Interventi di edilizia rurale disciplinati dalla legge regionale n. 10/79. Deroga degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 74/84.(GU n.27 del 14-7-1990)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Nell'ambito geografico di applicazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19 luglio 1988 emanata ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 29 giugno 1982, n. 52 e dell'art. 1- bis legge 8 agosto 1981, n. 431, e' consentito in deroga all'art. 3, 4 comma ed all'art. 4, 4 comma della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, il rilascio, secondo quanto previsto dalla legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, delle concessioni edilizie riguardanti progetti per i quali le domande siano state presentate in data antecedente a quella di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della deliberazione suddetta, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 6 della legge regionale 29 giugno 1982, n. 52. 2. Nelle medesime zone e' altresi' ammesso, dopo l'esperimento favorevole di tutte le procedure di legge, il rilascio delle concessioni edilizie riguardanti interventi di edilizia rurale ammessi a contributo pubblico in attuazione di programmi regionali di interventi in agricoltura, per i quali sia stata presentata domanda entro la data indicata al primo comma. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 14 dicembre 1989 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 7 novembre 1989 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 7 dicembre 1989.