N. 749 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 settembre 1990
N. 749 Ordinanza emessa il 18 settembre 1990 dal tribunale militare di Napoli nel procedimento penale a carico di Palumbo Claudio Reati militari - Diserzione - Non consentito giudizio in contumacia se non per ordine specifico del procuratore generale militare - Esclusione, a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, della possibilita' di emettere, per i reati di diserzione o di mancanza alla chiamata, una qualunque misura cautelare coercitiva - Conseguenze - Ingiustificato privilegio a favore di quanti, astenendosi dal rientrare nel reparto, permangono nella arbitraria assenza, sottraendosi cosi' agli obblighi di leva - Procedibilita' rimessa alla valutazione discrezionale del procuratore generale militare in contrasto con il principio della obbligatorieta' dell'azione penale - Violazione dell'obbligo militare. (C.P.M.P., art. 377). (Cost., artt. 3 e 112).(GU n.1 del 2-1-1991 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Palumbo Claudio, nato il 5 gennaio 1968 a Giugliano in Campania (Napoli) ed ivi residente alla via Amantea n. 6, celibe, licenza elementare, imbianchino, soldato, in servizio presso il d.m. di Napoli, censurato, libero, contumace, imputato di diserzione (art. 148, n. 2, del c.p.m.p.) perche', al termine di una licenza di convalescenza scaduta il 14 maggio 1989, ometteva, senza giusto motivo, di presentarsi al distratto militare di Napoli, rimanendo tuttora assente. FATTO E DIRITTO Anteriormente all'apertura del dibattimento il Pubblico Ministero, constatato che l'imputato, ritualmente citato, non e' comparso senza leggittimo impedimento, ha richiesto il giudizio in contumacia nella convinzione che la mancata cessazione dell'assenza arbitraria ascritta al Palumbo Claudio non fosse a cio' di ostacolo, essendo stata abrogata dal nuovo codice di rito la norma contenuta nell'art. 377 del c.p.m.p., secondo cui non e' consentito procedersi in contumacia per i reati di cui agli artt. 148 e 151 del c.p.m.p. in caso di mancata cessazione della permanenza degli stessi, salvo che vi sia concorso di altro delitto o che sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare della Repubblica. La difesa si e' opposta alla dichiarazione di contumacia stante la mancata cessazione dell'assenza.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 747/1990). 90C1420