Integrazioni al regolamento approvato con decreto ministeriale 10 aprile 1987, n. 261, concernente norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato.(GU n.69 del 23-3-1990)
Vigente al: 7-4-1990
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856; Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113; Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1987, n. 261, con il quale sono state fissate le norme di attuazione dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856; Attesa l'opportunita' emersa in corso di applicazione di tale normativa di procedere ad integrazioni delle norme di attuazione per renderle piu' aderenti alle fattispecie concrete; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 maggio 1989; Vista la comunicazione in data 19 luglio 1989 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; E M A N A Il seguente regolamento: Il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 aprile 1987, n. 261, e' integrato come segue: Art. 1. 1. All'art. 1 sono aggiunti i seguenti comma 4, 5, 6: " 4. La presentazione di nuovi progetti riguardanti navi inserite in progetti gia' ammessi a contribuzione e' subordinata alle accertate possibilita' di effettuare lo svolgimento di ciascun contratto per la durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi e non superiore ai ventiquattro mesi. 5. Il periodo intercorrente tra la data di inizio della realizzazione del primo progetto e quella di inizio del nuovo progetto non puo' essere inferiore agli otto mesi. 6. La societa' armatrice e' autorizzata ad istituire uno speciale turno aziendale di imbarco comprendente la totalita' degli allievi per i quali i contributi vengono erogati". 2. All'art. 2 e' aggiunto il seguente comma 7: " 7. Il termine di trentasei mesi dalla data di trasmissione del decreto di ammissione al contributo puo' essere prorogato a quarantadue mesi nei seguenti casi: a) disarmo della nave inclusa nel progetto ammesso al contributo; b) malattia, o infortunio per il quale l'allievo imbarcato sbarchi per un periodo superiore ai trenta giorni; c) gravidanza; d) servizio militare di leva". 3. All'art. 3, primo comma, e' aggiunta la lettera h): " h) qualora, durante lo svolgimento del contratto di formazione, la nave interessata cambi nome o ufficio di iscrizione, l'impresa armatoriale dovra' darne comunicazione entro cinque giorni alle autorita' marittime competenti per le necessarie annotazioni e gli adempimenti dovuti, nonche' alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti". 4. All'art. 6, comma 4, e' sostituito il seguente comma: " 4. In caso di risoluzione anticipata del contratto di formazione e lavoro per volonta' dell'allievo, o per mancato superamento del periodo di prova, puo' essere imbarcato altro allievo, previa comunicazione all'ufficio di collocamento della gente di mare presso il quale e' istituito lo speciale turno aziendale dei marittimi da imbarcare in base al progetto iniziale. Detto ufficio, ai fini del nulla osta all'assunzione, dovra' accertare, in base al progetto nel quale rientra il contratto interessato, che, per l'allievo da imbarcare in sostituzione, sia possibile effettuare periodi di imbarco di durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi". Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 8 agosto 1989 Il Ministro della marina mercantile VIZZINI Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale DONAT CATTIN Il Ministro del tesoro CARLI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1990 Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 69