N. 743 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 1988- 6 dicembre 1990
N. 743 Ordinanza emessa il 7 luglio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 dicembre 1990) dal tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra l'amministrazione delle finanze dello Stato - ufficio I.V.A. di Grosseto e fallimento S.r.l. C.I.B. Tributi in genere - Legge di delega per la riforma tributaria - Norme concernenti il sistema sanzionatorio - Omessa determinazione di principi e criteri direttivi (principi fondamentali della responsabilita' personale per illecito tributario; criteri di coordinamento con altre leggi vigenti e specificamente con la legge fallimentare) impliciti nella direttiva espressa del fine del "perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative". Questione subordinata: imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Pene pecuniarie per le relative violazioni - Natura di obbligazione civile (come riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione) e conseguente nascita della stessa e del correlativo credito dell'Amministrazione finanziaria fin dal momento della violazione - Contrasto con il su menzionato principio della stessa legge di delega per la riforma tributaria, che presuppone la natura amministrativa delle pene suddette, e con quello, enunciato anche dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), della responsabilita' personale per ogni tipo di illecito, in base ai quali il credito dell'amministrazione per le violazioni finanziarie dovrebbe ritenersi sorto solo al momento della irrogazione della sanzione - Conseguente incidenza sull'ammissione di tale credito al passivo fallimentare, e quindi, di riflesso, anche sui poteri del curatore in ordine alla difesa del patrimonio del fallito, quando (come nel caso di specie) la violazione finanziaria sia precedente e l'accertamento sia, invece, successivo, alla dichiarazione di fallimento. (Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, secondo comma, n. 11; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 75). (Cost., artt. 24 e 76).(GU n.50 del 19-12-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di primo grado, iscritta al n. 364 del ruolo generale contenzioso per l'anno 1987 promossa dall'amministrazione delle finanze dello Stato - ufficio I.V.A. - Grosseto, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dell'avvocatura dello Stato - distretto di Firenze, per legge domiciliataria, e rappresentata altresi' dall'avv. Raffaele De Luca del Foro di Grosseto per delega in data 20 gennaio 1988, attrice, contro il fallimento di S.r.l. C.I.B. - Commercio italiano biancheria, con sede in Grosseto, in persona del curatore dott. A. Menocci, convenuto-contumace, avente ad oggetto: dichiarazione tardiva di credito. SVOLGIMENTO DEL FATTO Con ricorso depositato in cancelleria il di' 11 ottobre 1986, l'amministrazione delle finanze dello Stato, ufficio I.V.A. di Grosseto, in persona del direttore pro-tempore, dichiarava tardivamente un proprio credito di L. 2.000.000 per pena pecuniaria e ne chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento di S.r.l. C.I.B. Grosseto, fallimento dichiarato con sentenza 12 dicembre 1985 di questo tribunale, in forza di avvisi di irrogazione di sanzione n. 5673 e 6709, notificati al curatore il 3 febbraio 1986 e non impugnati. Il ricorso, col pedissequo decreto del giudice delegato per la comparizione delle parti, veniva notificato al curatore che alla prima udienza si opponeva all'ammissione del credito ritenendolo sorto col provvedimento di irrogazione e percio' posteriormente alla dichiarazione di fallimento. Con comparsa depositata il 30 gennaio 1988 l'amministrazione delle finanze, in persona del Ministro pro-tempore, si costituiva in giudizio ed insisteva per l'ammissione del credito che, a suo giudizio, confortato da una lunga e costante giurisprudenza, era invece di carattere concorsuale perche' sorto con la violazione della norma finanziaria e, percio', anteriormente al fallimento. La curatela fallimentare non si costituiva e veniva, pertanto, dichiarata contumace. La questione veniva rimessa per la decisione all'udienza collegiale del 7 luglio 1988. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 741/1990). 90C1408