LEGGE 13 luglio 1990, n. 191
Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita.(GU n.168 del 20-7-1990)
Vigente al: 4-8-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le disposizioni in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita contenute nella legge 26 febbraio 1986, n. 38, e nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, sono prorogate fino alla data del 31 dicembre 1991. 2. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi interconfederali stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge che prevedono modificazioni nella struttura delle retribuzioni riguardanti anche la materia di cui al comma 1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 luglio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI