N. 735 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 1990
N. 735 Ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Bo'hme Ingo Reati militari - Mancanza alla chiamata - Intervenuta incorporazione del militare imputato o condannato - Mancata previsione della estinzione del reato o della cessazione degli effetti penali della condanna, cosi' come previsto dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche, per gli imputati o condannati del reato di rifiuto del servizio militare che abbiano presentato domanda per prestare servizio civile o militare non armato - Irragionevolezza - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 409/1989, che ha equiparato quoad poenam le due ipotesi di reato. (C.P.M.P., art. 151). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.50 del 19-12-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Bo'hme Ingo, nato il 9 febbraio 1970 a Bolzano, atto di nascita n. 341-I-A/70, residente a Terlano, via Steindl n. 48 (ma di fatto senza fissa dimora), incensurato, celibe, alfabeta, recluta appartenente al battaglione alpini "Edolo" in Merano, imputato di reato di "mancanza alla chiamata" (art. 151 del c.p.m.p.) perche', chiamato alle armi, con pubblico manifesto e cartolina precetto ritualmente notificata, per adempiere al servizio militare di leva, senza giusto motivo ometteva di presentarsi al battaglione alpini "Edolo" di Merano alla prescritta data dell'11 luglio 1990 rimanendo arbitrariamente assente per oltre cinque giorni consecutivi e fino al successivo 30 luglio, quando si presentava al sopra menzionato ente di destinazione. O S S E R V A All'odierna udienza preliminare le parti hanno chiesto, ex artt. 444 e segg. del c.p.p., l'applicazione della pena di mesi due r.m. con benefici, ma questo giudice non ha aderito a detta richiesta per le ragioni di seguito esposte. Con sentenza n. 409/1989 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 722, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di anni due anziche' in quella di mesi sei, e nella massima di anni quattro anziche' in quella di anni due, cosi' come previsto per il reato di cui all'art. 151 del cod. mil. pace. L'iter argomentativo seguito dai giudici della Consulta e', in sintesi, il seguente: poiche' "i comportamenti previsti dalle due ipotesi criminose ledono, con le modalita' analoghe, lo stesso bene giuridico (...) e che e' identico il rimprovero di colpevolezza che si muove ai soggetti attivi dei due delitti", altrettanto identico deve essere il trattamento sanzionatorio. Attesa quindi la sostanziale omogeneita' delle fattispecie di cui agli artt. 8, secondo comma, della legge n. 772/1972 e 151 del c.p.m.p., cosi' come statuita dalla Corte quando afferma, nella suindicata sentenza, che "... non puo' non sottolinearsi la lesione, con analoghe modalita' oggettive, da parte di entrambi i fatti delittuosi, di uno stesso bene giuridico", questo giudice dubita della legittimita' costituzionale della norma contenuta nel codice militare di pace laddove non prevede per gli imputati o condannati per il reato di mancanza alla chiamata la medesima disciplina prevista dal quinto e settimo comma dell'art. 8 della legge cit. Poiche', secondo le indicazioni dell'Alta Corte, detta disciplina dimostra l'interesse dello Stato al "recupero" ed alla "rieducazione" del reo, non sembra a questo giudicante rispondere al criterio di uguaglianza la mancata analoga disciplina per i mancanti alla chiamata che hanno dato sicuro segno di ravvedimento, e cioe' quegli imputati o condannati ai sensi dell'art. 151 del c.p.m.p. che risultino incorporati. Infatti, nella situazione normativa venutasi a creare dopo la citata sentenza n. 409/1989, la mancata previsione, nell'art. 151 del c.p.m.p., dell'estinzione del reato o della cessazione degli effetti penali della condanna conseguenti all'incorporazione, appare in contrasto sia con l'art. 3 della Costituzione, per il diverso trattamento riservato a situazioni analoghe (ed il cui sostanziale distinguo, giustificativo di una diversa disciplina, non potrebbe certo rinvenirsi nella diversita' delle motivazioni che determinano gli obiettori rispetto ai mancanti alla chiamata, in quanto sarebbe veramente iniquo se il legislatore valutasse con maggiore benevolenza chi si sottrae al "Sacro dovere" di cui all'art. 52 della Costituzione per convinzioni attinenti ad un ideale filosofico o religioso, rispetto a chi versa in situazione anti-giuridica perche' costretto da necessita' piu' cogenti, ed il piu' delle volte umanamente comprensibili - emigrazione, penose situazioni famigliari, basso livello culturale e scolare che non consente di attivare gli strumenti offerti dalla legislazione per ottenere la dispensa, ecc. -), sia con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto risulta di palmare evidenza che il mancante alla chiamata gia' incorporato, ha gia' fornito sicuro segno di ravvedimento. Infine, poiche' con sentenza 22 ottobre 1990, n. 469, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 377 del c.p.m.p., e' ora possibile aversi una pluralita' di condanne anche per i mancanti alla chiamata, per cui risponderebbe a criterio di uguaglianza che anche a costoro, cosi' come previsto per gli obiettori dall'art. 8, quinto e settimo comma, della legge n. 772/72, venga concesso l'incentivo al "ravvedimento", consistente nel vedere estinto il reato o cessati gli effetti della condanna, nel caso di incorporazione. Cio' premesso, e cosi' prospettata, la questione appare rilevante ai fini del processo in esame, trattandosi di imputato di mancanza alla chiamata gia' in servizio militare di leva (incorporato il 30 luglio 1990, f. 6 atti), e non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 151 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la medesima disciplina di cui all'art. 8, quinto e settimo comma, della legge n. 772/1972, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695/1974, e cioe' estinzione del reato o la cessazione degli effetti penali della condanna qualora l'imputato risulti gia' incorporato per prestare il servizio militare di leva; Ordina la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Verona, addi' 7 novembre 1990 Il giudice per le indagini preliminari: ANTONELLI 90C1400