N. 740 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 ottobre 1990
N. 740 Ordinanza emessa il 10 ottobre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Spaengler Hans ed altro c/ufficio del registro di Verbania Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Componenti Facolta' per i dipendenti statali di assentarsi dal servizio senza autorizzazione per l'espletamento del mandato - Omessa previsione - Richiesta di riesame di questione gia' decisa dalla Corte Impugnativa anche della norma sulla quale le autorita' amministrative fondano la necessita' dell'autorizzazione Violazione del principio di indipendenza dei giudici. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739; r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 8, primo comma). (Cost., art. 108).(GU n.50 del 19-12-1990 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Spaengler Hans Max e Hoch Edeltraut, elettivamente domiciliati in Stresa presso lo studio del rag. U. Gallo, via Ottolini, 2, avverso avviso di ingiunzione emesso dall'ufficio del registro di Verbania; Letti gli atti; Sentito il sig. Walter Migliarini per l'ufficio del registro di Verbania; Udito il relatore Mario Piscitello; RITENUTO IN FATTO Spaengler Hans Max e Hoch Edeltraut, elettivamente domiciliati in Stresa, via Ottolini, 2, presso lo studio del rag. Umerto Gallo, il 9 novembre 1989 proponeva ricorso contro l'avviso di ingiunzione, emesso dall'ufficio del registro di Verbania e notificato il 19 ottobre 1989, contenente l'ordine di pagare L. 9.941.000 per imposte complementari Invim, registro e accessori relativi all'atto di compravendita, registrato il 23 dicembre 1985 al n. 910, con il quale gli anzidetti ricorrenti avevano acquistato un appartamento in Baveno. I ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'impugnato avviso di ingiunzione in quanto fondato su un precedente avviso di liquidazione - attualmente all'esame della commissione tributaria di secondo grado di Novara - a sua volta fondato su un avviso di accertamento di maggior valore, non notificato agli attuali ricorrenti. L'ufficio registro di Verbania presentava deduzioni scritte con le quali chiedeva il rigetto del ricorso. La decisione del ricorso deve essere preceduta, a parere di questo collegio, da un giudizio di legittimita' costituzionale. L'attivita' e il funzionamento di molte commissioni tributarie e, in particolare, di questa commissione e di questo collegio dipendono da autorita' estranee alla giurisdizione. Uno dei componenti di questo collegio e', infatti, dipendente dello Stato (professore di discipline giuridiche ed economiche presso un istituto tecnico commerciale) e puo' svolgere le funzioni di giudice tributario se e quando viene autorizzato da un preside, quindi da un'autorita' estranea alla giurisdizione. I dipendenti dello Stato, componenti di commissione tributaria, in base alla nota n. 8017/1z0.0.337 del 31 marzo 1988 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per la funzione pubblica, debbono essere autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario per l'espletamento del mandato, in quanto per l'art. 8 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516 - tuttora in vigore anche secondo la nota anzidetta - la carica di componente di commissione tributaria costituisce ufficio pubblico ed e' obbligatoria. Questa commissione ha gia' sollevato questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, in relazione all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, in quanto la citata normativa non prevede che i dipendenti dello Stato, componenti di commissione tributaria, possano assentarsi dal servizio, senza autorizzazione, per il tempo necessario per l'espletamento del mandato. La Corte costituzionale, con una pronuncia che avrebbe potuto chiudere definitivamente la questione "autorizzazione-indipendenza", se le autorita' amministrative avessero recepito le indicazioni della Corte, ha ritenuto la questione "infondata" perche' l'"autorizzazione" de qua e' un atto dovuto e, pertanto, non potrebbe in alcun modo compromettere il principio di indipendenza (ordinanza n. 581/1989). La questione e' stata subito riproposta all'esame della Corte perche' alcune autorita' amministrative - pur dopo la citata pronuncia - ritenevano (e ritengono) di poter determinare e limitare, peraltro, senza alcun elemento di giudizio (ad es. numero dei ricorsi, difficolta' delle questioni da decidere e da motivare, adempimenti istruttori etc.), il "tempo necessario per l'espletamento del mandato dei giudici tributari". La Corte costituzionale, per la seconda volta, ha emesso una pronuncia di "manifesta infondatezza" "non essendovi, nelle impugnate norme sul contenzioso tributario, alcuna disposizione di legge che preveda la censurata 'autorizzazione'" da parte di autorita' amministrative nei confronti dei giudici tributari" (ordinanza n. 397/1990). Questo collegio deve sommessamente osservare ed evidenziare che l'ordinanza con la quale veniva riproposta la questione di legittimita' costituzionale (ordinanza n. 269, Gazzetta Ufficiale n. 21/1990) non lamentava che l'impugnato decreto sul contenzioso tributario prevedesse la necessita' di tale "autorizzazione", ma esattamente l'opposto, e cioe' che le citate norme non prevedessero la possibilita' di assentarsi senza autorizzazione. Il secondo comma dell'art. 108 della Costituzione dispone che siano le leggi ad assicurare l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e, quindi, secondo il modesto parere di questo collegio, bisognerebbe esaminare se le leggi vigenti garantiscono o meno l'indipendenza. L'"autorizzazione" per i dipendenti dello Stato, componenti di commissione tributaria non e' prevista da alcuna norma, ma discende, direttamente ed implicitamente, dalle norme regolanti il pubblico impiego. Il dipendente pubblico, infatti, ha precisi doveri e, tra questi, il rispetto dell'orario di ufficio (artt. 13 e 14 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). Da tale dovere discnde la necessita' di giustificare le assenze imprevedibili (malattie etc.) e di richiedere preventivamente l'autorizzazione ad assentarsi dall'ufficio per uno dei possibili motivi specificamente previsti (aspettative, congedi, permessi etc.), fra i quali, pero', non e' compreso l'adempimento delle funzioni di giudice tributario. Questo collegio, con queste nuove argomentazioni, ritiene di dover sollevare per la terza volta la stessa questione di legittimita', memore della questione concernente la pubblicita' delle udienze che, in seguito ad un'ordinanza di questa commissione, e' stata positivamente risolta dopo due pronunce di "manifesta infondatezza" (sentenza n. 50/1989). La Corte costituzionale, nella sua ordinanza n. 397 del 12/31 luglio 1990, ha affermato, lasciando chiaramente intendere il suo orientamento, che "ove sussistono... possibili comportamenti diversi (e cioe' comportamenti di autorita' amministrative che ritengono di poter determinare il 'tempo necessario' all'attivita' dei giudici tributari) non spetta a questa Corte censurarli, se non venga denunciata l'illegittimita' costituzionale delle altre norme di legge, sulle quali i provvedimenti relativi possano risultare eventualmente fondati". Questo collegio, constatata non senza soddisfazione la chiara indicazione della Corte costituzionale, solleva quindi questione di legittimita' costituzionale anche dell'art. 8 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, sul quale le autorita' amministrative fondano le autorizzazioni per i dipendenti dello Stato, componenti di commissione tributarie (ved. Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per la funzione pubblica, del 31 marzo 1988, n. 8017/10.0.337),per violazione dell'art. 108, secondo comma, della Costituzione, in quanto il citato art. 8 non prevede che i dipendenti dello Stato, componenti di commissione tributaria, possano assentarsi dal servizio, senza autorizzazione, per il tempo necessario - determinato dal presidente del collegio giudicante - per l'espletamento del mandato. Nel caso in esame, la presente questione di legittimita' assume concreta rilevanza in quanto questo collegio, in considerazione della complessita' della controversia, ritiene di non poter decidere il ricorso "subito dopo la discussione", ma di dover, in applicazione dell'art. 20, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 "rinviare la decisione di non oltre trenta giorni" e quindi di fissare ad altro giorno la prosecuzione della camera di consiglio, il cui svolgimento, pero', potrebbe essere impedito da un'autorita' estranea alla giurisdizione e, comunque, non dovrebbe dipendere da un'autorita' estranea alla giurisdizione. Le suddette questioni, per le argomentazioni esposte, a parere di questo collegio, sono "non manifestamente infondate" ed anche "rilevanti" ai fini della decisione del ricorso in quanto concernono la composizione dell'organo giudicante e la prosecuzione della camera di consiglio.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara, d'ufficio "non manifestamente infondata" la questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, in quanto non prevede che i dipedenti dello Stato, componenti di commissione tributaria, possano assentarsi dal servizio, senza autorizzazione, per il tempo necessario - determinato dal presidente del collegio giudicante - per l'espletamento del mandato, in relazione all'art. 108, secondo comma, della Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione; Dichiara, d'ufficio "non manifestamente infondata" la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, sul quale le autorita' amministrative fondano i provvedimenti di autorizzazione ad assentarsi dal servizio per i dipendenti dello Stato, componenti di commissione tributaria, in relazione all'art. 108, secondo comma, della Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione; Sospende il procedimento in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata ai ricorrenti e all'ufficio del registro di Verbania e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verbania, addi' 10 ottobre 1990 Il presidente: PISCITELLO 90C1405