Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1990.(GU n.33 del 25-8-1990)
la seguente legge: Art. 1. 1. La Giunta provinciale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino all'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 30 aprile 1990, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, il bilancio della Provincia per l'anno finanziario 1990, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, successive note di variazione ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio provinciale. 2. Gli stanziamenti di spesa autorizzati con la legge provinciale concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)" sono esclusi dalla gestione provvisoria, autorizzata a norma del comma 1, fino all'entrata in vigore della legge stessa. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ed ha effetto dal 1 gennaio 1990. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 22 gennaio 1990 MALOSSINI Visto, p. il commissario del Governo per la provincia: COMPER