N. 732 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio - 4 dicembre 1990
N. 732 Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 dicembre 1990) dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Esselunga e Massafra Palmira ed altro Lavoro (Rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilita' dell'indennita' di contingenza sulla quattordicesima mensilita' - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non e' stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilita') - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente. (D.L. 1 febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.50 del 19-12-1990 )
IL TRIBUNALE CONSIDERATO IN FATTO Con distinti ricorsi al pretore di Milano, i signori Palmira Massafra e Guido Caci, dipendenti della societa' Esselunga, esponevano che il datore di lavoro aveva riconosciuto utile, ai fini della maturazione degli scatti di anzianita', soltanto l'anzianita' di servizio maturata dopo il compimento del ventunesimo anno di eta', in conformita' a quanto previsto dal contratto collettivo del settore; denunziando la nullita' della clausola collettiva di riferimento per contrasto con il principio inderogabile di cui all'art. 37 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, chiedevano che venisse riconosciuto il loro diritto alla maturazione degli scatti sin dalla data di assunzione, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze di retribuzione, debitamente quantificate. Si costituiva la societa' convenuta contestando la domanda e spiegando domanda riconvenzionale per la ripetizione dell'indennita' di contingenza sulla quattordicesima mensilita'. Con la sentenza n. 1130 del 21 maggio 1988 il pretore accoglieva il ricorso considerando nulla la clausola del contratto collettivo applicata dal datore di lavoro; rigettava la domanda riconvenzionale, sulla base della considerazione di fondo secondo cui la norma di cui all'art. 2 del d.-l. 1ยบ febbraio 1977, n. 12, convertito con modifiche nella legge 31 marzo 1977, n. 91, non deve essere interpretata come inderogabilmente impeditiva del computo della contingenza nella quattordicesima mensilita'. Avverso la sentenza interpone appello la societa' Esselunga insistendo nelle tesi e domande di prime cure, sia in merito alla decorrenza degli scatti e sia in merito al divieto di computo della contingenza sulla quattordicesima mensilita'. Gli appellati hanno chiesto la conferma della sentenza.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 731/1990). 90C1397