N. 558 ORDINANZA 12 - 19 dicembre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Contratti agrari - Affitto - Concedente gia' coltivatore diretto - Disdetta - Diritto di ripresa - Esclusione - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilita'. (Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 42). (Cost., art. 3).(GU n.1 del 2-1-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari") promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1990 dalla Corte d'Appello di Caltanissetta nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Bracciaventi Filippo ed altro e Ciccia Giuseppe ed altri e da Ciccia Giuseppe ed altri e Bracciaventi Filippo ed altro iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal proprietario di un fondo rustico concesso in affitto, il quale, pur essendo un semplice bracciante al momento della disdetta intimata agli affittuari, ritiene di avere il "diritto di ripresa" in ragione di una passata attivita' di coltivatore diretto, la Corte di appello di Catania - Sezione specializzata agraria ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982, n. 203, "nella parte in cui esclude il diritto di ripresa per chi, come concedente o componente la sua famiglia, 'sia stato' coltivatore diretto"; che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata viola il principio di eguaglianza perche', mentre attribuisce il diritto di risoluzione anticipata del contratto anche ai soggetti equiparati al coltivatore diretto dall'art. 7, secondo comma, della legge n. 203 del 1982 per il solo fatto del conseguimento di un titolo di studio in materia agraria o forestale, non riconosce valore alla dimostrazione pratica di capacita' di conduzione dell'azienda agricola fornita da chi in passato abbia esplicato una prolungata attivita' di coltivatore diretto; che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato che per fondare l'asserita violazione dell'art. 3 Cost. il tertium comparationis e' individuato dal giudice remittente nell'art. 7, secondo comma, della legge n. 203 del 1982, il quale "ai fini della presente legge", e quindi anche dell'art. 42, che espressamente richiama tale disposizione - equipara ai coltivatori diretti "i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale"; che il riferimento a tale norma prospetta la questione nel senso che l'art. 42 viene impugnato non tanto nella parte in cui limita il diritto di ripresa al proprietario concedente che sia attualmente coltivatore diretto (abbandonando la regola precedentemente adottata dall'art. 1, secondo comma, del d.lgs. C.p.S. 1 aprile 1947, n. 273, modificato dalla legge 10 maggio 1978, n. 176, ai fini dell'opposizione alla proroga legale del contratto), quanto nella parte in cui equipara al coltivatore diretto i soggetti muniti di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 7, e non anche coloro che siano in grado di far valere una pregressa qualifica di coltivatore diretto; che, in questi termini, la questione e' inammissibile perche' mira a una integrazione dell'art. 42 appartenente alla competenza del legislatore, cioe' a ottenere che ai titoli di equiparazione previsti dal richiamato art. 7 sia aggiunto un titolo di natura diversa, la cui definizione comporterebbe scelte discrezionali anche in ordine al periodo entro il quale la passata attivita' di coltivatore diretto si e' svolta e alla durata minima della medesima; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Caltanissetta - Sezione specializzata agraria con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1440