N. 728 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 novembre 1990

                                 N. 728
     Ordinanza emessa il 2 novembre 1990 dal pretore di Torino nel
     procedimento civile vertente tra Ottazzi Renato e E.N.P.A.L.S.
 Previdenza  e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S.
 - Non applicabilita' della normativa  perequativa  stabilita  per  le
 pensioni  corrisposte dall'a.g.o. (art. 5 della legge 15 aprile 1985,
 n. 140) - Ingiustificata  disparita'  di  trattamento  di  situazioni
 analoghe   attesa   l'identita'  di  regolamentazione  e  di  vicende
 dell'a.g.o.  e  dell'E.N.P.A.L.S.   -   Richiamo   all'ordinanza   di
 rimessione n. 602 r.o. 1990 relativa a questione analoga.
 (Legge 14 aprile 1985, n. 140, art. 10).
 (Cost., art. 3).
(GU n.50 del 19-12-1990 )
                               IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva che precede;
    Premesso:
       a) che il signor Renato Ottazzi ha evocato in giudizio l'Enpals
 esponendo di essere titolare di posizione assicurativa presso  l'ente
 stesso e di godere di pensione con decorrenza dal novembre 1976. Egli
 lamenta  che  l'E.N.P.A.L.S.  non  abbia  mai  riconosciuto  ai  suoi
 pensionati  il  diritto agli aumenti del trattamento pensionistico di
 cui all'art. 5 della legge n.  140/1985  nonostante  l'indennita'  di
 normativa   e   di   vicende  dei  regimi  assicurativi  I.N.P.S.  ed
 E.N.P.A.L.S.;
       b)   che   identiche  questioni  erano  gia'  state  sottoposte
 all'esame del Pretore di Torino da  numerosi  altri  assicurati  (con
 ricorso  depositato  in  data 7 ottobre 1988, Salomone Carlo ed altri
 c/E.N.P.A.L.S.,  r.g.l.   n.   14688/1988),   controversia   in   cui
 l'E.N.P.A.L.S.   aveva   sostenuto   l'applicabilita',   nei   propri
 confronti, dell'art. 10 della legge 14 aprile 1985, n.  140,  secondo
 il quale le pensioni erogate dalle forme di previdenza sostitutive ed
 esonerative del regime generale dei lavoratori  dipendenti  avrebbero
 dovuto    essere    rivalutate   mediante   appositi   provvedimenti,
 condizionanti la sussistenza dei relativi diritti degli assicurati  e
 non posti in essere nel caso in esame;
       c)  che  la  domanda proposta dai predetti assicurati era stata
 accolta con sentenza 23 giugno-4 luglio  1989  in  base  ad  un  iter
 logico-argomentativo  che  muoveva  dalla  ricostruzione  del sistema
 normativo regolante l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dello
 spettacolo  gestita  dall'E.N.P.A.L.S. per concludere nel senso della
 identita' rispetto alla normativa concernente l'a.g.o. di  competenza
 dell'I.N.P.S.  L'art. 10 della legge n. 140/1985, quindi, non avrebbe
 potuto   trovare   applicazione   nei   confronti   dell'E.N.P.A.L.S.
 (nonostante  la  sua  formulazione letterale, comprensiva di tutte le
 forme di previdenza sostitutive od esonerative  del  regime  generale
 dei  lavoratori dipendenti) in quanto - storicamente - l'Istituto era
 sempre stato nettamente differenziato  da  tutte  le  altre  gestioni
 sostitutive  od  esonerative  e nei confronti dello stesso era sempre
 stata  prevista  l'estenzione   delle   disposizioni   valevoli   per
 l'I.N.P.S.:  pertanto,  la  norma  relativa alla perequazione avrebbe
 dovuto essere l'art. 5 (formulato  in  maniera  tale  da  consentirne
 l'immediata  applicabilita',  senza  necessita'  della  mediazione di
 ulteriori provvedimenti) e non l'art. 10  della  legge  n.  140/1985,
 cosi' come sostenuto dagli assicurati;
       d)  che a supporto di tali conclusioni erano stati utilizzati i
 seguenti elementi normativi:
       1)  art.  2,  secondo  comma, del d.l.C.p.S. 16 luglio 1947, n.
 708, secondo cui  "L'iscrizione  all'Ente  sostituisce  a  tutti  gli
 effetti l'assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla legge 11
 novembre 1943, n. 138, e successive modificazioni, e  l'assicurazione
 obbligatoria  per  l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui
 al r.d.-l. 14 aprile  1939,  n.  636,  e  successive  modificazioni",
 precisando  che  "Sono  applicabili  all'Ente  tutti  i  benefici,  i
 privilegi ed esenzioni  tributarie  concessi  all'Istituto  nazionale
 della previdenza sociale";
       2) art. 34, primo comma, legge 4 aprile 1952, n. 218: "Le norme
 contenute nella presente  legge  si  applicano  anche  alle  pensioni
 liquidate  o da liquidare dall'Enpals ai propri assicurati...", salve
 le modifiche espressamente previste da detto articolo;
       3) art. 26 della legge 21 luglio 1965, n. 903: "Le disposizioni
 della presente legge riguardanti l'assicurazione per l'invalidita' la
 vecchiai  ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, si estendono, in
 quanto applicabili, alle pensioni liquidate o da liquidare  dell'ente
 nazionale di previdenza per i lavoratori dello spettacolo";
       4)   art.   1   del   d.P.R.   31   dicembre   1971,  n.  1420:
 "L'assicurazione obbligatoria... e' gestita  dall'Ente  nazionale  di
 previdenza  e  di assistenza per i lavoratori dello spettacolo con le
 norme contenute nel decreto legislativo del  capo  provvisorio  dello
 Stato  16  luglio  1947,  n.  708,  con  le  norme  che  disciplinano
 l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
 ed  i  superstiti  di  cui  al  r.d.-l.  4  ottobre  1935, n. 1827, e
 successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  con  le  norme
 introdotte nel presente decreto";
       5)  artt.  12,  secondo  comma  e  16  del  medesimo  d.P.R. n.
 1420/1971.
    Inoltre, a fondamento della citata pronuncia del pretore di Torino
 era stato, altresi', posto il costante  orientamento  della  s.C.  la
 quale  ha sottolineato come gia' la norma istitutiva dell'ente de quo
 (il d.l.C.p.S.  n.  708/1947),  la  quale  prevedeva  la  particolare
 disciplina  da attuarsi con decreti delegati, disponesse altresi' che
 - fin quando tali atti non fossero stati  emanati  -  l'ente  avrebbe
 dovuto   applicare   le   norme   concernenti   l'a.g.o.   a   carico
 dell'I.N.P.S.: tale rinvio, a parere  della  s.C.,  indubbiamente  di
 carattere  generale, e' rimasto operante ed e' di per se' sufficiente
 ad escludere che possa  ritenersi  sussistente  una  qulunque  deroga
 rispetto   alla  normativa  I.N.P.S.  per  le  prestazioni  a  carico
 dell'E.N.P.A.L.S.
    I  richiami  a detta disciplina, contenuti nelle successive leggi,
 poi, lungi dal costituire casi di pretesi limitati  provvedimenti  di
 estensione  di  alcune  norme  dell'a.g.o. integrano, invece, diretta
 applicazione all'E.N.P.A.L.S. delle norme successivamente  in  vigore
 per  l'I.N.P.S. In forza del disposto di cui all'art. 1 del d.P.R. n.
 1720/1971, quindi, "sono percio' applicabili alla forma previdenziale
 dei lavoratori dello spettacolo tutte quelle norme dell'assicurazione
 generale obbligatoria che disciplinano gli istituti previdenziali sui
 quali  si  fonda  il  sistema  assicurativo  generale  dei lavoratori
 dipendenti, dato che tali istituti non trovano  specifica  disciplina
 nella  normativa  particolare del settore di cui al d.-l. n. 708/1947
 ed al d.P.R. n. 1420/1971" (cosi' Cass. 4 dicembre 1984, n. 6366;  in
 tal  senso anche Cass. 12 marzo 1982, n. 1619; Cass. 13 gennaio 1987,
 n. 158; Cass. 16 giugno 1983, n. 415)
       e)  che  nel  corso del giudizio di appello nei confronti della
 suddetta sentenza, il tribunale di  Torino  ha  ritenuto  erronea  la
 ricostruzione di cui si e' appena dato conto, "prospettandosi invece,
 come   la   sola   corretta,   l'interpretazione    che    presuppone
 l'assoggettamento   delle  pensioni  erogate  dall'E.N.P.A.L.S.  alle
 condizioni stabilite dall'art. 10 della legge n.  140/1985,  e  cioe'
 l'adozione per i miglioramenti previsti di separati provvedimenti (da
 emanarsi, sentite le categorie interessate, tenendo conto dei criteri
 previsti  in  materia  dalla specifica normativa della gestione), con
 accollo degli oneri relativi all'Ente previdenziale ed alle categorie
 interessate".
    Il    tribunale    ha,   quindi,   dubitato   della   legittimita'
 costituzionale - con riferimento agli  articoli  3,  36  e  38  della
 Costituzione  - degli articoli 7 e segg. del d.-l. 31 luglio 1987, n.
 317 (conv. in legge 3 ottobre  1987,  n.  398)  nelle  parti  in  cui
 escludono le pensioni a carico dell'E.N.P.A.L.S. dagli aumenti di cui
 agli articoli 5 e 10 della legge n. 140/1985 non  avendo  tali  norme
 trovato   attuazione   ne'   con  il  d.-l.  appena  citato  ne'  con
 provvedimenti successivi, con  la  conseguente  irragionevolezza  del
 mantenimento  per una durata notevole della sperequazione a danno dei
 pensionati dell'E.N.P.A.L.S. ed ha, pertanto, sospeso il giudizio  in
 corso  e  rimesso gli atti alla Corte costituzionale con ordinanza 18
 luglio 1990.
                             O S S E R V A
    Nel  corso  del presente giudizio l'Ottazzi - prendendo atto della
 posizione assunta dal tribunale di Torino nella materia de qua  -  ha
 formulato ulteriori questioni di legittimita' costituzionale.
    Richiamando l'identita' di vicende storico-giuridiche fra I.N.P.S.
 ed E.N.P.A.L.S., egli dubita, infatti, della  legittimita'  dell'art.
 10  della  legge  14  aprile  1985,  n.  140,  in  quanto  la norma -
 nell'interpretazione  del  tribunale  di  Torino  -   esigerebbe   il
 "separato   provvedimento"  anche  nei  casi  di  enti  previdenziali
 sostitutivi che abbiano avuto vicende e regolamentazione identiche  a
 quelle  dell'a.g.o., assoggetando a differente trattamento situazioni
 del tutto uguali, con conseguente violazione, a suo parere, dell'art.
 3 della Costituzione.
    Ritiene  il pretore di non potersi esimere dall'investire la Corte
 costituzionale di tale questione: la stessa e', infatti,  sicuramente
 rilevante (condizionando la soluzione della controversia) e sussiste,
 altresi', il requisito minimale della non manifesta infondatezza.
    Inoltre, anche se sotto un profilo differente, e' gia' pendente il
 giudizio  di  legittimita'  originato  dalla  citata  ordinanza   del
 tribunale  di  Torino  ed  e', pertanto, oportuno che venga esaminata
 anche la questione ora prospettata dall'assicurato, concernente norma
 diversa da quella censurata dal tribunale.
                                P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 e segg. della Costituzione e l'art. 23 della
 legge 23 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 14 aprile  1985,
 n.  140,  per  contrasto con l'art. 3 della Costituzione nei sensi di
 cui in motivazione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e, visto l'art. 295 del c.p.c.;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Si notifichi alle parti in causa.
      Torino, addi' 2 novembre 1990
                           Il pretore: GROSSO

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