Modificazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 per l'applicazione dell'art. 2, secondo comma, relativamente alle colture protette serricole o tunnels.(GU n.28 del 21-7-1990)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. L'articolo 2, secondo comma della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 e' cosi' modificato: al primo rigo, dopo la parola "serre" aggiungere le parole "o tunnels"; al secondo rigo, dopo le parole "conto capitale" eleminare le parole "fino al 35" e sostituirle con le parole "del 50"; al quinto rigo dopo la parola "contributo" eliminare le parole "fino al 25" e sostituirle con le parole "del 40". La presente legge regionale sara' pubbblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 17 novembre 1989 OLIVO