LEGGE 13 luglio 1990, n. 198 

  Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico.
(GU n.172 del 25-7-1990)
 
 Vigente al: 9-8-1990  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1975, n.
644, e' sostituito dal seguente:
  "Gli ospedali, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero
e  cura  a  carattere  scientifico,  qualora  dotati  di  reparti  di
rianimazione   e  di  chirurgia  generale,  sono  tenuti  a  svolgere
attivita' di prelievo, previa comunicazione in tal senso trasmessa al
Ministero  della sanita'. Il prelievo puo' effettuarsi altresi' nelle
case  di  cura  private  all'uopo  autorizzate  dal  Ministero  della
sanita'".
  2.  All'articolo  9  della  legge  2  dicembre  1975,  n. 644, sono
aggiunti i seguenti commi:
  "I medici autorizzati ad effettuare il trapianto possono effettuare
le operazioni di prelievo in tutte le strutture ospedaliere pubbliche
indicate all'articolo 3, secondo comma, della presente legge.
  I   collegi  medici  previsti  dall'articolo  3,  ultimo  comma,  e
dall'articolo 5 della presente legge sono  tenuti,  a  richiesta,  ad
accertare   la   morte   del   probabile  donatore  presso  strutture
ospedaliere diverse da quelle di appartenenza".
  3. Le disposizioni relative all'autorizzazione al prelievo di parti
di cadavere contenute nel decreto del Presidente della Repubblica  16
giugno 1977, n. 409, sono riferite alle sole case di cura private.
  4.  Le  disposizioni  di  cui alla presente legge si applicano sino
all'entrata in vigore della nuova disciplina organica in  materia  di
prelievo  di  parti  di  cadavere a scopo di trapianto terapeutico e,
successivamente, in quanto con essa non incompatibili.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 13 luglio 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI