N. 749 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 settembre 1990

                                 N. 749
 Ordinanza  emessa  il  18  settembre  1990  dal tribunale militare di
 Napoli nel procedimento penale a carico di Palumbo Claudio
 Reati  militari  - Diserzione - Non consentito giudizio in contumacia
 se non per ordine  specifico  del  procuratore  generale  militare  -
 Esclusione,  a  seguito  della  entrata in vigore del nuovo codice di
 procedura penale, della possibilita' di  emettere,  per  i  reati  di
 diserzione   o  di  mancanza  alla  chiamata,  una  qualunque  misura
 cautelare coercitiva -  Conseguenze  -  Ingiustificato  privilegio  a
 favore  di  quanti, astenendosi dal rientrare nel reparto, permangono
 nella arbitraria assenza, sottraendosi cosi' agli obblighi di leva  -
 Procedibilita' rimessa alla valutazione discrezionale del procuratore
 generale militare in contrasto con il principio della obbligatorieta'
 dell'azione penale - Violazione dell'obbligo militare.
 (C.P.M.P., art. 377).
 (Cost., artt. 3 e 112).
(GU n.1 del 2-1-1991 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa contro Palumbo
 Claudio, nato il 5 gennaio 1968 a Giugliano in Campania  (Napoli)  ed
 ivi  residente  alla  via  Amantea  n. 6, celibe, licenza elementare,
 imbianchino,  soldato,  in  servizio  presso  il  d.m.   di   Napoli,
 censurato, libero, contumace, imputato di diserzione (art. 148, n. 2,
 del c.p.m.p.) perche', al termine di  una  licenza  di  convalescenza
 scaduta  il  14  maggio  1989,  ometteva,  senza  giusto  motivo,  di
 presentarsi  al  distratto  militare  di  Napoli,  rimanendo  tuttora
 assente.
                            FATTO E DIRITTO
    Anteriormente all'apertura del dibattimento il Pubblico Ministero,
 constatato che l'imputato, ritualmente citato, non e' comparso  senza
 leggittimo  impedimento, ha richiesto il giudizio in contumacia nella
 convinzione  che  la  mancata  cessazione   dell'assenza   arbitraria
 ascritta  al  Palumbo  Claudio  non fosse a cio' di ostacolo, essendo
 stata abrogata dal nuovo codice di rito la norma contenuta  nell'art.
 377  del  c.p.m.p.,  secondo  cui  non  e'  consentito  procedersi in
 contumacia per i reati di cui agli artt. 148 e 151  del  c.p.m.p.  in
 caso  di  mancata cessazione della permanenza degli stessi, salvo che
 vi sia concorso di altro delitto o che sia diversamente ordinato  dal
 procuratore generale militare della Repubblica.
    La difesa si e' opposta alla dichiarazione di contumacia stante la
 mancata cessazione dell'assenza.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 747/1990).
 90C1420