LEGGE 26 novembre 1990, n. 363 

  Aumento  dell'ammontare  massimo  complessivo dei contributi dovuti
dalle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale
per le conserve alimentari.
(GU n.283 del 4-12-1990)
 
 Vigente al: 19-12-1990  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  limite  massimo  dell'ammontare  complessivo dei contributi
obbligatori  delle  imprese  di  conserve  alimentari  preparate  con
sostanze  vegetali  e  animali,  di  cui  all'articolo  21  del regio
decreto-legge 8 febbraio 1923, n.  501,  convertito  dalla  legge  17
aprile  1925,  n.  473,  e  successive  modificazioni,  per  le spese
necessarie  all'applicazione  del  decreto  stesso  e   delle   altre
disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per
le conserve alimentari, e' elevato a lire 1.500 milioni.
  2.  Successivi  adeguamenti  del  limite  di cui al comma 1 possono
essere  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,   del
commercio   e   dell'artigianato,   su   proposta  del  consiglio  di
amministrazione dell'Istituto nazionale per le  conserve  alimentari,
sentite le organizzazioni di categoria interessate.
  3.  Il  consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le
conserve alimentari stabilisce l'importo che le  imprese  interessate
devono  corrispondere  ai  fini  del rilascio delle certificazioni da
parte dell'Istituto medesimo.
  4.  Il  consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le
conserve alimentari invia al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  entro  il  30 aprile di ogni anno, una dettagliata
relazione sull'attivita' dell'Istituto, con particolare riguardo alle
attivita' di ispezione, di analisi, di controllo e di certificazione.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 26 novembre 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI