N. 728 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 novembre 1990
N. 728 Ordinanza emessa il 2 novembre 1990 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Ottazzi Renato e E.N.P.A.L.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S. - Non applicabilita' della normativa perequativa stabilita per le pensioni corrisposte dall'a.g.o. (art. 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140) - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe attesa l'identita' di regolamentazione e di vicende dell'a.g.o. e dell'E.N.P.A.L.S. - Richiamo all'ordinanza di rimessione n. 602 r.o. 1990 relativa a questione analoga. (Legge 14 aprile 1985, n. 140, art. 10). (Cost., art. 3).(GU n.50 del 19-12-1990 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede; Premesso: a) che il signor Renato Ottazzi ha evocato in giudizio l'Enpals esponendo di essere titolare di posizione assicurativa presso l'ente stesso e di godere di pensione con decorrenza dal novembre 1976. Egli lamenta che l'E.N.P.A.L.S. non abbia mai riconosciuto ai suoi pensionati il diritto agli aumenti del trattamento pensionistico di cui all'art. 5 della legge n. 140/1985 nonostante l'indennita' di normativa e di vicende dei regimi assicurativi I.N.P.S. ed E.N.P.A.L.S.; b) che identiche questioni erano gia' state sottoposte all'esame del Pretore di Torino da numerosi altri assicurati (con ricorso depositato in data 7 ottobre 1988, Salomone Carlo ed altri c/E.N.P.A.L.S., r.g.l. n. 14688/1988), controversia in cui l'E.N.P.A.L.S. aveva sostenuto l'applicabilita', nei propri confronti, dell'art. 10 della legge 14 aprile 1985, n. 140, secondo il quale le pensioni erogate dalle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti avrebbero dovuto essere rivalutate mediante appositi provvedimenti, condizionanti la sussistenza dei relativi diritti degli assicurati e non posti in essere nel caso in esame; c) che la domanda proposta dai predetti assicurati era stata accolta con sentenza 23 giugno-4 luglio 1989 in base ad un iter logico-argomentativo che muoveva dalla ricostruzione del sistema normativo regolante l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dello spettacolo gestita dall'E.N.P.A.L.S. per concludere nel senso della identita' rispetto alla normativa concernente l'a.g.o. di competenza dell'I.N.P.S. L'art. 10 della legge n. 140/1985, quindi, non avrebbe potuto trovare applicazione nei confronti dell'E.N.P.A.L.S. (nonostante la sua formulazione letterale, comprensiva di tutte le forme di previdenza sostitutive od esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti) in quanto - storicamente - l'Istituto era sempre stato nettamente differenziato da tutte le altre gestioni sostitutive od esonerative e nei confronti dello stesso era sempre stata prevista l'estenzione delle disposizioni valevoli per l'I.N.P.S.: pertanto, la norma relativa alla perequazione avrebbe dovuto essere l'art. 5 (formulato in maniera tale da consentirne l'immediata applicabilita', senza necessita' della mediazione di ulteriori provvedimenti) e non l'art. 10 della legge n. 140/1985, cosi' come sostenuto dagli assicurati; d) che a supporto di tali conclusioni erano stati utilizzati i seguenti elementi normativi: 1) art. 2, secondo comma, del d.l.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, secondo cui "L'iscrizione all'Ente sostituisce a tutti gli effetti l'assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla legge 11 novembre 1943, n. 138, e successive modificazioni, e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui al r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni", precisando che "Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, i privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale"; 2) art. 34, primo comma, legge 4 aprile 1952, n. 218: "Le norme contenute nella presente legge si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidare dall'Enpals ai propri assicurati...", salve le modifiche espressamente previste da detto articolo; 3) art. 26 della legge 21 luglio 1965, n. 903: "Le disposizioni della presente legge riguardanti l'assicurazione per l'invalidita' la vecchiai ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, si estendono, in quanto applicabili, alle pensioni liquidate o da liquidare dell'ente nazionale di previdenza per i lavoratori dello spettacolo"; 4) art. 1 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420: "L'assicurazione obbligatoria... e' gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo con le norme contenute nel decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con le norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui al r.d.-l. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con le norme introdotte nel presente decreto"; 5) artt. 12, secondo comma e 16 del medesimo d.P.R. n. 1420/1971. Inoltre, a fondamento della citata pronuncia del pretore di Torino era stato, altresi', posto il costante orientamento della s.C. la quale ha sottolineato come gia' la norma istitutiva dell'ente de quo (il d.l.C.p.S. n. 708/1947), la quale prevedeva la particolare disciplina da attuarsi con decreti delegati, disponesse altresi' che - fin quando tali atti non fossero stati emanati - l'ente avrebbe dovuto applicare le norme concernenti l'a.g.o. a carico dell'I.N.P.S.: tale rinvio, a parere della s.C., indubbiamente di carattere generale, e' rimasto operante ed e' di per se' sufficiente ad escludere che possa ritenersi sussistente una qulunque deroga rispetto alla normativa I.N.P.S. per le prestazioni a carico dell'E.N.P.A.L.S. I richiami a detta disciplina, contenuti nelle successive leggi, poi, lungi dal costituire casi di pretesi limitati provvedimenti di estensione di alcune norme dell'a.g.o. integrano, invece, diretta applicazione all'E.N.P.A.L.S. delle norme successivamente in vigore per l'I.N.P.S. In forza del disposto di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 1720/1971, quindi, "sono percio' applicabili alla forma previdenziale dei lavoratori dello spettacolo tutte quelle norme dell'assicurazione generale obbligatoria che disciplinano gli istituti previdenziali sui quali si fonda il sistema assicurativo generale dei lavoratori dipendenti, dato che tali istituti non trovano specifica disciplina nella normativa particolare del settore di cui al d.-l. n. 708/1947 ed al d.P.R. n. 1420/1971" (cosi' Cass. 4 dicembre 1984, n. 6366; in tal senso anche Cass. 12 marzo 1982, n. 1619; Cass. 13 gennaio 1987, n. 158; Cass. 16 giugno 1983, n. 415) e) che nel corso del giudizio di appello nei confronti della suddetta sentenza, il tribunale di Torino ha ritenuto erronea la ricostruzione di cui si e' appena dato conto, "prospettandosi invece, come la sola corretta, l'interpretazione che presuppone l'assoggettamento delle pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S. alle condizioni stabilite dall'art. 10 della legge n. 140/1985, e cioe' l'adozione per i miglioramenti previsti di separati provvedimenti (da emanarsi, sentite le categorie interessate, tenendo conto dei criteri previsti in materia dalla specifica normativa della gestione), con accollo degli oneri relativi all'Ente previdenziale ed alle categorie interessate". Il tribunale ha, quindi, dubitato della legittimita' costituzionale - con riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione - degli articoli 7 e segg. del d.-l. 31 luglio 1987, n. 317 (conv. in legge 3 ottobre 1987, n. 398) nelle parti in cui escludono le pensioni a carico dell'E.N.P.A.L.S. dagli aumenti di cui agli articoli 5 e 10 della legge n. 140/1985 non avendo tali norme trovato attuazione ne' con il d.-l. appena citato ne' con provvedimenti successivi, con la conseguente irragionevolezza del mantenimento per una durata notevole della sperequazione a danno dei pensionati dell'E.N.P.A.L.S. ed ha, pertanto, sospeso il giudizio in corso e rimesso gli atti alla Corte costituzionale con ordinanza 18 luglio 1990. O S S E R V A Nel corso del presente giudizio l'Ottazzi - prendendo atto della posizione assunta dal tribunale di Torino nella materia de qua - ha formulato ulteriori questioni di legittimita' costituzionale. Richiamando l'identita' di vicende storico-giuridiche fra I.N.P.S. ed E.N.P.A.L.S., egli dubita, infatti, della legittimita' dell'art. 10 della legge 14 aprile 1985, n. 140, in quanto la norma - nell'interpretazione del tribunale di Torino - esigerebbe il "separato provvedimento" anche nei casi di enti previdenziali sostitutivi che abbiano avuto vicende e regolamentazione identiche a quelle dell'a.g.o., assoggetando a differente trattamento situazioni del tutto uguali, con conseguente violazione, a suo parere, dell'art. 3 della Costituzione. Ritiene il pretore di non potersi esimere dall'investire la Corte costituzionale di tale questione: la stessa e', infatti, sicuramente rilevante (condizionando la soluzione della controversia) e sussiste, altresi', il requisito minimale della non manifesta infondatezza. Inoltre, anche se sotto un profilo differente, e' gia' pendente il giudizio di legittimita' originato dalla citata ordinanza del tribunale di Torino ed e', pertanto, oportuno che venga esaminata anche la questione ora prospettata dall'assicurato, concernente norma diversa da quella censurata dal tribunale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e l'art. 23 della legge 23 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 14 aprile 1985, n. 140, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, visto l'art. 295 del c.p.c.; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Si notifichi alle parti in causa. Torino, addi' 2 novembre 1990 Il pretore: GROSSO 90C1393