Integrazione del regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2. Nuove norme per la gestione delle Aziende faunistico-venatorie.(GU n.28 del 21-7-1990)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 49 del 29 novembre 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'articolo 15 del regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2, e' aggiunto il seguente comma: "E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di rimuovere i tifiuti derivanti dall'attivita' venatoria, ivi compresi i bossoli eventualmente abbandonati". Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Umbria. Perugia, 23 novembre 1989 MANDARINI