N. 742 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 1988- 6 dicembre 1990

                                 N. 742
        Ordinanza emessa il 7 luglio 1988 (pervenuta alla Corte
    costituzionale il 6 dicembre 1990) dal tribunale di Grosseto nel
    procedimento civile vertente tra l'amministrazione delle finanze
    dello Stato - ufficio I.V.A. di Grosseto e fallimento VE.I.COM.
                                 S.p.a.
 Tributi in genere - Legge di delega per la riforma tributaria - Norme
 concernenti il  sistema  sanzionatorio  -  Omessa  determinazione  di
 principi   e   criteri   direttivi   (principi   fondamentali   della
 responsabilita'  personale  per  illecito  tributario;   criteri   di
 coordinamento  con  altre leggi vigenti e specificamente con la legge
 fallimentare)  impliciti  nella  direttiva  espressa  del  fine   del
 "perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative".
 Questione  subordinata:  imposta  sul valore aggiunto (I.V.A.) - Pene
 pecuniarie per le relative violazioni - Natura di obbligazione civile
 (come   riconosciuto   dalla   giurisprudenza   della  Cassazione)  e
 conseguente  nascita  della  stessa   e   del   correlativo   credito
 dell'Amministrazione  finanziaria  fin dal momento della violazione -
 Contrasto con il su menzionato principio della stessa legge di delega
 per  la  riforma  tributaria, che presuppone la natura amministrativa
 delle pene suddette, e con quello, enunciato  anche  dalla  legge  24
 novembre   1981,   n.   689  (modifiche  al  sistema  penale),  della
 responsabilita' personale per ogni tipo di illecito, in base ai quali
 il   credito   dell'amministrazione  per  le  violazioni  finanziarie
 dovrebbe ritenersi sorto solo  al  momento  della  irrogazione  della
 sanzione  -  Conseguente incidenza sull'ammissione di tale credito al
 passivo fallimentare, e quindi, di riflesso,  anche  sui  poteri  del
 curatore  in  ordine  alla  difesa del patrimonio del fallito, quando
 (come nel caso di specie) la violazione finanziaria sia precedente  e
 l'accertamento   sia,   invece,  successivo,  alla  dichiarazione  di
 fallimento.
 (Legge  9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, secondo comma, n. 11; d.P.R.
 26 ottobre 1972, n. 633, art. 75).
 (Cost., artt. 24 e 76).
(GU n.50 del 19-12-1990 )
                              IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa di primo grado,
 iscritta al n. 1842 del ruolo generale contenzioso  per  l'anno  1986
 promossa  dall'amministrazione  delle  finanze  dello Stato - ufficio
 I.V.A. - Grosseto, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentata
 e  difesa ex lege dell'avvocatura dello Stato - distretto di Firenze,
 per legge domiciliataria, e rappresentata altresi' dall'avv. Raffaele
 De  Luca  del  Foro  di  Grosseto per delega in data 20 gennaio 1988,
 attrice, contro il  fallimento  di  S.p.a.  VE.I.COM.,  con  sede  in
 Grosseto,   in   persona   del   curatore   dott.   Alberto   Marchi,
 convenuto-contumace, avente ad  oggetto:   dichiarazione  tardiva  di
 credito.
                         SVOLGIMENTO DEL FATTO
    Con  ricorso  depositato  in  cancelleria  il di' 11 ottobre 1986,
 l'amministrazione  delle  finanze  dello  Stato,  ufficio  I.V.A.  di
 Grosseto,   in   persona   del   direttore   pro-tempore,  dichiarava
 tardivamente un proprio credito di L. 86.000.000 per pena  pecuniaria
 e  ne  chiedeva  l'ammissione  al passivo del fallimento di Soc.p.az.
 VE.I.COM., fallimento dichiarato con  sentenza  31  gennaio  1985  di
 questo  tribunale,  in  forza di avviso di irrogazione di sanzione n.
 7687, notificato al curatore il 10 settembre 1986 e non impugnato.
    Il  ricorso,  col  pedissequo  decreto del giudice delegato per la
 comparizione delle parti, veniva  notificato  al  curatore  che  alla
 prima  udienza  si  opponeva  all'ammissione  del credito ritenendolo
 sorto col provvedimento di irrogazione e percio' posteriormente  alla
 dichiarazione di fallimento.
    Con comparsa depositata il 30 gennaio 1988 l'amministrazione delle
 finanze, in  persona  del  Ministro  pro-tempore,  si  costituiva  in
 giudizio  ed  insisteva  per  l'ammissione  del  credito  che,  a suo
 giudizio, confortato da una  lunga  e  costante  giurisprudenza,  era
 invece di carattere concorsuale perche' sorto con la violazione della
 norma finanziaria e, percio', anteriormente al fallimento.
    La  curatela  fallimentare  non  si costituiva e veniva, pertanto,
 dichiarata contumace.
    La   questione   veniva   rimessa  per  la  decisione  all'udienza
 collegiale del 7 luglio 1988.
                         MOTIVI DELLA DECISIONE
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 741/1990).
 90C1407