LEGGE 21 febbraio 1990, n. 32
Conservazione presso gli archivi notarili del secondo originale o della copia delle scritture presentate agli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico.(GU n.47 del 26-2-1990)
Vigente al: 13-3-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'originale o le copie degli atti di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 952, trasmessi dall'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente archivio notarile, sono eliminati con la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, decorsi dieci anni dalla trasmissione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 febbraio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI