N. 558 ORDINANZA 12 - 19 dicembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Contratti agrari - Affitto - Concedente gia' coltivatore diretto  -
 Disdetta - Diritto di ripresa - Esclusione - Richiesta di sentenza
 additiva - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 42).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.1 del 2-1-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 42 della legge
 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui  contratti  agrari")  promosso  con
 ordinanza   emessa   il  6  giugno  1990  dalla  Corte  d'Appello  di
 Caltanissetta  nei   procedimenti   civili   riuniti   vertenti   tra
 Bracciaventi  Filippo ed altro e Ciccia Giuseppe ed altri e da Ciccia
 Giuseppe ed altri e Bracciaventi Filippo ed altro iscritta al n.  473
 del  registro  ordinanze  1990  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che,  nel corso di un giudizio promosso dal proprietario
 di un fondo rustico concesso in affitto, il  quale,  pur  essendo  un
 semplice   bracciante   al   momento  della  disdetta  intimata  agli
 affittuari, ritiene di avere il "diritto di ripresa"  in  ragione  di
 una  passata attivita' di coltivatore diretto, la Corte di appello di
 Catania - Sezione specializzata agraria ha sollevato, in  riferimento
 all'art.    3   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982, n. 203, "nella
 parte in cui esclude il diritto di ripresa per chi, come concedente o
 componente la sua famiglia, 'sia stato' coltivatore diretto";
      che,  ad  avviso  del giudice a quo, la norma impugnata viola il
 principio di eguaglianza perche', mentre attribuisce  il  diritto  di
 risoluzione  anticipata del contratto anche ai soggetti equiparati al
 coltivatore diretto dall'art. 7, secondo comma, della  legge  n.  203
 del  1982  per il solo fatto del conseguimento di un titolo di studio
 in  materia  agraria  o  forestale,   non   riconosce   valore   alla
 dimostrazione   pratica   di  capacita'  di  conduzione  dell'azienda
 agricola fornita da chi in passato  abbia  esplicato  una  prolungata
 attivita' di coltivatore diretto;
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
    Considerato  che  per  fondare  l'asserita  violazione dell'art. 3
 Cost. il tertium comparationis e' individuato dal giudice  remittente
 nell'art. 7, secondo comma, della legge n. 203 del 1982, il quale "ai
 fini  della  presente  legge",  e  quindi  anche  dell'art.  42,  che
 espressamente  richiama  tale  disposizione - equipara ai coltivatori
 diretti "i laureati o diplomati  di  qualsiasi  scuola  di  indirizzo
 agrario o forestale";
      che il riferimento a tale norma prospetta la questione nel senso
 che l'art. 42 viene impugnato non tanto nella parte in cui limita  il
 diritto  di  ripresa  al  proprietario concedente che sia attualmente
 coltivatore diretto (abbandonando la regola precedentemente  adottata
 dall'art.  1, secondo comma, del d.lgs. C.p.S. 1 aprile 1947, n. 273,
 modificato  dalla  legge  10   maggio   1978,   n.   176,   ai   fini
 dell'opposizione  alla  proroga  legale  del contratto), quanto nella
 parte in cui equipara al coltivatore diretto i soggetti muniti di uno
 dei  titoli  di  studio  indicati nell'art. 7, e non anche coloro che
 siano in grado di far valere una pregressa qualifica  di  coltivatore
 diretto;
      che,  in  questi  termini, la questione e' inammissibile perche'
 mira a una integrazione dell'art. 42 appartenente alla competenza del
 legislatore, cioe' a ottenere che ai titoli di equiparazione previsti
 dal richiamato art. 7 sia aggiunto un titolo di  natura  diversa,  la
 cui definizione comporterebbe scelte discrezionali anche in ordine al
 periodo entro il quale la passata attivita' di coltivatore diretto si
 e' svolta e alla durata minima della medesima;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 42 della legge 3  maggio  1982,
 n.  203  ("Norme  sui  contratti  agrari"), sollevata, in riferimento
 all'art.  3  della  Costituzione,   dalla   Corte   di   appello   di
 Caltanissetta   -   Sezione  specializzata  agraria  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1440