N. 554 ORDINANZA 12 - 19 dicembre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - Patteggiamento sulla pena Liberta' di giudizio da parte del giudice - Esclusione Questione gia' risolta con declaratoria di illegittimita' costituzionale (sentenza n. 313/1990) - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., 1988, art. 444). (Cost., artt. 3, 76, 101, 102 e 107).(GU n.1 del 2-1-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Filippone Bruno, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo; Considerato che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano, con ordinanza 14 giugno 1990, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale 1988, in quanto il patteggiamento sulla pena, cosi' come disciplinato dalla norma suddetta, viola gli artt. 3 (puo' determinare ingiustificate disparita' di trattamento fra imputati in identica situazione processuale), 101, 102, 107 (esclude la liberta' di giudizio del giudice in ordine alla ricerca della prova e alla determinazione della pena) e 76 (eccede i criteri direttivi e i principi posti dalla legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81) della Costituzione; Ritenuto che questa Corte, con la sentenza n. 313 del 1990, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruita' della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione; che pertanto - venuto meno, a seguito della precitata sentenza, il presupposto da cui muove l'ordinanza di rimessione (la impossibilita' per il G.I.P. di non irrogare una pena che ritiene inadeguata) - l'attuale questione di legittimita' costituzionale appare inammissibile perche' gia' risolta dalla citata sentenza n. 313 del 1990; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, 102, 107 e 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano con ordinanza indicata in epigrafe, per esser stata la norma denunciata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 313 del 1990. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1436