N. 554 ORDINANZA 12 - 19 dicembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Patteggiamento sulla pena Liberta'
 di giudizio da parte del giudice - Esclusione Questione gia' risolta
 con declaratoria di illegittimita' costituzionale (sentenza n.
 313/1990) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., 1988, art. 444).
 
 (Cost., artt. 3, 76, 101, 102 e 107).
(GU n.1 del 2-1-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice
 di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 14  giugno  1990
 dal  G.I.P.  presso il Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a
 carico di Filippone Bruno, iscritta al n. 521 del registro  ordinanze
 1990  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35,
 prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Considerato  che  il Giudice per le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Bolzano, con ordinanza  14  giugno  1990,  ha  sollevato
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice di
 procedura penale 1988, in quanto il patteggiamento sulla pena,  cosi'
 come  disciplinato  dalla  norma  suddetta,  viola  gli artt. 3 (puo'
 determinare ingiustificate disparita' di trattamento fra imputati  in
 identica  situazione processuale), 101, 102, 107 (esclude la liberta'
 di giudizio del giudice in ordine alla ricerca  della  prova  e  alla
 determinazione  della  pena)  e  76  (eccede  i criteri direttivi e i
 principi posti dalla legge di delega 16 febbraio 1987  n.  81)  della
 Costituzione;
    Ritenuto  che  questa  Corte,  con la sentenza n. 313 del 1990, ha
 dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  444,  secondo
 comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
 che, ai fini e nei limiti di cui  all'art.  27,  terzo  comma,  della
 Costituzione,  il  giudice  possa  valutare  la congruita' della pena
 indicata  dalle  parti,  rigettando  la  richiesta  in   ipotesi   di
 sfavorevole valutazione;
      che  pertanto - venuto meno, a seguito della precitata sentenza,
 il  presupposto  da  cui  muove   l'ordinanza   di   rimessione   (la
 impossibilita'  per  il  G.I.P.  di non irrogare una pena che ritiene
 inadeguata) -  l'attuale  questione  di  legittimita'  costituzionale
 appare  inammissibile  perche'  gia' risolta dalla citata sentenza n.
 313 del 1990;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte Costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 444  del  codice  di  procedura
 penale  1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, 102, 107 e
 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso
 il Tribunale di Bolzano con ordinanza indicata in epigrafe, per esser
 stata  la  norma  denunciata   gia'   dichiarata   costituzionalmente
 illegittima con la sentenza n. 313 del 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1436