N. 726 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio - 27 novembre 1990

                                 N. 726
 Ordinanza   emessa   il   17   gennaio  1990  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 27  novembre  1990)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  dell'Umbria  sul  ricorso  proposto  da Bagiacchi Guido ed
 altri contro il comune di Pietralunga ed altra.
 Tributi  in genere - Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di
 arti e professioni  (I.C.I.A.P.)  -  Capacita'  contributiva  desunta
 dalla  superficie utilizzata per le attivita' produttive anziche' dal
 reddito percepito - Assunto contrasto della normativa impugnata,  che
 pone  una  presunzione  assoluta  di  redditivita', con i principi di
 uguaglianza e di capacita' contributiva, i  quali  impongono  che  il
 prelievo  tributario  debba  avere  causa  giustificatrice  in indici
 concretamente rivelatori della capacita' contributiva.
 (D.L.  2  marzo  1989,  n.  66,  artt. 1 e 2, convertito in legge 24
 aprile 1989, n. 144).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.49 del 12-12-1990 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 590/1989
 proposto da Bagiacchi Guido,  Grassini  Flavio,  Bacinelli  Mariella,
 Ceci  Rosa,  Milli Alido, Bagiacchi Franco, Toscani Fabrizio, Toscani
 Stefano, Toscani Angelo, Suriani Nicola  Giovanni,  2C  di  Camilloni
 Luciana  S.n.c.,  2M di Martinelli Giorgio S.n.c., Procacci Giuseppe,
 Ceci  Riccardo,  Conti  Eugenio,  Procacci  Mario,   Centro   Servizi
 Contabilita'  S.n.c.,  Cipriani  Orazio,  Ruggeri Giuseppe, Bagiacchi
 Giovanna,  Cuccarini  Oraldo,  La  Rocca  S.r.l.,  Fiorucci   Marisa,
 M.a.r.p.r.o.  S.r.l.,  Ortali  &  Zangarelli  S.n.c., Rist. Boschetto
 S.n.c.  di  Petraccaro  M.  &  C.,  Pauselli  Orazio,  Rosati  Bruno,
 Palazzetti  Giuseppe,  Cecchini  Massimo,  Girelli  Maria  Agata, Bar
 L'Incontro di Pascolini & C.  S.n.c.,  Cecchini  &  Gragnola  S.n.c.,
 Ruggeri   Giuseppe,   Duranti  Bruno,  Lilli  Mauro  Giuseppe,  Tassi
 Riccardo, Edilizia Fiurucci S.n.c. di Fiorucci Enrico, Eredi Fiorucci
 Leo,  Ceci  Pacifico,  Milli & Ortali S.n.c. di Milli Yacques, Ortali
 Giovanni, Valcelli Flora, Alpini Manlio,  Luchetti  Francesco,  Tinca
 Aldo,  Grassini  Genoveffa  Maria,  Alpini  Massimiliano & C. S.n.c.,
 Rossi Nella,  Grassini  Rianda,  Bianconi  Domenico,  Coop.  agricola
 "Unicoop",  Carubini  Maurizio,  Carlini  Aldo,  Giombetti  Giuseppe,
 Elledi S.n.c. di  Alloisi  e  Cantarini,  Ventanni  Enrico,  Bartocci
 Fabrizio,  Cecchetti  Guido  &  C.  S.n.c.,  Manuali  Siro,  Paradisi
 Fiorella,  Pierini  Giuseppe,  Mariotti  Flavia,  C.A.T.  Coop.  att.
 turistiche,  Rossi  Elcide,  Meniconi Oliviero; tutti rappresentati e
 difesi dall'avv. Luciano Trombettoni, con domicilio eletto presso  il
 medesimo  in  Perugia,  piazza  Alfani  n.  3,  contro  il  comune di
 Pietralunga, in persona del sindaco pro-tempore,  non  costituito  in
 giudizio;  e nei confronti della provincia di Perugia, in persona del
 suo presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.  Massimo
 Minciaroni  ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente, in
 Perugia, piazza Italia n. 11; per l'annullamento:
       a) dei provvedimenti assunti dal comune di Pietralunga relativi
 alla determinazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese,
 arti   e   professioni  (ICIAP),  e  in  particolare  della  delibera
 consiliare 31 marzo 1989, n. 14, con la quale e'  stato  disposto  di
 aplicare l'imposta nella misura massima prevista;
       b)  degli  atti  di  controllo  e di tutti quelli preordinati e
 conseguenziali;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  della  provincia di
 Perugia;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica udienza del 17 gennaio 1990 la relazione del
 cons. Lanfranco Balucani e uditi, altresi',  l'avv.  C.  Calvieri  in
 sostituzione  dell'avv.  L.  Trombettoni  per  la  parte ricorrente e
 l'avv. M. Minciaroni per la provincia di Perugia;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto;
                               F A T T O
    Il comune di Pietralunga con delibera consiliare 31 marzo 1989, n.
 14 ha stabilito di applicare la imposta comunale per  l'esercizio  di
 imprese,   arti  e  professioni  (I.C.I.A.P.)  nella  misura  massima
 consentita dalla legge.
    Avverso  la delibera anzidetta i ricorrenti nella loro qualita' di
 esercenti imprese, arti e professioni nel comune di Pietralunga hanno
 proposto   ricorso  giurisdizione  deducendo  i  seguenti  motivi  di
 diritto.
    1)  Violazione  dell'art.  2,  secondo  e terzo comma, del d.-l. 2
 marzo 1989, n. 66; eccesso di  potere  per  difetto  di  motivazione,
 difetto di istruttoria, equiparazione di casi diseguali.
    Cio'  in  quanto  il  comune  ha  omesso  di  individuare, siccome
 previsto dalla legge, le zone speciali a piu' elevata imposizione, ed
 ha  preferito adottare senza alcuna motivazione un unico metro per le
 varie zone del comune, il che danneggia i ricorrenti. Inoltre non  e'
 dato comprendere in base a quali criteri il comune abbia stabilito la
 misura massima di imposizione.
    2) Violazione delle vigenti leggi nella finanza locale, eccesso di
 potere per i motivi illustrati nel precedente  punto  1),  e  in  via
 subordinata  illegittimita'  costituzionale  degli artt. 1 e seguenti
 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, per contrasto con gli artt. 3, 23,  53
 e 1238 della Costituzione.
    Con  questo  motivo  i ricorrenti sostengono che il comune, tenuto
 conto anche delle caratteristiche geografiche ed economiche,  avrebbe
 dovuto applicare il livello minimo dell'imposta.
    Sostengono altresi' la illegittimita' costituzionale degli artt. 1
 e seguenti  del  decreto  istitutivo  dell'imposta  per  le  seguenti
 considerazioni:
      che  vengono  illogicamente  equiparate tra loro professioni con
 diversa redditivita' in funzione delle superfici a disposizione;
      che   l'imposta  agisce  su  un  reddito  presunto  colpendo  la
 potenziale redditivita' dei luoghi e non la effettiva produzione  del
 reddito;
      che  manca  ogni  corrispettivo nella configurazione del tributo
 equiparandovi la situazione  di  comuni  con  diversa  erogazione  di
 servizi.
    Per  i  suesposti  motivi  i  ricorrenti  hanno concluso chiedendo
 l'annullamento degli atti impugnati, e in via subordinata  che  siano
 dichiarate  non manifestamente infondate le questioni di legittimita'
 costituzionale sollevate.
    Si  e' costituita in giudizio la provincia di Perugia, la quale ha
 contestato la fondatezza di tutti i motivi di  gravame  dedotti,  ivi
 comprese  le  questioni di legittimita' costituzionale ed ha concluso
 per la reiezione del ricorso.
    Alla  pubblica  udienza  del  17  gennaio 1990 il ricorso e' stato
 trattenuto in decisione.
                             D I R I T T O
    Aderendo  a  taluni  dei  dubbi prospettati da parte ricorrente il
 collegio ritiene che non sia manifestamente  infondata  in  relazione
 agli  artt.  53  e 3 della Costituzione, la questione di legittimita'
 degli artt. 1 e 2 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertita in  legge
 24 aprile 1989, n. 144.
    E' indubbio che l'impostazione fiscale, per essere compatibile con
 i principi di uguaglianza e di capacita' contributiva, deve  fondarsi
 su  indici  concretamente rivelatori di ricchezza o su fatti reali da
 cui l'esistenza della ricchezza possa desumersi in modo non fittizio.
    Tali  caratteristiche non sembrano riscontrarsi nelle disposizioni
 con le quali vengono determinati i presupposti, i soggetti passivi  e
 la misura della I.C.I.A.P.
    Invero  gli  artt.  1  e  2  del  decreto  evidenziano una marcata
 irrazionalita' nella parte in cui,  per  determinare  la  misura  del
 tributo,    fanno    riferimento    alla   superficie   dell'immobile
 eventualmente utilizzato dal professionista.
    Invero   il   pretendere   di   riferire   il   reddito  derivante
 dall'esercizio di una impresa, arte o professione, a parametri  e  ad
 indici  di  rilevazione  quali  la  superficie  dei  locali o la loro
 ubicazione e' assolutamente arbitrario giacche' tali indici non  sono
 affatto  rivelatori di un reddito e percio' della effettiva capacita'
 contributiva del soggetto obbligato all'imposta.
    In  altri termini, non e' detto che uno studio professionale, o un
 negozio o un bar di maggiore superficie ritraggano,  per  cio'  solo,
 maggiori  introiti  rispetto  ad  altro  locale di minori dimensioni;
 altri sono i criteri da seguire per diversificare  i  redditi  e  con
 essi  i  tributi,  e  derivano da altri fattori, quali la quantita' e
 qualita' delle clientele, il modo in cui e' organizzata  l'attivita',
 la competenza professionale del titolare, ecc.
    Appare   inoltre   irrazionale  affidare  all'ente  impositore  la
 determinazione della misura dell'imposta tra il minimo ed il  massimo
 stabilito   nella   tabella   allegata   alla  legge,  in  quanto  la
 (prevedibile) differenza scelta  di  livello  da  parte  dei  diversi
 comuni  e'  tale  da  porre  in  essere disparita' di trattamento per
 situazioni analoghe ed omogenee, solo perche' esistenti e operanti in
 comuni diversi del territorio nazionale.
    Le  dedotte  questioni  di  legittimita' costituzionale, se per un
 verso  non  sono  manifestamente  infondate,  si  palesano   altresi'
 rilevanti  agli  effetti del giudizio instaurato davanti al tribunale
 amministrativo   regionale.    La    eventuale    dichiarazione    di
 incostituzionalita'  delle  norme soprarichiamate condurrebbe infatti
 alla caducazione dei provvedimenti impugnati e  dello  stesso  potere
 impositivo attribuito ai comuni con la istituzione della I.C.I.A.P.
                                P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23  e  seguenti  della  legge
 costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale perche' si pronunci sulla  questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  1  e  2  del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66,
 convertita in legge 24 aprile 1989, n. 144, in relazione  agli  artt.
 53 e 3 della Costituzione;
    Sospende  il  giudizio  in  corso,  instaurato  con  il ricorso in
 epigrafe;
    Manda  alla  segreteria  di  curare  la  notifica  della  presente
 ordinanza alle parti in causa  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    La  stessa  segreteria  dovra'  inoltre  comunicare l'ordinanza in
 parola ai Presidenti del Senato della Repubblica e della  Camera  dei
 deputati.
    Cosi'  deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 17 gennaio
 1990.
                          Il presidente: ROSA
    Il consigliere estensore: BALUCANI
   Il consigliere: MOLLICA
 90C1391