N. 555 ORDINANZA 12 - 19 dicembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Evasione fiscale - Sanzioni penali Presunta
 intervenuta amnistia al di fuori dei canoni costituzionali previsti
 dall'art. 79 - Richiamo alla sentenza n.   369/1988 - Questioni gia'
 esaminate dalla Corte (ordinanze nn.  257 e 485 del 1990) - Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.-L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 14, convertito, con modificazioni,
 nella legge 27 aprile 1989, n. 154).
 
 (Cost., art. 79.
(GU n.1 del 2-1-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale  dell'art.14  del
 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di
 imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e versamento di acconto
 delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del  reddito  e
 dell'IVA,  nuovi  termini per la presentazione delle dichiarazioni da
 parte  di  determinate  categorie  di  contribuenti,   sanatoria   di
 irregolarita'  formali  e  di  minori  infrazioni,  ampliamento degli
 imponibili e contenimento  delle  elusioni,  nonche'  in  materia  di
 aliquote  IVA  e  di tasse sulle concessioni governative), convertito
 nella legge 27 aprile 1989, n.  154 con modificazioni,  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  23  maggio  1990  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso il Tribunale di Verbania nel procedimento penale a
 carico  di  Cambiaggio  Vittore,  iscritta  al  n.  476  del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 maggio 1990 il giudice per
 le  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di   Verbania   nel
 procedimento  penale  a  carico  di  Cambiaggio  Vittore ha sollevato
 questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art.14  del
 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di
 imposta sul reddito delle persone fisiche  e  versamento  di  acconto
 delle  imposte  sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e
 dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle  dichiarazioni  da
 parte   di   determinate  categorie  di  contribuenti,  sanatoria  di
 irregolarita' formali  e  di  minori  infrazioni,  ampliamento  degli
 imponibili  e  contenimento  delle  elusioni,  nonche'  in materia di
 aliquote IVA e di tasse  sulle  concessioni  governative)  convertito
 nella  legge  27  aprile  1989,  n.154, in quanto prevede un'amnistia
 decisa dal legislatore al di fuori della procedura di cui  all'art.79
 della Costituzione;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
 concluso per l'infondatezza della questione;
    Considerato   che   la   sollevata   questione   di   legittimita'
 costituzionale  va  dichiarata   manifestamente   infondata   essendo
 prospettata  sotto  argomenti,  profili  e  parametri  gia'  presi in
 considerazione da questa Corte con l'ordinanza n. 257  del  1990,  (e
 con  la  successiva  ordinanza  n.  485  del 1990), ove infatti si e'
 affermato che "la norma, consentendo al  contribuente  la  scelta  di
 effettuare o meno una dichiarazione idonea alla regolarizzazione, non
 e' riconducibile agli ambiti propri dell'amnistia (cfr.  sentenza  n.
 369 del 1988)";
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.  69
 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone
 fisiche  e  versamento  di  acconto  delle   imposte   sui   redditi,
 determinazione  forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per
 la  presentazione  delle  dichiarazioni  da  parte   di   determinate
 categorie  di  contribuenti,  sanatoria di irregolarita' formali e di
 minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento  delle
 elusioni,  nonche'  in  materia  di  aliquote  IVA  e  di tasse sulle
 concessioni governative) convertito nella legge 27  aprile  1989,  n.
 154,   con   modificazioni,   in   riferimento   all'art.   79  della
 Costituzione, sollevata  dal  giudice  per  le  indagini  preliminari
 presso il Tribunale di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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