DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1990, n. 68 

  Regolamento   recante  modificazione  allo  statuto  dell'Accademia
navale, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
marzo 1953, n. 412.
(GU n.77 del 2-4-1990)
 
 Vigente al: 17-4-1990  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  8  luglio  1926,  n. 1178, sull'ordinamento della
Marina militare, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n.
412,  che  approva  lo  statuto  dell'Accademia  navale, e successive
modificazioni;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 1990;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri  del tesoro e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;

                              E M A N A

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

  1.  L'art.  19  dello  statuto dell'Accademia navale, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11 marzo 1953, n. 412, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art.  19  (Arruolamento  nel C.E.M.M.). - Gli allievi dell'Accademia
navale, all'atto dell'ammissione alla prima classe dei corsi normali,
hanno  l'obbligo  di arruolarsi, con ferma di quattro anni, nel Corpo
equipaggi   militari   marittimi,   con   il   vincolo  di  contrarre
un'ulteriore   ferma   di  anni  quattro  all'atto  della  nomina  ad
aspirante.
  Gli  allievi ammessi a ripetere un anno di corso hanno l'obbligo di
contrarre  una  ferma  di  anni  uno  in  aggiunta a quella di cui al
precedente comma.
  Gli  allievi  e  gli aspiranti vincolati alla ferma di quattro anni
possono  essere  prosciolti,  a giudizio del Ministero, qualora siano
rinviati dall'Accademia navale per una delle seguenti cause:
    a) inidoneita' in attitudine professionale;
    b) inidoneita' riportata per la seconda volta negli esami di fine
anno;
    c) motivi disciplinari;
    d)   sopraggiunti   avvenimenti   che   abbiano   sostanzialmente
modificato la situazione di famiglia degli interessati;
    e) in applicazione dell'ultimo comma del successivo art. 21.
  Durante il primo anno di frequenza dell'Accademia navale e'
  consentito   il  proscioglimento  degli  allievi  che  ne  facciano
  domanda.
Sono prosciolti dalla ferma i rinviati per motivi di salute di cui
al successivo art. 20.
  Sono  tenuti  a  completare  la ferma gli espulsi di cui al secondo
comma del successivo art. 21.
  Gli allievi prosciolti dalla ferma fanno parte della leva marittima
e seguono le sorti della propria classe di leva.
  Gli allievi rinviati ma non prosciolti dalla ferma e quelli espulsi
completano  la ferma stessa prestando servizio nei ruoli del C.E.M.M.
con la classifica di comune di seconda classe D.
  Gli  aspiranti  prosciolti  dalla  ferma  fanno  parte  della  leva
marittima  e  sono  trasferiti  negli aspiranti di complemento per la
successiva nomina ad ufficiale di tale categoria ai sensi delle norme
in vigore. Possono, tuttavia, rinunciare al trasferimento nel caso in
cui  per effetto di tali norme siano tenuti ad un periodo di servizio
alle  armi  di durata superiore al tempo occorrente per completare la
ferma di leva. I rinunciatari seguono le sorti degli allievi rinviati
e prosciolti dalla ferma di quattro anni.
  Gli   aspiranti   rinviati  ma  non  prosciolti  dalla  ferma  sono
trasferiti negli aspiranti di complemento per la successiva nomina ad
ufficiale  di  tale  categoria  ai  sensi  delle norme in vigore, con
l'obbligo di completare la ferma di quattro anni.
  Gli aspiranti espulsi dall'Accademia completano la ferma di quattro
anni  prestando  servizio nei ruoli del C.E.M.M. con la classifica di
comune di seconda classe D".

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 21 febbraio 1990

                               COSSIGA

                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MARTINAZZOLI, Ministro della difesa
                                  CARLI, Ministro del tesoro
                                  RUBERTI,  Ministro dell'universita'
                                  e   della   ricerca  scientifica  e
                                  tecnologica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1990
  Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 7


          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota alle premesse:
             L'art.  87,  comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.