnola S.n.c., Ruggeri Giuseppe, Duranti Bruno, Lilli Mauro Giuseppe, Tassi Riccardo, Edilizia Fiurucci S.n.c. di Fiorucci Enrico, Eredi Fiorucci Leo, Ceci Pacifico, Milli & Ortali S.n.c. di Milli Yacques, Ortali Giovanni, Valcelli Flora, Alpini Manlio, Luchetti Francesco, Tinca Aldo, Grassini Genoveffa Maria, Alpini Massimiliano & C. S.n.c., Rossi Nella, Grassini Rianda, Bianconi Domenico, Coop. agricola "Unicoop", Carubini Maurizio, Carlini Aldo, Giombetti Giuseppe, Elledi S.n.c. di Alloisi e Cantarini, Ventanni Enrico, Bartocci Fabrizio, Cecchetti Guido & C. S.n.c., Manuali Siro, Paradisi Fiorella, Pierini Giuseppe, Mariotti Flavia, C.A.T. Coop. att. turistiche, Rossi Elcide, Meniconi Oliviero; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Trombettoni, con domicilio eletto presso il medesimo in Perugia, piazza Alfani n. 3, contro il comune di Pietralunga, in persona del sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; e nei confronti della provincia di Perugia, in persona del suo presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Minciaroni ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente, in Perugia, piazza Italia n. 11; per l'annullamento: a) dei provvedimenti assunti dal comune di Pietralunga relativi alla determinazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP), e in particolare della delibera consiliare 31 marzo 1989, n. 14, con la quale e' stato disposto di aplicare l'imposta nella misura massima prevista; b) degli atti di controllo e di tutti quelli preordinati e conseguenziali; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della provincia di Perugia; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 17 gennaio 1990 la relazione del cons. Lanfranco Balucani e uditi, altresi', l'avv. C. Calvieri in sostituzione dell'avv. L. Trombettoni per la parte ricorrente e l'avv. M. Minciaroni per la provincia di Perugia; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto; F A T T O Il comune di Pietralunga con delibera consiliare 31 marzo 1989, n. 14 ha stabilito di applicare la imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (I.C.I.A.P.) nella misura massima consentita dalla legge. Avverso la delibera anzidetta i ricorrenti nella loro qualita' di esercenti imprese, arti e professioni nel comune di Pietralunga hanno proposto ricorso giurisdizione deducendo i seguenti motivi di diritto. 1) Violazione dell'art. 2, secondo e terzo comma, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66; eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, equiparazione di casi diseguali. Cio' in quanto il comune ha omesso di individuare, siccome previsto dalla legge, le zone speciali a piu' elevata imposizione, ed ha preferito adottare senza alcuna motivazione un unico metro per le varie zone del comune, il che danneggia i ricorrenti. Inoltre non e' dato comprendere in base a quali criteri il comune abbia stabilito la misura massima di imposizione. 2) Violazione delle vigenti leggi nella finanza locale, eccesso di potere per i motivi illustrati nel precedente punto 1), e in via subordinata illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e seguenti del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, per contrasto con gli artt. 3, 23, 53 e 1238 della Costituzione. Con questo motivo i ricorrenti sostengono che il comune, tenuto conto anche delle caratteristiche geografiche ed economiche, avrebbe dovuto applicare il livello minimo dell'imposta. Sostengono altresi' la illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e seguenti del decreto istitutivo dell'imposta per le seguenti considerazioni: che vengono illogicamente equiparate tra loro professioni con diversa redditivita' in funzione delle superfici a disposizione; che l'imposta agisce su un reddito presunto colpendo la potenziale redditivita' dei luoghi e non la effettiva produzione del reddito; che manca ogni corrispettivo nella configurazione del tributo equiparandovi la situazione di comuni con diversa erogazione di servizi. Per i suesposti motivi i ricorrenti hanno concluso chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, e in via subordinata che siano dichiarate non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate. Si e' costituita in giudizio la provincia di Perugia, la quale ha contestato la fondatezza di tutti i motivi di gravame dedotti, ivi comprese le questioni di legittimita' costituzionale ed ha concluso per la reiezione del ricorso. Alla pubblica udienza del 17 gennaio 1990 il ricorso e' stato trattenuto in decisione. D I R I T T O Aderendo a taluni dei dubbi prospettati da parte ricorrente il collegio ritiene che non sia manifestamente infondata in relazione agli artt. 53 e 3 della Costituzione, la questione di legittimita' degli artt. 1 e 2 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertita in legge 24 aprile 1989, n. 144. E' indubbio che l'impostazione fiscale, per essere compatibile con i principi di uguaglianza e di capacita' contributiva, deve fondarsi su indici concretamente rivelatori di ricchezza o su fatti reali da cui l'esistenza della ricchezza possa desumersi in modo non fittizio. Tali caratteristiche non sembrano riscontrarsi nelle disposizioni con le quali vengono determinati i presupposti, i soggetti passivi e la misura della I.C.I.A.P. Invero gli artt. 1 e 2 del decreto evidenziano una marcata irrazionalita' nella parte in cui, per determinare la misura del tributo, fanno riferimento alla superficie dell'immobile eventualmente utilizzato dal professionista. Invero il pretendere di riferire il reddito derivante dall'esercizio di una impresa, arte o professione, a parametri e ad indici di rilevazione quali la superficie dei locali o la loro ubicazione e' assolutamente arbitrario giacche' tali indici non sono affatto rivelatori di un reddito e percio' della effettiva capacita' contributiva del soggetto obbligato all'imposta. In altri termini, non e' detto che uno studio professionale, o un negozio o un bar di maggiore superficie ritraggano, per cio' solo, maggiori introiti rispetto ad altro locale di minori dimensioni; altri sono i criteri da seguire per diversificare i redditi e con essi i tributi, e derivano da altri fattori, quali la quantita' e qualita' delle clientele, il modo in cui e' organizzata l'attivita', la competenza professionale del titolare, ecc. Appare inoltre irrazionale affidare all'ente impositore la determinazione della misura dell'imposta tra il minimo ed il massimo stabilito nella tabella allegata alla legge, in quanto la (prevedibile) differenza scelta di livello da parte dei diversi comuni e' tale da porre in essere disparita' di trattamento per situazioni analoghe ed omogenee, solo perche' esistenti e operanti in comuni diversi del territorio nazionale. Le dedotte questioni di legittimita' costituzionale, se per un verso non sono manifestamente infondate, si palesano altresi' rilevanti agli effetti del giudizio instaurato davanti al tribunale amministrativo regionale. La eventuale dichiarazione di incostituzionalita' delle norme soprarichiamate condurrebbe infatti alla caducazione dei provvedimenti impugnati e dello stesso potere impositivo attribuito ai comuni con la istituzione della I.C.I.A.P.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 e seguenti della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertita in legge 24 aprile 1989, n. 144, in relazione agli artt. 53 e 3 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso, instaurato con il ricorso in epigrafe; Manda alla segreteria di curare la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri; La stessa segreteria dovra' inoltre comunicare l'ordinanza in parola ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 17 gennaio 1990. Il presidente: ROSA Il consigliere estensore: BALUCANI Il consigliere: MOLLICA 90C1391