N. 732 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio - 4 dicembre 1990

                                 N. 732
        Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 (pervenuta alla Corte
     costituzionale il 4 dicembre 1990) dal Tribunale di Milano nel
    procedimento civile vertente tra la S.p.a. Esselunga e Massafra
                            Palmira ed altro
 Lavoro  (Rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio -
 Esclusione,   senza   limiti    temporali,    della    computabilita'
 dell'indennita'  di  contingenza  sulla  quattordicesima mensilita' -
 Ingiustificato  deteriore  trattamento  dei  lavoratori  del  settore
 commercio  rispetto  ai  lavoratori del settore industria per i quali
 non  e'  stata  prevista  tale  esclusione  (con   riferimento   alla
 tredicesima  mensilita') - Incidenza sul principio della retribuzione
 proporzionata e sufficiente.
 (D.L.   1   febbraio   1977,   n.   12,  art.  2,  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.50 del 19-12-1990 )
                              IL TRIBUNALE
                          CONSIDERATO IN FATTO
    Con  distinti  ricorsi  al  pretore  di  Milano, i signori Palmira
 Massafra  e  Guido  Caci,  dipendenti   della   societa'   Esselunga,
 esponevano  che il datore di lavoro aveva riconosciuto utile, ai fini
 della maturazione degli scatti di anzianita',  soltanto  l'anzianita'
 di servizio maturata dopo il compimento del ventunesimo anno di eta',
 in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  contratto  collettivo  del
 settore;   denunziando  la  nullita'  della  clausola  collettiva  di
 riferimento per  contrasto  con  il  principio  inderogabile  di  cui
 all'art.  37 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza
 della Corte di cassazione, chiedevano  che  venisse  riconosciuto  il
 loro  diritto  alla  maturazione  degli  scatti  sin  dalla  data  di
 assunzione, con condanna del datore  di  lavoro  al  pagamento  delle
 relative differenze di retribuzione, debitamente quantificate.
    Si  costituiva  la  societa'  convenuta  contestando  la domanda e
 spiegando domanda riconvenzionale per la ripetizione  dell'indennita'
 di contingenza sulla quattordicesima mensilita'.
    Con  la  sentenza n. 1130 del 21 maggio 1988 il pretore accoglieva
 il ricorso considerando nulla la clausola  del  contratto  collettivo
 applicata dal datore di lavoro; rigettava la domanda riconvenzionale,
 sulla base della considerazione di fondo secondo cui la norma di  cui
 all'art.  2  del  d.-l.  1ยบ  febbraio  1977,  n.  12,  convertito con
 modifiche  nella  legge  31  marzo  1977,  n.  91,  non  deve  essere
 interpretata  come  inderogabilmente  impeditiva  del  computo  della
 contingenza nella quattordicesima mensilita'.
    Avverso  la  sentenza  interpone  appello  la  societa'  Esselunga
 insistendo nelle tesi e domande di prime cure,  sia  in  merito  alla
 decorrenza  degli  scatti e sia in merito al divieto di computo della
 contingenza sulla quattordicesima mensilita'.
    Gli appellati hanno chiesto la conferma della sentenza.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 731/1990).
 90C1397