LEGGE 13 luglio 1990, n. 191 

  Norme  in  materia di adeguamento automatico della retribuzione per
effetto di variazioni del costo della vita.
(GU n.168 del 20-7-1990)
 
 Vigente al: 4-8-1990  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Le  disposizioni  in  materia  di  adeguamento automatico della
retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita contenute
nella  legge  26 febbraio 1986, n. 38, e nell'articolo 16 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  1›  febbraio  1986,  n.  13,  sono
prorogate fino alla data del 31 dicembre 1991.
  2.   Sono   fatte   salve  le  disposizioni  derivanti  da  accordi
interconfederali stipulati successivamente alla data  di  entrata  in
vigore   della  presente  legge  che  prevedono  modificazioni  nella
struttura delle retribuzioni riguardanti anche la materia di  cui  al
comma 1.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 13 luglio 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI