Modificazione al regolamento per la disciplina delle modalita' di funzionamento del comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, approvato con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica 7 agosto 1982.(GU n.95 del 24-4-1990)
Vigente al: 9-5-1990
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'art. 12, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che prevede l'emanazione delle norme per la disciplina del funzionamento del comitato di cui all'art. 7 della legge stessa; Visto il decreto del 7 agosto 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983) del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con il quale e' stato approvato il regolamento per la disciplina delle modalita' di funzionamento del comitato di cui sopra; Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, l'art. 12, undicesimo comma, della legge 1 marzo 1986, n. 64 e l'art. 11 della legge 28 agosto 1989, n. 305 che prevedono l'integrazione del suddetto comitato rispettivamente con un esperto designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con un rappresentante del Ministro dell'ambiente; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ravvisata la necessita' di assicurare la migliore funzionalita' dei lavori del comitato e di prevedere a tale fine che i componenti possano essere sostituiti da supplenti; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 ottobre 1989; Sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle partecipazioni statali, dell'agricoltura e delle foreste, degli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'ambiente; Vista la comunicazione in data 17 novembre 1989 del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'art. 5, comma 3, del regolamento concernente la "Disciplina delle modalita' di funzionamento del comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46", e' cosi' sostituito: "Il voto e' personale; i componenti effettivi possono essere sostituiti da supplenti ai quali trasferiscono la documentazione diramata dal segretario del comitato tecnico-scientifico". 2. I componenti supplenti sono nominati ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 dicembre 1989 Il Ministro: RUBERTI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1990 Registro n. 4 Universita', foglio n. 164