MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 8 agosto 1989, n. 455 

  Integrazioni  al  regolamento approvato con decreto ministeriale 10
aprile 1987, n. 261, concernente norme per la ristrutturazione  della
flotta   pubblica  (gruppo  Finmare)  e  interventi  per  l'armamento
privato.
(GU n.69 del 23-3-1990)
 
 Vigente al: 7-4-1990  
 

                             IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
  Visto   l'art.  3  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113;
  Visto  il decreto ministeriale 10 aprile 1987, n. 261, con il quale
sono state fissate le norme di attuazione dell'art. 6 della  legge  5
dicembre 1986, n. 856;
  Attesa  l'opportunita'  emersa  in  corso  di  applicazione di tale
normativa di procedere ad integrazioni delle norme di attuazione  per
renderle piu' aderenti alle fattispecie concrete;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 4 maggio 1989;
  Vista  la  comunicazione in data 19 luglio 1989 alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
                              E M A N A
                       Il seguente regolamento:
  Il  regolamento  approvato con decreto ministeriale 10 aprile 1987,
n. 261, e' integrato come segue:
                               Art. 1.
  1. All'art. 1 sono aggiunti i seguenti comma 4, 5, 6:
  "  4.  La presentazione di nuovi progetti riguardanti navi inserite
in  progetti  gia'  ammessi  a  contribuzione  e'  subordinata   alle
accertate  possibilita'  di  effettuare  lo  svolgimento  di  ciascun
contratto per la durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi  e
non superiore ai ventiquattro mesi.
   5.   Il   periodo  intercorrente  tra  la  data  di  inizio  della
realizzazione del  primo  progetto  e  quella  di  inizio  del  nuovo
progetto non puo' essere inferiore agli otto mesi.
    6. La societa' armatrice e' autorizzata ad istituire uno speciale
turno aziendale di imbarco comprendente la  totalita'  degli  allievi
per i quali i contributi vengono erogati".
  2. All'art. 2 e' aggiunto il seguente comma 7:
  "  7.  Il  termine di trentasei mesi dalla data di trasmissione del
decreto  di  ammissione  al  contributo  puo'  essere   prorogato   a
quarantadue mesi nei seguenti casi: a) disarmo della nave inclusa nel
progetto ammesso al contributo; b)  malattia,  o  infortunio  per  il
quale  l'allievo imbarcato sbarchi per un periodo superiore ai trenta
giorni; c) gravidanza; d) servizio militare di leva".
  3. All'art. 3, primo comma, e' aggiunta la lettera h):
   "  h) qualora, durante lo svolgimento del contratto di formazione,
la nave interessata cambi nome o  ufficio  di  iscrizione,  l'impresa
armatoriale  dovra'  darne  comunicazione  entro  cinque  giorni alle
autorita' marittime competenti per le necessarie  annotazioni  e  gli
adempimenti  dovuti,  nonche'  alle  sedi  provinciali  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti".
  4. All'art. 6, comma 4, e' sostituito il seguente comma:
  "  4. In caso di risoluzione anticipata del contratto di formazione
e lavoro per volonta' dell'allievo, o  per  mancato  superamento  del
periodo  di  prova,  puo'  essere  imbarcato  altro  allievo,  previa
comunicazione all'ufficio di collocamento della gente di mare  presso
il  quale  e'  istituito lo speciale turno aziendale dei marittimi da
imbarcare in base al progetto iniziale. Detto ufficio,  ai  fini  del
nulla  osta all'assunzione, dovra' accertare, in base al progetto nel
quale  rientra  il  contratto  interessato,  che,  per  l'allievo  da
imbarcare  in  sostituzione,  sia  possibile  effettuare  periodi  di
imbarco di durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi".
  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 8 agosto 1989
 
                 Il Ministro della marina mercantile
                               VIZZINI
 
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                             DONAT CATTIN
 
                        Il Ministro del tesoro
                                CARLI
 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1990
  Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 69