LEGGE 13 luglio 1990, n. 189 

  Estensione  dei  benefici previsti dall'articolo 11, comma 2, della
legge 13 aprile 1988, n. 117, al  personale  di  cui  alla  legge  27
aprile 1982, n. 186.
(GU n.165 del 17-7-1990)
 
 Vigente al: 1-8-1990  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  La  disposizione  transitoria  di cui all'articolo 11, comma 2,
della legge 13 aprile 1988, n. 117, trova applicazione nei  confronti
del personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, limitatamente
al biennio successivo alla data di entrata  in  vigore  della  stessa
legge  13  aprile 1988, n. 117, senza peraltro modificare l'ordine di
anzianita'  del  medesimo   personale   ai   fini   dell'applicazione
dell'articolo 21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.
  2.  Al relativo onere finanziario, valutato per gli anni 1990, 1991
e 1992, rispettivamente, in lire 41,8 milioni, in lire  66,3  milioni
ed  in  lire 46,6 milioni, si provvede mediante l'indisponibilita' di
due posti  per  tre  anni  nelle  qualifiche  di  consigliere,  primo
referendario e referendario di cui alla tabella A allegata alla legge
27 aprile 1982, n. 186.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 13 luglio 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GASPARI, Ministro per la funzione
                                  pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI