Abbandono dei diritti di credito di modico valore.(GU n.27 del 14-7-1990)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' consentito l'abbandono da parte della Regione dei propri diritti di credito quando gli stessi siano di importo non superiore a 2.500 (duemilacinquecento). Al relativo annullamento si procede mediante deliberazioni cumulative adottate dalla Giunta Regionale. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 26 ottobre 1989 BARTOLINI La presente legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 aprile 1978 e' stata dichiarata legittima dalla dalla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, con sentenza n. 447 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie speciale n. 17 del 27 aprile 1988.