DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1990, n. 68
Regolamento recante modificazione allo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412.(GU n.77 del 2-4-1990)
Vigente al: 17-4-1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale, e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 1990; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'art. 19 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 19 (Arruolamento nel C.E.M.M.). - Gli allievi dell'Accademia navale, all'atto dell'ammissione alla prima classe dei corsi normali, hanno l'obbligo di arruolarsi, con ferma di quattro anni, nel Corpo equipaggi militari marittimi, con il vincolo di contrarre un'ulteriore ferma di anni quattro all'atto della nomina ad aspirante. Gli allievi ammessi a ripetere un anno di corso hanno l'obbligo di contrarre una ferma di anni uno in aggiunta a quella di cui al precedente comma. Gli allievi e gli aspiranti vincolati alla ferma di quattro anni possono essere prosciolti, a giudizio del Ministero, qualora siano rinviati dall'Accademia navale per una delle seguenti cause: a) inidoneita' in attitudine professionale; b) inidoneita' riportata per la seconda volta negli esami di fine anno; c) motivi disciplinari; d) sopraggiunti avvenimenti che abbiano sostanzialmente modificato la situazione di famiglia degli interessati; e) in applicazione dell'ultimo comma del successivo art. 21. Durante il primo anno di frequenza dell'Accademia navale e' consentito il proscioglimento degli allievi che ne facciano domanda. Sono prosciolti dalla ferma i rinviati per motivi di salute di cui al successivo art. 20. Sono tenuti a completare la ferma gli espulsi di cui al secondo comma del successivo art. 21. Gli allievi prosciolti dalla ferma fanno parte della leva marittima e seguono le sorti della propria classe di leva. Gli allievi rinviati ma non prosciolti dalla ferma e quelli espulsi completano la ferma stessa prestando servizio nei ruoli del C.E.M.M. con la classifica di comune di seconda classe D. Gli aspiranti prosciolti dalla ferma fanno parte della leva marittima e sono trasferiti negli aspiranti di complemento per la successiva nomina ad ufficiale di tale categoria ai sensi delle norme in vigore. Possono, tuttavia, rinunciare al trasferimento nel caso in cui per effetto di tali norme siano tenuti ad un periodo di servizio alle armi di durata superiore al tempo occorrente per completare la ferma di leva. I rinunciatari seguono le sorti degli allievi rinviati e prosciolti dalla ferma di quattro anni. Gli aspiranti rinviati ma non prosciolti dalla ferma sono trasferiti negli aspiranti di complemento per la successiva nomina ad ufficiale di tale categoria ai sensi delle norme in vigore, con l'obbligo di completare la ferma di quattro anni. Gli aspiranti espulsi dall'Accademia completano la ferma di quattro anni prestando servizio nei ruoli del C.E.M.M. con la classifica di comune di seconda classe D". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 febbraio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro della difesa CARLI, Ministro del tesoro RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1990 Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 7 AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.