LEGGE 23 giugno 1990, n. 166
Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.(GU n.151 del 30-6-1990)
Vigente al: 15-7-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472, prorogato dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688, e' elevato da trentasei a quarantotto mesi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 giugno 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: VASSALLI -------------------------------------------------------