REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1989, n. 31 

  Modificazioni   alla   legge   regionale  7  aprile  1988,  n.  10:
"organizzazione turistica regionale".
(GU n.20 del 26-5-1990)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  10  della  legge regionale 7 aprile 1988, n. 10 e'
sostituito dal seguente:
   "1.  Il  consiglio  di  amministrazione dell'azienda di promozione
turistica, nella prima seduta e comunque prima di  ogni  altro  atto,
procede,  in  primo luogo, alla elezione del presidente da scegliersi
tra i suoi componenti, e quindi alla elezione del comitato esecutivo.
   2.  La  riunione  di  cui  al  comma  precedente  e' convocata dal
presidente in carica ed e' presieduta dal consigliere piu' anziano di
eta'.
   3.  Per  l'elezione  del presidente e' necessaria, nelle prime due
votazioni, la maggioranza dei due terzi  dei  componenti  in  carica.
Nelle votazioni successive e' sufficiente la maggioranza semplice.
   4.   Il   presidente   dura  in  carica  quanto  il  consiglio  di
amministrazione  e  continua  ad  esercitare  le  sue  funzioni  fino
all'insediamento del nuovo presidente.
   5. E' fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, comma
5, in sede di prima aplicazione della presente legge".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Marche.
 
    Ancona, 29 dicembre 1989
 
                                MASSI