LEGGE 21 febbraio 1990, n. 32 

  Conservazione  presso  gli archivi notarili del secondo originale o
della copia delle scritture presentate agli  uffici  provinciali  del
pubblico registro automobilistico.
(GU n.47 del 26-2-1990)
 
 Vigente al: 13-3-1990  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'originale  o le copie degli atti di cui all'articolo 4, primo
comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1977,  n.  952,  trasmessi
dall'ufficio  del  pubblico  registro  automobilistico  al competente
archivio notarile, sono  eliminati  con  la  procedura  prevista  dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
decorsi dieci anni dalla trasmissione.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 21 febbraio 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  VASSALLI, Ministro di grazia
                                    e giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI