N. 590 SENTENZA 12 - 28 dicembre 1990

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Commercio di vendita al pubblico - Carni fresche e congelate Tutela
 commerciale del consumatore - Violazione delle prescrizioni in
 materia - Trattamento sanzionatorio - Ricezione del rapporto e
 irrogazione delle sanzioni - Spettanza allo Stato
 
 (Ordinanza- ingiunzione dell'ufficio provinciale dell'industria e del
 commercio della provincia di Grosseto n. 2/9 del 3 gennaio 1990).
(GU n.2 del 9-1-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il
 24 luglio 1990, depositato in cancelleria il  1›  agosto  successivo,
 per     conflitto     di     attribuzione     sorto     a     seguito
 dell'ordinanza-ingiunzione dell'Ufficio  provinciale  dell'industria,
 del  commercio  e  dell'artigianato di Grosseto n. 2/90 del 3 gennaio
 1990, con la quale  veniva  comminata  al  Sig.  Franco  Bancala'  la
 sanzione  amministrativa di L. 1.500.000 per la violazione prevista e
 sanzionata  dell'art.  4  della  legge  4   aprile   1964,   n.   171
 (Modificazioni  al  regio  decreto-legge  26 settembre 1930, n. 1458,
 sulla disciplina della vendita delle carni fresche  e  congelate),  e
 successive modificazioni, ed iscritto al n. 29 del registro conflitti
 1990;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  27  novembre  1990  il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Udito l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ricorso notificato il 24 luglio 1990 la Regione Toscana
 ha    proposto    conflitto    di    attribuzione    in     relazione
 all'ordinanza-ingiunzione  dell'Ufficio  provinciale dell' industria,
 del commercio e dell'artigianato di Grosseto  n.2/90  del  3  gennaio
 1990  (conosciuta  in  data  7  giugno  1990), con la quale era stata
 inflitta ad un  commerciante  la  sanzione  amministrativa,  prevista
 dall'art.7  della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modifiche
 e integrazioni, per non avere egli esposto, all'esterno del locale di
 vendita  delle carni, le insegne o tabelle previste dall'art. 4 della
 stessa legge.
    Ad avviso della ricorrente la disciplina della vendita delle carni
 fresche, congelate e scongelate posta dalla legge n.  171  del  1964,
 come  modificata  dal decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito
 nella legge 18 marzo 1977, n. 63, attiene alla materia  sanitaria  di
 indiscussa  competenza  regionale.  In  particolare  l'art.  4  della
 predetta disciplina richiede espressamente, per  i  locali  destinati
 alla  vendita  delle  carni,  "i requisiti e le attrezzature previsti
 dalle norme vigenti", dovendosi per tali norme  intendere  l'art.  29
 del  R.D.  20  dicembre  1928,  n.  3298,  che attiene alla vigilanza
 sanitaria delle carni, l'art.12 del d.P.R. 10 agosto  1972,  n.  967,
 recante  la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei
 volatili, dei conigli allevati e della selvaggina, nonche' gli  artt.
 5  e  7 del D.M. 3 febbraio 1977, che dettano norme regolamentari per
 la  vendita  delle  carni  congelate,  in  particolare   prescrivendo
 modalita' di conservazione e di offerta al pubblico dei prodotti, con
 indiscusse finalita' igieniche.
    In  questo  quadro,  sempre ad avviso della Regione ricorrente, la
 disposizione (art. 4, primo comma), che prescrive  per  i  locali  di
 vendita  le  insegne e le tabelle indicanti le specie di animali e lo
 stato  delle  carni  (fresco,  congelato  o  scongelato),  ha  natura
 meramente  strumentale rispetto a quelle di carattere sanitario ed e'
 diretta a facilitare l'azione dei preposti alla vigilanza oltreche' a
 consentire  ai  consumatori, in relazione alla conoscenza dello stato
 della  carne,  di  adottare  i   comportamenti   necessari   per   la
 conservazione  e  il  consumo  della  carne  stessa,  con la funzione
 precipua della tutela igienico-sanitaria del consumatore.
    2.  -  Costituitosi  nel  presente  giudizio,  il  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri  ha  contestato  la  fondatezza  del  ricorso,
 all'uopo offrendo una ricostruzione storica delle norme disciplinanti
 la  vendita  delle  carni,  dalla  quale  e'  possibile  ricavare  il
 convincimento  che  la  norma  in  questione  ha  di  mira  la tutela
 commerciale dei consumatori, restando immutata  la  disciplina  sulla
 vigilanza  sanitaria.  E  la circostanza che la disposizione in esame
 figuri  nello  stesso  articolo,   insieme   ad   altre   riguardanti
 prescrizioni   di   carattere  igienico-sanitario,  non  autorizza  a
 ritenere modificati la funzione e gli scopi del precetto  legislativo
 sulle  tabelle o insegne, dovendosi viceversa affermare la perdurante
 preordinazione della norma alla tutela economica  del  consumatore  e
 quindi  alla  materia  del  commercio, rispetto alla quale la Regione
 ricorrente   non   puo'   vantare   attribuzioni   costituzionalmente
 garantite.
                         Considerato in diritto
     1. - La Regione Toscana ritiene invasiva della propria competenza
 l'ordinanza-ingiunzione dell'Ufficio provinciale dell'industria,  del
 commercio  e  dell'artigianato  di  Grosseto  con  la  quale e' stata
 inflitta  la  sanzione  amministrativa  per   una   infrazione   alle
 prescrizioni dettate dall'art. 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e
 successive modificazioni, il quale prevede  che  i  locali  destinati
 alla  vendita delle carni debbono essere dotati dei requisiti e delle
 attrezzature previste dalle norme vigenti e recare insegne o  tabelle
 esterne  ed  interne  ben  visibili,  che  indichino  le specie degli
 animali  le  cui  carni  vengono  poste  in  vendita,  con   espressa
 specificazione   del   loro  stato  di  carni  fresche,  congelate  o
 scongelate.
    Poiche'  il  ricorso  e'  stato determinato dalla applicazione, da
 parte dell'ufficio statale suindicato, della  disposizione  contenuta
 nell'art.   4   della   legge  e  segnatamente  nel  primo  comma  di
 quell'articolo, e' in relazione a tale norma, e non anche alle  altre
 pur  richiamate  nella  parte conclusiva del ricorso, che il proposto
 conflitto di attribuzione deve essere esaminato.
    2. - Il ricorso non e' fondato.
    Tenuto  conto  del  contesto  nel quale si colloca la prescrizione
 normativa   la   cui   violazione   ha   dato   luogo   all'impugnata
 ordinanza-ingiunzione,  non  puo'  seguirsi  la  tesi  della  Regione
 secondo cui detta prescrizione sarebbe  "strumentale"  rispetto  alla
 tutela  dell'igiene  e  della  sanita', cioe' a materia di competenza
 regionale.
    In   proposito   vale  il  principio  secondo  cui  nel  caso  che
 determinate prescrizioni risultino comprese, come nella specie, in un
 testo  normativo che concerna la tutela concorrente di piu' categorie
 di interessi, alcuni attribuiti alla cura di organi dello Stato altri
 alle  regioni, il criterio per determinare la competenza a provvedere
 in  ordine  alle  relative  infrazioni  deve  essere   quello   della
 specificita'  del fine perseguito da ciascuna prescrizione o, qualora
 piu' finalita' appaiano concorrenti nella stessa, secondo il criterio
 della   prevalenza,  nel  senso  cioe'  di  ritenere  spettante  tale
 competenza allo Stato o alle regioni a  seconda  dell'importanza  che
 l'una  o  l'altra  categoria  di  interessi assume nella disposizione
 prescrittiva (v. sentenze n. 1034 del 1988 e n.  166  del  1989,  che
 hanno  indicato  in  quelli  della  Regione  gli  uffici competenti a
 ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della  legge  24  novembre
 1981,  n.  689,  relativo ad infrazioni attinenti a prescrizioni che,
 pur  coinvolgenti  piu'  categorie   di   interessi,   sono   dettate
 precipuamente  in vista della tutela di interessi riguardanti materie
 di spettanza regionale).
    Nella  fattispecie  in  esame, le prescrizioni contenute nel primo
 comma  dell'art.  4  della  legge  n.  171  del  1964  e   successive
 modificazioni   appaiono   dettate,  principalmente,  per  la  tutela
 commerciale del consumatore, e pertanto rientranti nella  materia  di
 commercio  di  competenza  dello  Stato. Alla tutela dell'igiene sono
 invece specificamente destinate  altre  prescrizioni,  sia  contenute
 nello stesso art. 4, e precisamente nel suo secondo comma (obbligo di
 vendere le diverse specie di carni in banchi  separati  o  in  banchi
 muniti di parete divisoria igienicamente idonea, con apposito settore
 attrezzato in modo  da  garantire  la  perfetta  conservazione  delle
 carni)  o nel quarto comma (divieto di ricongelamento delle carni per
 piu' di una volta), sia contenute in altri articoli, come nell'art. 2
 (obbligo  del bollo sanitario). Invece l'altra prescrizione contenuta
 nello stesso articolo 2 (obbligo di contraddistinguere le  carni  con
 un  bollo  portante per esteso, per le singole specie, le indicazioni
 della categoria degli animali da  cui  le  carni  provengono)  appare
 chiaramente  diretta  alla  tutela  commerciale  del  consumatore, in
 quanto tende allo scopo di rendere questi  edotto  della  specie  del
 prodotto  esposto  e  quindi  a prevenire la possibilita' di frodi in
 commercio. Finalita',  questa,  che  appare  direttamente  perseguita
 anche  dalla  prescrizione,  contenuta  nel  primo comma dell'art. 4,
 oggetto   della   presente   contestazione,   che   impone    appunto
 l'apposizione  di insegne o tabelle atte a denotare la specificazione
 dello stato di carni fresche, congelate o scongelate,  essenzialmente
 per  mettere sull'avviso il consumatore della specie del prodotto che
 sta per acquistare. D'altronde il  fatto  che,  indirettamente,  tale
 prescrizione  possa  essere  utile, anche in relazione ad esigenze di
 carattere igienico, si presenta come un aspetto secondario,  che  non
 puo'  escludere  la  prevalente  funzione  della  prescrizione, quale
 chiaramente traspare proprio dal tipo  e  dalle  caratteristiche  dei
 comportamenti da essa dettati.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  spetta  allo  Stato  di  ricevere  il  rapporto e di
 irrogare le sanzioni  in  materia  di  violazione  alle  prescrizioni
 dettate  dall'art.  4, primo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171
 (Modificazioni al R.D.L. 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina
 della  vendita  delle carni fresche e congelate), come modificato dal
 decreto-legge 17 gennaio 1977,  n.  3  (Modificazioni  alla  legge  4
 aprile  1964,  n.  171,  recante norme per la disciplina e la vendita
 delle carni fresche e congelate), convertito in legge 18 marzo  1977,
 n. 63.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
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