MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 agosto 1990, n. 294 

  Regolamento  recante  i criteri e le modalita' di svolgimento degli
esami nelle sessioni speciali riservate ai cittadini  extracomunitari
e  agli  apolidi ai fini dell'iscrizione nel registro degli esercenti
il commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.
(GU n.245 del 19-10-1990)
 
 Vigente al: 3-11-1990  
 

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,  convertito  dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, contenente norme in materia  di  asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e  di
regolarizzazione dei cittadini  extracomunitari  e  di  apolidi  gia'
presenti nel territorio dello Stato; 
  Visto l'art. 10, comma 2, del decreto-legge citato, come modificato
dalla   legge   di   conversione,   che   attribuisce   al   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  il  compito  di
stabilire con decreto i criteri e le modalita' di  svolgimento  degli
esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n.  426,
sostenuti dai cittadini extracomunitari ed apolidi suddetti; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 31 maggio 1990; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione fatta  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con nota 3 agosto 1990, n. 191118; 
                              E M A N A 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1.  I  cittadini  extracomunitari  e  gli  apolidi   presenti   nel
territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 1989, che  intendano
ottenere l'iscrizione nel registro istituito dalla  legge  11  giugno
1971, n. 426, sostenendo gli esami di cui agli articoli 5 e 6 di tale
legge,  debbono  presentare  la  domanda  d'esame  alla   camera   di
commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   nella   cui
circoscrizione territoriale hanno la dimora abituale o, se  ottenuta,
la residenza anagrafica. Al momento della presentazione della domanda
debbono esibire il permesso di  soggiorno,  in  corso  di  validita',
rilasciato per motivi o di lavoro autonomo o di lavoro subordinato  o
di studio o di famiglia. 
  2. Gli esami ai quali sono sottoposti  nelle  sessioni  speciali  i
soggetti indicati nel precedente comma 1 sono sostenuti sulle materie
previste nell'allegato 2 al decreto ministeriale 4  agosto  1988,  n.
375, e con le modalita' osservate per gli altri  soggetti  tenuti  ad
iscriversi nel registro di cui alla legge 11  giugno  1971,  n.  426,
davanti  alla  commissione   prevista   all'art.   14   del   decreto
ministeriale citato.  Le  domande  rivolte  al  candidato  nel  corso
dell'esame  per  l'accertamento  della  preparazione  richiesta   non
possono essere poste in forma di  "quiz".  Le  risposte  fornite  dal
candidato sia per la parte scritta che per la parte orale  dell'esame
devono essere valutate anche ai fini della  conoscenza  della  lingua
italiana e di un grado di  cultura  generale  equiparabile  a  quello
derivante dal possesso della licenza elementare. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 14 agosto 1990 
                                               Il Ministro: BATTAGLIA 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1990 
  Registro n. 19 Industria, foglio n. 385