REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1989, n. 18 

  Integrazioni   alla   legge   regionale  30  aprile  1980,  n.  40,
concernente: "Disciplina dei turni di servizio delle farmacie". Norme
particolari    per    l'espletamento    del   servizio   notturno   e
nell'intervallo pomeridiano.
(GU n.36 del 15-9-1990)

CAPO I
INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA

                 (Pubblicata nel Bollettino ufficiale
      della regione Puglia n. 4 supplemento del 5 gennaio 1990)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
  Alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 40, concernente "Disciplina
dei turni di servizi delle farmacie", e' aggiunto il seguente art.  6
bis:
    "(Servizio  a  battenti  aperti  durante l'intervallo di apertura
pomeridiana e il servizio notturno).
   Il  Sindaco  a  richiesta  del  titolare  della farmacia, valutate
obiettive condizioni di pericolo per gli  addetti,  puo'  autorizzare
che  il  servizio farmaceutico "a battenti aperti" nell'intervallo di
apertura  pomeridiana  feriale  e  festiva  dell'esercizio,   nonche'
durante  il  servizio notturno, venga, per sicurezza degli operatori,
svolto tramite farmacista di guardia all'interno della farmacia.
   L'autorizzazione  di  cui al precedente comma e' rilasciata previo
accertamento che:
    all'esterno   dell'esercizio   farmaceutico  vengano  predisposti
dispositivi sufficientemente illuminati nelle ore notturne,  comunque
visibili  a  opportuna  distanza,  atti  a  dimostrare  l'apertura al
pubblico della farmacia, nonche' strumenti  facilmente  azionabili  e
alla  portata  comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di
guardia;
    i  battenti  dell'esercizio  farmaceutico  vengano modificati con
opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre  che  la
sicurezza  del farmacista, idoneo e facile accesso del richiedente la
prestazione, nonche' possibilita' di colloquio col farmacista.
   L'espletamento  del  servizio farmaceutico con le modalita' di cui
al presente articolo non da' luogo in nessun caso  a  prestazioni  di
indennita' o maggiorazioni di prezzi".
   La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60  dello
Statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 12 dicembre 1989
 
                              COLASANTO